Scheda n.499 - L’assistenza igienica degli alunni con disabilità in Sicilia (L.R. 15/04, Circ. 3/05 e Intesa 23/06/05)

Scheda n.499.

In Italia il problema assai controverso dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità è stato risolto con il CCNL del 2003, confermato dal CCNL del 2007 art. 47, 48 e Tabella A, secondo i quali tutti i collaboratori e collaboratrici scolastiche hanno l’obbligo di accompagnare gli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e viceversa e dentro i locali della scuola. Anche l’assistenza igienica compete ai collaboratori scolastici, ma per tale mansione occorre un incarico del Dirigente Scolastico, trattandosi di attività specialistica. (Vedi scheda n° 144. Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” (CCNL 2003)

In Sicilia la questione è ancora più complicata. Infatti qui, in forza dell’autonomia regionale, è stata emanata la Legge regionale 5/11/2004 n. 15 che, all’art. 22, stabilisce che l’assistenza igienica è a carico dei Comuni per la scuola di base e delle province per la scuola superiore, senza eccezione alcuna. La cosa è stata talmente innovativa che è stata emanata la Circolare n. 3 del 27 Marzo 2005 nella quale si ribadisce questa singolare innovativa soluzione; però alla fine si precisa (in ciò attenuando il rigore della propria legge regionale) che i Dirigenti Scolastici, prima di chiedere agli Enti locali l’assegnazione di personale ad hoc, debbono fornire una dichiarazione agli stessi circa la presenza di collaboratori “formati e disponibili”. Il termine “disponibili” è, come sempre , ancora equivoco, non chiarendo se trattasi di una disponibilità oggettiva, dovuta alla presenza di tale personale nella scuola o soggettiva, nel senso della volontà o meno del personale di svolgere tali mansioni.

Per questo motivo anche in Sicilia si è stipulata un’Intesa il 23 Giugno 2005, fra Regione siciliana, ANCI ed UPI regionali, Sindacati, nonché il Forum del Terzo Settore ed il Coordinamento delle associazioni regionali di persone con disabilità e loro familiari.

Nell’Intesa si ribadisce il carattere suppletivo di ricorso agli Enti locali poiché si riconosce preliminarmente l’applicazione del CCNL del 2003, che pone a carico dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche l’obbligo di svolgere l’assistenza scolastica con l’obbligo di frequentare un apposito corso di aggiornamento di circa 40 ore, previo incarico del dirigente scolastico, che deve assegnare anche al collaboratore un contributo economico aggiuntivo di circa € 1000 annui. Dopo aver constatata l’indisponibilità del personale ausiliario della scuola (indisponibilità non soggettiva - voglio o non voglio -, ma oggettiva - mancanza di personale aggiornato), allora ci si può rivolgere ai Comuni per chiedere l’assegnazione di personale per l’assistenza igienica. Anzi si prevede la possibilità di stipula di convenzioni fra scuole ed Enti locali che provvedono a dare alle scuole un assegno ad personam di circa 750 euro.

Oggi però, i corsi dovrebbero essere stati ormai svolti e comunque un Dirigente scolastico, saputo all’atto dell’iscrizione (Gennaio o Febbraio) che un alunno con disabilità necessita di assistenza igienica, deve immediatamente porre in essere le procedure con l’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale per l’avvio di un corso di aggiornamento al quale debba partecipare un collaboratore ed una collaboratrice scolastica (per il rispetto del genere degli alunni). Deve quindi dare incarico ai due prescelti, sulla base di un’assemblea sindacale, di svolgere tale attività al termine del corso, col corrispettivo diritto al compenso che, dopo la sequenza sindacale del 2008 è divenuto pensionabile.

Qualora i collaboratori prescelti si rifiutino di svolgere il corso o nessun collaboratore accetti l’incarico, a mio avviso, il Dirigente, che ha l’obbligo del risultato di qualità di funzionamento della scuola, deve riformulare l’ordine di servizio con diffida, pena il deferimento per sanzione disciplinare. Ove i collaboratori designati propongono ricorso al tribunale del lavoro, a mio avviso, il Tribunale, sulla base del CCNL, non potrebbe far altro che constatare la violazione del CCNL da parte loro e conseguentemente convalidare il provvedimento disciplinare.


Pubblicato il 1/1/2010
Aggiornato il 19/6/2015Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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