Iscrizioni anno scolastico 2009-2010 (C.M. n° 4/09)

Scheda n. 275 in aipd.it

Diritto allo studio - Consigli ai genitori

Quest'anno il termine ultimo per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e quelle statali e paritarie di ogni ordine e grado scade eccezionalmente il 28 febbraio 2009.

Qualora scuole paritarie avessero fissato precedentemente un termine diverso dovranno adeguarsi alla data del 28 febbraio 2009.

La C.M. n° 4/09 detta le norme per le iscrizione di tutti gli alunni ; le iscrizioni delle classi successive alla prima vengono effettuate d'ufficio dalla scuola, salvo che il genitore chieda un trasferimento. Le iscrizioni possono essere fatte anche a scuole diverse da quelle del bacino d'utenza secondo le priorità che ciascuna scuola fisserà nel proprio regolamento.

L'art. 9 si sofferma in particolare per le iscrizioni al primo anno di ogni grado di scuola per gli alunni con disabilità. Tale norma chiarisce definitivamente il procedimento che la scuola deve osservare appena ricevuta la domanda di iscrizione accompagnata dalla Certificazione collegiale della ASL prevista dal DPCM n° 185/06 e cioè: la scuola che riceve l'iscrizione deve predisporre, ai sensi degli art. 4 e 5 del DPR del 24/02/1994, un gruppo di lavoro (riteniamo composto da qualche docente del GLH d'Istituto, delle funzioni strumentali per l'integrazione e da almeno un docente dell'eventuale scuola di provenienza, nonché gli operatori socio-sanitari e la famiglia) per la predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI; sulla base di questo i soli docenti abbozzano un Piano degli Studi Personalizzato ai sensi dell'art. 41 del D.M. n° 331/98 per richiedere le risorse necessarie (docente di sostegno, eventuali assistenti per l'autonomia e la comunicazione, eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica per l'assistenza igienica, eventuale trasporto gratuito a scuola. eventuale eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive, eventuale acquisti di ausili o sussidi didattici, ecc.) in modo che il tutto possa essere disponibile a partire dal settembre successivo.

Nella parte introduttiva generale, prima della suddivisione in articoli, è precisato che all'atto dell'iscrizione le scuole devono informare le famiglie riguardo al proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF).

Sempre nella parte generale si precisa che nella fissazione entro maggio-giugno dei criteri per la formazione delle classi bisogna evitare di individuare situazioni che determinino esclusione (ad esempio alunni con disabilità non in situazione di gravità); è da precisare che per quelli certificati in situazione di gravità l'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92 stabilisce un principio di priorità assoluta.

In particolare le persone con sindrome di Down sono dichiarate automaticamente in situazione di gravità in base alla L. n° 289/02 art. 93 comma 4, perché il medico di famiglia o la ASL rilasci la dichiarazione sulla base della semplice mappa cromosomica, senza necessità di visita medica.

Gli art. 3 e 5 stabiliscono inoltre che all'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado genitori ed alunni debbono sottoscrivere un Patto di Corresponsabilità in forza del quale possono vantare i diritti derivanti dall'iscrizione, ma anche sono tenuti al rispetto dei doveri conseguenti tra i quali, ad esempio, quelli per eventuale danneggiamento a cose o a persone, eventuali atti di bullismo, ecc.

Ovviamente per gli alunni minorenni la sottoscrizione serve solo a facilitare l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

Vengono ribadite le norme sulla possibilità di anticipo dell'iscrizione alle scuole dell'infanzia e primaria.

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OSSERVAZIONI Quanto alla possibilità di anticipare l'età per le iscrizioni, ciò significa a nostro avviso che non è più consentito il trattenimento in scuola dell'infanzia al compimento del 6° anno di età, come avveniva precedentemente in base a circolari che debbono ormai ritenersi abrogate.

E' da sottolineare che gli alunni con disabilità riconosciuti in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92 hanno diritto di priorità all'iscrizione, nonostante non se ne faccia riferimento negli art. 2 e 6 della circolare, dove si parla dei criteri di priorità stabiliti dalle singole scuole. Pertanto i criteri di priorità fissati dalle scuole non possono in nessun modo annullare questa priorità prevista per legge.

Sebbene non sia esplicitato in nessun punto della circolare, è da ricordare anche che le classi frequentate da alunni con disabilità vanno formate rispettando i limiti indicati dal D.M. n° 141/99 (vedi scheda n° 249. Ripristinato il tetto massimo di alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità) o da quelli che saranno indicati nell'art. 7 comma 2 del regolamento per i nuovi organici in fase di approvazione definitiva da parte del governo.

L'art. 5 della circolare prevede che il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado accoglie l'"impegno" dei genitori che vogliono iscrivere il loro figliolo ai corsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, stabilendo inoltre che sarà cura dello stesso dirigente verificare l'adempimento di tale impegno ai fini dell'adempimento degli ultimi due anni di obbligo scolastico. Non si vede come concretamente tale dirigente possa adempiere a tale obbligo se l'alunno frequenterà un corso di formazione professionale senza che il dirigente abbia diritto a conoscere l'indirizzo della sede di tale corso.

E' altresì da evidenziare che per quanto riguarda i corsi per gli adulti , sebbene all'art. 13 della circolare non se ne faccia menzione, la O.M. 455/97 dà diritto anche per essi all'insegnante di sostegno e a tutti gli altri diritti sull'integrazione scolastica previsti dalla L. n° 104/92.

Infine la circolare all'art. 10.1 terzo capoverso prevede la possibilità che i collegi dei docenti possano far precedere l'assegnazione definitiva ad una classe di alunni stranieri dal loro inserimento in "specifici gruppi temporanei di apprendimento" (ex classi ponte o classi di integrazione composte esclusivamente da studenti stranieri). Tali gruppi, se svolti in orario scolastico, e quindi preclusivi della normale frequenza della classe di destinazione, sono, a nostro avviso, illegittimi, in quanto ripristinano con semplice circolare le classi differenziali abrogate dalla L. n° 517/77 e dall'art. 43 della L. n° 104/92, poiché lesive del diritto di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Si è a conoscenza delle numerose critiche provenienti dai sindacati e da associazioni come il CIDI e il Coordinamento Genitori Democratici e da partiti a tale circolare ed alle norme su cui si basa. Infatti quanti non la condividono sostengono che essa ha modificato delle norme primarie e quindi è illegittima per violazione di legge. Siccome però gli atti amministrativi, come le circolari, anche se illegittimi, sono efficaci sino alla pronuncia di una sentenza del TAR che le annulli, non si può ignorarne l'attuale efficacia e quindi ne è stata effettuata la recensione.

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

05-02-2009

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