IL DIRITTO E’ PIU’ SICURO DEI SILLOGISMI

Di Salvatore Nocera - Interventi - 07.10.2014

Leggo sul sito edscuola l’articolo di Tiriticco che ha suscitato una dura polemica tra lui e Iosa sul piano pedagogico.

Io non mi intendo di pedagogia, ma solo un po’ di leggi e vorrei intervenire su tale articolo.

L’articolo si apre con un sillogismo secondo il quale , siccome gli alunni con disabilità sono titolari di bes e siccome aagli alunni con bes non spettano insegnanti per il sostegno in base alla direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012, dunque agli alunni con disabilità non saranno dati più docenti per il sostegno. Tale sillogismo che confermerebbe una previsione dell’Autore , dimostra come l’Amministrazione scolastica sta operando un colossale risparmio finanziario con l’eliminazione dei docenti per il sostegno. Una riprova sarebbe data dalle posizioni di Ianes, che ricalcano quelle dell’Associazione  TREELLLE e della Fondazione Agnelli,.

Però coi sillogismi bisogna andarci con molta prudenza; infatti alcuni sindacatini hanno dedotto dalla premessa primaria che tutti sono titolari di bes, la conclusione che anche a chi ha bes , ma non è certificabile come alunno con disabilità, debba essere assegnato il docente per il sostegno; ciò, anche se la spesa per il sostegno dovesse lievitare enormemente.

Io però mi baso sulle norme.

E’ vero che l’art 16 comma 1 lettera B  della L.n,. 128/2013 prevede l’obbligo di formazione in servizio sulle didattiche inclusive da parte dei docenti curricolari. Però la stessa legge prevede l’immissione in ruolo , come docenti per il sostegno, di alcune migliaia di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; e ciò con un discreto aumento di spesa.

Inoltre  tutta la Giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla famosa sentenza n. 215/1987 per finire con la sentenza n. 80/2010, stabilisce ininterrottamente che il nucleo incomprimibile del diritto allo studio degli alunni con disabilità è costituito da un certo numero di ore di sostegno, che anzi l’ultima sentenza citata fissa in una cattedra completa nel caso di disabilità grave certificata ai sensi dell’art 3 comma 3 l.n. 104/92.

Conseguentemente una eventuale legge che abolisse  l’insegnante per il sostegno sarebbe certamente viziata da incostituzionalità.

Dunque ,se si possono avere delle percezioni personali, la loro legittimità deve trovare sostegno nei fondamenti del nostro sistema giuridico costituzionale; diversamente rimangono percezioni personali, legittime quanto si vuole,ma semplici percezioni personali.

Ora valeva la pena provocare un dibattito furibondo sulla base di semplici percezioni?

L’apparente contraddizione tra le due norme della L.n. 128/2013 si risolve semplicemente con la interpretazione sistematica delle stesse e cioè che , siccome si sta perdendo la spinta propulsiva che portò l’Uitalia alla scelta dell’inclusione scolastica generalizzata, a causa della crescente delega dei docenti curricolari, sempre meno preparati sulle didattiche inclusive,  ai soli docenti per il sostegno, il Parlamento ha voluto rafforzare sia il ruolo della presa in carico del progetto inclusivo da parte dei docenti curricolari,  sia quello ineliminabile,  dei docenti per il sostegno.

In questa operazione non vedo nessuna manovra dannosa, mentre mi sembra preoccupante il tono di alcune espressioni di Tiriticco nei confronti di alunni con gravi disabilità intellettive che , in base alle norme, dovrebbero ricevere non il diploma di scuola superiore ma il semplice attestato( per gli esami di licenza media l’art 16 commi 1 e 2 stabiliscono diversamente). Infatti,  come stabilisce l’art 12 comma 5 della l.n. 104/92 finalità dell’inclusione scolastica è la crescita degli alunni con disabilità negli apprendimenti ( che non sono necessariamente tutti quelli istituzionali), nella comunicazione,  nella socializzazione e nelle relazioni.

Chi dà il diploma di scuola superiore ad alunni con gravissime disabilità intellettive,  lo fa per pietismo tradendo la cultura dell’inclusione, così come chi dileggia la presenza di questi alunni nelle classi comuni non rispetta lo spirito della nostra normativa inclusiva.

Come pure non condivido , come Tiriticco l’uso del termine “ diversamente abili “, ma neppure quello di “ handicappati”.

Ho timore , in conclusione,che chi effettua ricostruzioni dietrologiche  , talora fantasiose, non si attenga ai dati normativi, che vanno certamente interpretati, ma non stravolti.

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