Tempo pieno, l'innominabile.
Clara Bianchi - 08-07-2006
Il decreto 59 sul primo ciclo non verrà toccato dal governo dell'Unione

Le cose non esistono se non vengono "nominate"; sono destinate all'oblio.

Ho letto e riletto con attenzione l'intervento del Ministro per trovare vie d'uscita alla situazione pazzesca in cui si trova in particolare il Tempo Pieno nella scuola elementare.
Motivi di speranza, appigli possibili. Nulla.
Non ho trovato una sola parola che possa dare fiducia a insegnanti e genitori che negli ultimi anni si sono battuti per difendere condizioni di benessere per adulti, bambini e bambine nella scuola elementare di tante aree del Paese.

Ho trovato parole generiche: si è critici nei confronti dello "spacchettamento" del monte ore nella somma delle attività diverse. Si è insomma critici nei confronti della separatezza tra tempo curricolare, tempo opzionale e facoltativo, tempo della mensa e del gioco.

Come si concretizza la posizione critica? Qual è la proposta alternativa?
La soluzione prospettata è: Nel "ripristinare le condizioni" che permettono alle singole scuole di chiedere organici necessari.

Pazzesco! Tutto qui? Dopo tutte le promesse fatte, la montagna ha partorito questo topolino?

La legge Moratti ha deciso di cancellare il tempo pieno nei fatti e quindi ha scelto di non nominarlo; ha stravolto l'unico spezzone di scuola italiana che ha prodotto eccellenza ed equità.
Il governo Prodi sceglie di continuare a non riconoscere il modello didattico del Tempo Pieno decidendo di non cancellare il decreto 59, che non lo cita, e sceglie di affidare la sua sopravvivenza alla richiesta del doppio organico da parte delle scuole di anno in anno.

Il Ministro infatti due righe dopo scrive: " Sulle caratteristiche del modello didattico, così come sulla strutturazione dei curricoli, l'impegno ad evitare qualsiasi forzatura statalista e dirigista è totale."

Ecco rispuntare la salvifica "Autonomia scolastica" che in molte realtà negli ultimi anni si è dimostrata essere in sostanza questo: "Tu fai pure le pensate che ritieni migliori nella tua situazione, ma ricordati che le risorse disponibili sono poche. Punto. Quindi arrangiati con quello che c'è. E nella scuola le risorse sono e saranno sempre meno. La "manovrina" è lì a testimoniarlo."

In definitiva e per farla breve, io capisco, e vorrei proprio sbagliarmi, che il tempo pieno non ci sarà più; non sarà più nominato in alcun atto legislativo.
Ogni anno subirà il ricatto delle disponibilità economiche; le due insegnanti sulla classe non saranno garantite, le ore di compresenza pure, esattamente come negli ultimi anni.

Questa scelta, mascherata da libertà delle autonomie scolastiche, è adeguata al piano di "risparmio" sui costi della scuola.

Ogni anno la possibilità di realizzare un buon tempo pieno, misterioso oggetto uscito dal testo legislativo, andrà riverificata, riconquistata.

Si spera che in definitiva il logoramento a cui sono sottoposte le scuole e le persone che lo difendono davvero lo faccia dimenticare?

Ci rivediamo a settembre.

Per una migliore documentazione, riporto qui sotto
1) la parte riguardante la scuola "primaria" contenuta nell'intervento del Ministro Fioroni
2) l'articolo 7 del decreto n° 59 del 19/02/2004

Milano 8 luglio 2006
Clara Bianchi
maestra elementare scuola a Tempo Pieno di Milano



Dall'intervento del Ministro Fioroni del 29 giugno 2006

Il Tempo Pieno e il Tempo Prolungato nella scuola di base

Tra gli impegni dell'oggi, c'è il ripristino delle condizioni che consentano alle autonomie scolastiche di attivare il tempo pieno e il tempo prolungato come un modello didattico declinato sulla domanda delle famiglie e sui bisogni educativi degli allievi, nei diversi contesti territoriali. Lo spacchettamento del monte-ore nella somma di attività diverse , determinato nella precedente legislatura, oltre a provocare rischi di privatizzazione familistica del curricolo, ha riproposto una divisione tra il tempo dell' istruzione e il tempo dei servizi che la scuola italiana aveva superato da trent'anni, mortificando le prerogative e le responsabilità dell'autonomia scolastica e della comunità-scuola.

Sulle caratteristiche del modello didattico, così come sulla strutturazione dei curricoli, l'impegno ad evitare qualsiasi forzatura statalista e dirigista è totale.


Normativa

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31)
(...........................................)
Art. 7

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.


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