Scheda n.470 - Alunni stranieri con disabilità o altri BES (Linee Guida CM 4233/14)

Scheda n.470.

Il MIUR con C.M. n° 4233 del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”. Esse contengono anche riferimenti espliciti agli alunni stranieri con disabilità o con altri BES.

E’ da evidenziare che le Linee guida ribadiscono in più punti il diritto all’istruzione per tutti alunni stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari ed esonerano gli operatori della scuola dall’obbligo di denuncia di irregolari di detti alunni.

Nel quadro della normativa generale si evidenziano le norme sulle iscrizioni e quelle sulla valutazione.

Il paragrafo 2 delle Linee guida stabilisce che gli alunni stranieri possano essere iscritti al primo anno di ciascun ordine di scuola secondo la normativa generale se già presenti sul nostro territorio alla data stabilita annualmente, o in corso d’anno se arrivano al di fuori di tale data.

Quanto alle modalità si prevede che essa sia on-line, a meno che l’alunno sia irregolare e non abbia quindi il codice fiscale. In tal caso permane il suo diritto/dovere all’obbligo scolastico, ma l’iscrizione viene effettuata in modo cartaceo direttamente alla scuola prescelta che fornisce tutto il supporto necessario.

Per gli alunni irregolari con disabilità, oltre al problema della mancanza del codice fiscale (cui la scuola prescelta supplisce con un codice provvisorio), sorge il problema della certificazione di disabilità ai sensi della L. n° 104/92. Adesso, non potendosi procedere alla richiesta di vista all’INPS con la prevista procedura on-line, si provvede con richiesta cartacea all’ASL del territorio del domicilio dell’alunno che provvederà ad istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione ai sensi della L. n° 104/92 da consegnare alla scuola.

Lo stesso deve valere anche per gli alunni irregolari con DSA che necessitano della certificazione ai sensi della L. n° 170/10; mentre per gli alunni con altri BES, specie se non italofoni o di recente immigrazione, ai sensi della Direttiva del 27/12/2012, saranno i singoli consigli di classe deliberare l’eventuale situazione di BES.

Quanto alla formazione delle classi valgono le norme generali sul tetto massimo del 30% di alunni stranieri presenti nella stessa classe di cui alla C.M. n° 2/10. Tale tetto può innalzato in presenza di alunni stranieri ormai in discreto possesso della lingua italiana o abbassato in caso contrario.

Quanto alla scelta della classe di iscrizione, in mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel paese di origine, essa avviene di norma nella classe corrispondente all’età anagrafica. Il dirigete scolastico valutato il singolo caso può decidere di iscrivere l’alunno massimo alla classe precedente o a quella successiva a quella corrispondente all’età anagrafica.

Quanto alla valutazione il paragrafo 4 delle Linee guida, nell’affermare la sottoposizione degli alunni stranieri alla normativa italiana, richiamano per gli alunni con disabilità, DSA o altri BES la normativa contenuta nella Direttiva del 27/12/2012 della C.M. n° 8/13 e della Nota Ministeriale prot. n° 2563 del 22/11/2013. In sintesi agli alunni con disabilità certificata si applica tutta la normativa della L. n° 104/92 e quella ad essa successiva ivi compreso l’art. 9 del DPR n° 122/09 sulla valutazione degli alunni con disabilità; agli alunni con DSA certificato e ulteriori BES si applica la normativa della L. n° 170/10 per i BES e quella sui BES già citata.

“Occorre anche tener conto del fatto che […] da molti anni è emersa una riflessione sull’opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attivare la valutazione stessa.” (Linee guida par. 4)

Ciò vale anche per gli esami di Stato espressamente citati nel paragrafo 4.1 delle Linee guida che prevedono:

“per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative […] la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. […]

Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.”

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OSSERVAZIONI

Si ritiene che per la valutazione degli anni precedenti quelli d’esame, qualora l’alunno straniero con o senza disabilità non abbia realizzato risultati che diano diritto all’ammissione alla classe successiva, egli possa comunque essere ammesso alla classe successiva con dei debiti formativi, rinviando la valutazione definitiva alla fine del ciclo di studi in sede di ammissione agli esami conclusivi del primo o del secondo ciclo d’istruzione.


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Pubblicato il 30/4/2014
Aggiornato il 5/5/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
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06/3723909
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