Da Superabile - novità a vantaggio degli studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento e Bisogni educativi speciali

Una nota del Miur introduce alcune novità a vantaggio degli studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento e Bisogni educativi speciali

di Salvatore Nocera, responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'Aipd Nazionale

ROMA - Con una nota il ministero dell'Istruzione ha integrato la circolare sugli esami di licenza media, introducendo alcune novità a favore degli alunni con Disturbi specifici dell'apprendimento e con altri Bisogni educativi speciali. La precedente circolare del Miur (48/2012) non conteneva norme esplicite su questi casi, mentre la nota (3587/2014) richiama le norme di tutela della valutazione a favore degli alunni con Dsa contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009, nella Legge 170/2010 e nel decreto ministeriale del 2011 di trasmissione delle Linee guida per gli alunni con Dsa. Ciò significa che a tali studenti si potranno applicare strumenti compensativi e la sola misura dispensativa riguardante la sostituzione della prova scritta di lingua straniera con quella orale, ribadendo la possibilità di conseguimento dell'attestato per quanti ottengono l'esonero dallo studio e dall'esame di lingua straniera. La nota fa poi un riferimento esplicito agli alunni con altri Bisogni educativi speciali: è chiaro quindi che la commissione deve tener conto della individuazione di tali studenti operata dal consiglio di classe e delle misure compensative contenute nel loro Piano didattico personalizzato. In questo caso sono vietate le misure dispensative.

La nota del Miur è interessante perché colma le omissioni contenute nella circolare 48/2012. Anche se la normativa riguardante gli alunni con Dsa era già contenuta in numerose norme, averla raccolta in un unico atto normativo sugli esami di licenza media, giova al lavoro della commissioni esaminatrici e alla conoscenza dei propri diritti da parte di alunni e famiglie. Interessante anche il riferimento specifico alla normativa sui casi di altri Bisogni educativi speciali perché fa emergere a livello di esami i diritti già garantiti durante lo svolgimento degli anni scolastici. In particolare, il fatto che venga negato l'uso di strumenti dispensativi deve ritenersi giustificabile con il fatto che l'unica dispensa per gli alunni con Dsa riguardante la prova scritta di lingua straniera è stata eccezionalmente dettata in loro favore e quindi non può essere estesa per analogia anche ad altri casi, come quelli di alunni con altri Bes. Va ricordato che la giurisprudenza ha annullato alcuni esami di alunni con Dsa a causa del mancato rispetto delle misure compensative previste nei Piani didattici personalizzati, lo stesso potrebbe accadere per i casi di altri Bes nel caso in cui le commissioni non rispettassero le norme contenute in questa nota.

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