Quesiti in riferimento alla C.M. n° 4/09 sulle iscrizioni scolastiche

Dott. Mario G. Dutto

Direttore Generale per gli Ordinamenti

Fax 06/58493854

Dott.ssa Mario Nardiello

Direttore Generale per l’Istruzione Tecnica

Superiore

Fax 06/58495957

Oggetto: Quesiti in riferimento alla C.M. n° 4/09 sulle iscrizioni scolastiche

Nel prendere atto con piacere della chiara formulazione dell’art. 9 della circolare in oggetto, sia consentito sollevare alcuni quesiti su altre norme chiedendo cortesemente una urgente risposta da diffondere anche da parte del Ministero:

1. L’art. 2 della circolare recita: “Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni.” E l’art. 6ribadisce: “le scuole dovranno procedere preventivamente alla

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione.”

Però con riguardo alle precedenze è da tener presente che per le persone con disabilità certificate in situazione di gravità ,l’art. 3 comma 3 della legge n° 104/92 stabilisce che “Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Si chiede pertanto che detta precedenza venga resa nota ai dirigenti scolastici onde evitare contenzioso in caso dieccedenza di iscrizioni e di esclusione di alunni con disabilità.

2. L’art. 3 comma 2 nello stabilire le modalità di costituzione delle classi della scuola secondaria di primo grado (comunque il principio vale per le scuole di ogni ordine e grado), non fa alcun riferimento neppure indiretto alle norme relative al numero massimo di alunni per classe ed al numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità. È ovvio che ciò è sottointeso; però sarebbe opportuno esplicitarlo per evitare possibili contenziosi, che già si sono verificati negli anni passati.

3. Nell’art. 5 e 7 comma 2 stabilisce che per gli alunni che intendono iscriversi ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, il dirigente della scuola secondaria di primo grado acquisisce agli atti la dichiarazione di impegno a tale iscrizione ed a tempo debito procederà all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Ci si chiede come e quando tale dirigente potrà in concreto effettuare tali verifiche. Quanto agli alunni con disabilità è da tener presente inoltre che qualora detti alunni frequentino questi corsi sperimentali esclusivamente in centri di formazione professionale, l’amministrazione scolastica dovrà pagare insegnanti per le attività di sostegno destinati ad operare esclusivamente in centri di formazione non statali (il dubbio è suscitato dall’inciso dell’art. 7 comma 3 ove si parla di “percorsi sperimentali di formazione professionale”

senza riportare la parola “istruzione”). La normativa vigente non consente ciò poiché le spese dei docenti e degli operatori dei centri di formazione professionale gravano su regioni e province e non sull’amministrazione scolastica. C’è da chiedersi come gli anni di servizio svolti in questi corsi possano essere valutati ai fini dei punteggi delle graduatorie per i ruoli statali e gli incarichi e supplenze statali.

4. Nell’art. 13 per l’istruzione per gli adulti non è stata esplicitata la C.M. n° 455/97, mai abrogata, ed espressamente richiamata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01 indicata nell’art. 9 della presente circolare, che dà diritto agli alunni con disabilità di godere delle ore di sostegno e di tutti i servizi previsti dalla legge 104. Si chiede che venga esplicitato il riferimento a tale circolare.

Fiduciosi nell’accoglimento delle presenti richieste chiarificatorie, si rimane in attesa e si porgono distinti saluti.

Salvatore Nocera

Pubblicato anche in http://www.aipd.it

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