breve di cronaca
Condannato DS
Sab Castrovillari - 03-07-2006
Prot. 1/7 cs

Comunicato Sindacale

Lì, 01/07/2006
Alla Stampa e TV
Loro Sedi


Oggetto: Condannato il dirigente scolastico dell'Istituto Magistrale-Liceo Statale "L. della Valle" di Cosenza dal Tribunale di Cosenza a concedere i permessi mensili a docente beneficiario della ex legge. n. 104/82. Il SAB soddisfatto per tale decisione.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 del 29/06/2006, su ricorso proposto da una docente rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, "dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 comma 3 della legge n. 104/92 e condanna il dirigente scolastico del Liceo Statale " Lucrezia della Valle" di Cosenza a concedere alla ricorrente i permessi mensili di cui all'art.
33, comma 3 della legge n. 104 del 1992"; nel provvedimento, viene inoltre affermato anche il principio che, nell'ipotesi in cui sussista convivenza, non esiste la necessità di selezionare i prestatori di lavoro che svolgono la loro attività a favore di un parente handicappato.
Il sindacato SAB della Fed.ne Gilda-Unams nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola che ha patrocinato il contenzioso non può che esprimere soddisfazione per la decisione del Tribunale di Cosenza il quale ha confermato il diritto riconosciuto al personale scolastico oltre che dalla legge, anche dal contratto nazionale di lavoro, il quale può usufruire di tre giorni di permesso mensile per assistere la persona diversamente abile, in situazione di gravità, all'unico parente che già assiste con continuità ed in via esclusiva il parente o l'affine.
Il dirigente scolastico dell'Istituto Magistrale "L. della Valle" di Cosenza ha invece interpretato a motu proprio sia la legge sia il contratto, negando e contestando alla professoressa il diritto richiesto nonostante la stessa avesse dichiarato status e condizioni di essere la sola figlia in grado di prestare assistenza e che già assisteva la madre inserita nello stesso stato di famiglia.
Il dirigente inoltre ha emesso contestazioni d'addebito nei confronti della docente con richiesta di trattenute stipendiali per i giorni fruiti di permesso ritenendo, la documentazione esibita, carente, senza specificare dov'era carente disconoscendo, lo stesso dirigente scolastico, quale era la documentazione giusta da esibire, anche perché, oltre a quella già esibita non esiste altra documentazione che possa essere richiesta al personale.
Il dirigente poi, per giustificare il proprio comportamento, ha richiesto agli uffici gerarchici, CSA di Cosenza e Direzione Scolastica Regionale della Calabria, quale era la documentazione che doveva richiedere e fare esibire alla docente oltre a quella già presentata.
Anche in questa occasione, gli organi scolastici calabresi hanno brillato per l'assoluto silenzio in merito, insensibili alla richiesta della docente, sensibili però alla richiesta di visita ispettiva avanzata dal dirigente; docente costretta, per il riconoscimento di un sacrosanto diritto, a ricorrere al Tribunale, facendo così aumentare l'enorme contenzioso della gestione autonoma delle scuole cosentine che già costa milioni di euro ai contribuenti; tanto c'è pantalone che paga.

Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB (Gilda-Unams)


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