Scheda n. 460

Scheda n. 460

Il TAR Sicilia, a conferma di una sua consolidata giurisprudenza, ribadisce con la sentenza n° 2101 del 12/11/2013 il diritto degli alunni certificati con disabilità grave ad ottenere il rapporto 1 a 1 per le attività di sostegno anche per gli anni successivi da parte del MIUR e, per esso, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, in quanto il MIUR è responsabile delle scelte gestionali delle quali gli organi periferici sono meri esecutori. Questa la motivazione della sentenza:
"La questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti della sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (per tutte la sentenza n. 360 del 24 febbraio 2011), nelle quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.
Ne deriva la fondatezza del gravame e il conseguente riconoscimento del diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 con condanna dell’Amministrazione a garantire il servizio di cui trattasi non solo relativamente all’anno scolastico in corso, ma anche per i successivi.
In applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., laddove si prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, il collegio ritiene, infatti, di potere statuire sull’effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia come fatto in molteplici recenti decisioni, alle cui ampie motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (ex plurimis sent. n. 1818/2013).
Ne deriva che la domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell’amministrazione deve essere accolta, con conseguentemente riconoscimento del diritto del minore ricorrente ad essere assistito, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, con ogni conseguente obbligo in capo all’Amministrazione resistente, fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni – ad oggi riscontrate in positivo - su cui si fonda l’affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave; valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica)."

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