Scheda n. 462 - E’ legittima la permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il 6 anno di età? (Nota 547/14)

Scheda n. 462

Il MIUR aveva emanato il 4 febbraio 2014 la nota prot. n° 338 che consentiva agli alunni stranieri adottati di permanere nella scuola dell'infanzia al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo per affrontare con successo l'inizio degli studi dell'obbligo.

Tale nota era stata richiesta dall'Ufficio Scolastico del Veneto per venire incontro alle numerose giustificate richieste di genitori e di associazioni di genitori adottivi.

Purtroppo per giustificare la deroga all'inizio dell'obbligo scolastico al compimento dei 6 anni d'età la Nota citava l'esempio degli alunni con disabilità, per i quali una vecchia C.M. n° 335/75 consentiva tale deroga.

La FISH, ritenendo il riferimento a tale Circolare del tutto impertinente sia per la diversità dei soggetti interessati che per l'abrogazione implicita della Circolare n° 335/75 a seguito della L. n° 53/03sull'inderogabilità dell'inizio dell'obbligo scolastico, aveva chiesto ed ottenuto dal MIUR lasospensione della predetta nota n° 338/14 (vedi comunicato stampa FISH).

Chiarita la situazione il MIUR ha emanato la nuova Nota prot. n° 547 del 21/02/2014nella quale non si fa più alcun riferimento alla C.M. n° 335/75, mentre si consente eccezionalmente il trattenimento per un solo anno per "alunni che necessitano di una speciale attenzione" ai sensi della Direttiva sui BES del 27/12/2012 e successive circolari applicative.

Ecco il testo della parte dispositiva della Nota:

"Sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. - qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi - laddove necessario - anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.

Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionalie debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico - sentito il team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5 delD.Lgs. n° 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa."

Per completezza si riporta pure il testo dei primi 5 commi dell'art. 114 del Testo Unico D.Lvo n° 297/94citato nella nota:

"1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico."

OSSERVAZIONI

Da quanto sopra si evidenzia con chiarezza che, limitatamente ai casi di "motivi gravi" o "motivi di salute"(comma 5 citato), può essere consentita la permanenza per non più di un anno nella scuola dell'infanzia ad "alunni che necessitano di una speciale attenzione".

Quanto agli alunni con disabilità è da ritenere chei motivi di salute non possono coincidere con la sola situazione di disabilità certificata, poiché, diversamente, quasi tutti gli alunni con certificazione di disabilità avrebbero diritto alla permanenza in scuola dell'infanzia.

Pertanto vale anche per essi, come per tutti, la sottolineatura della nota circa "la straordinarietà e specificità degli interventi in questione".

E' ancora da precisare che, mentre la precedente nota prot. n° 338 del 4/2/2014 attribuiva al collegio dei docenti il potere di deliberare l'ulteriore permanenza alla scuola dell'infanzia, la nuova nota prot. N° 547/14attribuisce tale compito al capo d'istituto che deve confrontarsi con "specifiche professionalità di settore, con il supporto dei servizi territoriali", sentito il team dei docenti ed in accordo con la famiglia.

04/03/2014

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

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