da DIRITTO SCOLASTICO: Diritto all’assegnazione di insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 fino a quando non risulti documentalmente modificata

“Nel caso di specie risulta dagli atti di causa la necessità dell’assegnazione dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 in considerazione della situazione di gravità del minore documentata come in atti.

La domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell’amministrazione, consistita nell’aver assegnato il sostegno in rapporto di ore inferiore ad 1/1, deve essere pertanto accolta, con conseguentemente riconoscimento del diritto del minore ricorrente ad essere assistito, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo tale rapporto, almeno fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due richiamate condizioni – ad oggi riscontrate in positivo – su cui si fonda l’affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave; valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).

Fino a che non sopravvenga dunque un documento di contenuto contrario rispetto a quelli che hanno fondato la pretesa oggetto del presente giudizio con riferimento alle specifiche esigenze del minore ricorrente, va riconosciuto il diritto dello stesso ad essere seguito durante le ore di frequenza scolastica da un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1, con ogni conseguente obbligo di prestazione incombente sull’amministrazione resistente (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio 2013, n. 3950).

Dall’accertamento del diritto, nei termini appena precisati, deriva la fondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.”

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Un commento

I commenti

  1.    - 18-10-2013

    Questa ampia rassegna giurisprudenziale è preziosa; però occorrono alcune precisazioni:

    1- la stessa sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale stabilisce che in presenza di certificazione di gravità, occorre tener conto della " specificità della disabilità"Ciò significa , a mio avviso, che, ad es. in presenza di una certificazione di gravitàriferita esclusivamente a disabilità motoria, la stessa Corte costituzionale non impone il massimo delle ore di sostegno.

    2- La logica dell'inclusione scolastica non identifica la stessa col docente per il sostegno; anzi l'inclusione dovrebbe essere compito primario dei docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno;

    3- Purtroppo i docenti curricolari mancano, normalmente, di una formazione iniziale ed obbligatoria in servizio sulle didattiche inclusive ed inoltre debbono gestire classi con un numero di alunni che viola il tetto massimo di 20, mass. 22 alunni fissato dagli art 4 e 5 comma 2 dpr n. 81/09;

    4- conseguentemente i genitori, appena vedono che i figli con disabilità vengono lasciati soli in fondo alla classe o nei corridoi, quando manca il docente per il sostegno, ricorrono ai TAR e hanno vinto in migliaia di ricorsi.

    5 Se non si ritorna alla logica originaria dell'inclusione scolastica con la presa in carico da parte dei docenti curricolari, aiutati e non sostituiti dai docenti per il sostegno, in classi non numerose, l'aumento delle sentenze di condanna dell'Amministrazione scolastica sarà esponenziale; ciò apparentemente sembrerà una vittoria del diritto all'inclusione; è invece la sua sconfitta più palese perchè viene meno il contatto costante e prioritario coi docentiderlla classe ed i compagni.



    Salvatore Nocera





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