Scheda n.461 - Sentenze copia e incolla sulle ore di sostegno (TAR Catania 484/14 e 488/14)

Scheda n.461.

Ormai quasi tutti i TAR italiani stanno pronunciando sentenze sull'aumento delle ore di sostegno copiando integralmente le motivazioni delle sentenze precedenti, a riprova che ormai trattasi di giurisprudenza ultraconsolidata.

La recentissima riprova è fornita da due sentenze del TAR Sicilia n° 484/14 e n° 488/14 che assegnano rispettivamente 22 ore per un alunno di scuola primaria e 18 per un alunno di scuola secondaria certificati con disabilità grave con l'identica seguente motivazione:

"Nella specie, l’amm.ne scolastica non ha tenuto conto della esigenza di garantire opportune ed adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento nel percorso scolastico frequentato, avendo assegnato al figlio dei ricorrenti un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario come per altro previsto originariamente dalla stessa istituzione scolastica."

Ovviamente alla soccombenza segue anche la condanna alla rifusione delle spese.

OSSERVAZIONI

Le sentenze si limitano a rendere valida la pronuncia solo per l'anno scolastico 2013-14, senza per nulla accennare all'eventualità di una possibile ulteriore validità della stessa se non migliorano le condizioni di disabilità degli alunni, come affermato da altri TAR (Vedi scheda n°444. Anche il TAR di Palermo afferma il diritto al sostegno per gli anni successivi (TAR Palermo 1850/13)).

Inoltre le sentenze sembrano contraddittorie laddove rigettano la domanda al risarcimento dei danni sostenendo che:

"La domanda risarcitoria va invece respinta per mancanza dell’essenziale presupposto della colpa dell’amministrazione scolastica, attesa la carenza di risorse finanziarie e di personale derivanti dalle misure di c.d. spending review adottate dal Governo in ogni settore dell’attività amministrativa."

Invero poco più sopra le stesse, richiamando le motivazioni della sentenza n ° 80/10 della Corte Costituzionale così si esprimono:

"la sentenza n. 80 del 2010, con la quale la Corte costituzionale ha affermato la natura incomprimibile - rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica - del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato."

Dove invero le due sentenze sono ineccepibili è nell'attribuire al sostegno il valore dell'unica risorsa valida per l'inclusione scolastica. Ineccepibili non tanto con riguardo alla normativa, quanto piuttosto alla mancata attuazione della stessa da parte del MIUR. Infatti il MIUR non riesce a rendere operante la risorsa più importante per l'inclusione scolastica e cioè docenti curricolaripreparati nelle didattiche inclusive. Conseguentemente si determina una delega da parte dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno della presa in carico dei singoli progetti inclusivi.

Come si è ripetutamente detto in altre schede, sino a quando il MIUR non dimostrerà che i docenti curricolari sono preparati sulle didattiche inclusive i TAR continueranno a sentenziare sull'aumento delle ore di sostegno; anzi le due sentenze si limitano ad un massimo di una cattedra completa, mentre altri TAR (vedi scheda n° 459. Ore di sostegno, sentenza del TAR Toscana) addirittura assegnano un numero di ore di sostegno pari a tutte le ore di frequenza e quindi talora anche sino a 40 ore settimanali.


03/04/2014Avvocato Salvatore NoceraResponsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolasticaViale delle Milizie, 10600192 Roma06/372390906/3722510 osservscuola.legale@aipd.it
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