Scheda n. 434 - Organici di fatto di sostegno per l'a.s. 2013-14 (CM 18/13)
Scheda n. 434
Il MIUR ha emanato come di regola l'annuale circolare sugli organici di fatto con la C.M. n° 18/13 che, per il sostegno, sostanzialmente ricopia quanto già scritto nella C.M. n° 63/11 espressamente
richiamata.
La Circolare ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno in organico di fatto, come pure l'obbligo dei Direttori Scolastici Regionali a concedere deroghe per i collaboratori scolastici
su richiesta motivata dei capi d'Istituto:
"Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi
scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato numero di alunni con
disabilità."
Siccome però il paragrafo sui posti di sostegno presenta una frase in meno rispetto a quella identitca della C.M. n° 63/11 ed una frase in più è corretto pubblicare il testo:
"Posti di sostegno
L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con L. n° 111/11 NdR) ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei
posti di sostegno.
Il citato comma stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è
integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008);
...
c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni
disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente
attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2013/2014, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: - la
effettiva presenza degli alunni nelle classi; - la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..); - la accertata verifica della ricorrenza delle
condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e
programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte
costituzionale.
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono
comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini
dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui
all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali
e materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui
all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di
grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni."
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OSSERVAZIONI
La frase presente nella C.M. n° 63/11 ed omessa nella nuova Circolare (la cui mancanza è evidenziata nel testo sopra riportato con dei ...) è la seguente:
"c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in
applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010;"
Questa frase è importante perchè chiarisce che i posti in deroga si aggiungono alla media nazionale di 1 a 2. Ciò significa che, qualora in una provincia dovessero esserci, ad esempio, 3 deroghe
non sarà possibile, come prevedevano i commi 413 e 414 citati nel testo (ormai incostituzionali), ridurre di un pari numero di ore quelle assegnate agli alunni con la certificazione dell'art. 3
comma 1 della L. n° 104/92, ai quali invece deve continuare ad essere garantita la media del rapporto 1 a 2.
A mio avviso la frase mancante deve ritenersi frutto di un errore di copia e incolla che il computer ha automaticamente aggravato attribuendo la lettera c) nel nuovo testo a quella che era la
lettera d) nel vecchio testo. Ciò sembrerebbe confermato dal fatto che sempre nella stessa pag. 14 della circolare per ben 3 volte si dice "la citata sentenza della corte costituzionale".
Ora, gli estremi della sentenza della Corte Costituzionale sono riportati solo nella lettera c) della C.M. n° 63/11 e quindi nella nuova Circolare essi non sono mai citati a causa della
scomparsa del testo originario della lettera c).
Se così non fosse, purtroppo, bisognerebbe pensar male. Pertanto onde evitare ciò, si invita il MIUR a ripubblicare ufficialmente la Circolare con la ex lettera c) anche al fine di evitare
contenzioso tra singole famiglie e gli Uffici Scolastici Regionali.
E' importante infine che venga ribadito il principio del tetto massimo di 20, ed eccezionalmente 22, alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità e l'invito a non creare classi con più
di 20 alunni (quindi neppure di 22) in presenza di 1 alunno con grave disabilità o di 2 alunni con disabilità non grave.
Vedi scheda n° 344. Confermate dal MIUR e dal Parlamento le deroghe al sostegno e le classi da 20 alunni per l’a.s. 2011/12 (CM 63/11)
10-07-2013
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510
e-mail: osservscuola.legale@aipd.it
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