breve di cronaca
Docente di Gallipoli ottiene la revoca della sanzione disciplinare
Unams-scuola - 19-05-2006
Il Dirigente scolastico di una scuola di Gallipoli aveva irrogato la sanzione dell'avvertimento scritto ad una docente, sul presupposto del mancato utilizzo del cartellino badge per l'orologio marcatempo, reso obbligatorio nella scuola per il personale docente.

Il Dirigente scolastico nella contestazione di addebiti, del tutto generica e priva di inequivocabili riferimenti temporali , aveva omesso di assegnare alla docente il termine per controdedurre agli addebiti mossi, in palese violazione dell'art. 101 del D.P.R. n.3/57, risultando quindi la contestazione priva di forma ad substatiam.(1) (2)


Tra l'altro, nella medesima nota di addebiti , il Dirigente scolastico addirittura diffidava la docente , avvertendola che avrebbe operato le ritenute per i periodi per cui non risultava la timbratura del cartellino, se avesse "reiterato" tali condotte.

Ciò posto la docente si rivolgeva alla Unams-scuola (Federazione Nazionale Gilda/Unams) che, nella persona del suo Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. BARTOLO DANZI , la assisteva deducendo la assoluta infondatezza ed, oltremodo, genericità degli addebiti ,nonchè la illegittimità della successiva sanzione irrogata , poichè per il personale docente non è previsto l'utilizzo del marcatempo.

Infatti:
- la circolare 20.10.1992 n. 4797/92 del Ministero della Funzione pubblica, avente a oggetto "Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro", dispone: "Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia.....La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo,[...]".

- La copertura finanziaria necessaria all'acquisto dell'orologio marcatempo deve essere definita e autorizzata per il tramite di un'apposita delibera del Consiglio di circolo o d'istituto, competente in materia. (3)

- L'eventuale delibera deve essere uniformata ai principi generali del nostro ordinamento e, dunque, non può esimersi dall'obbligo di destinare i relativi fondi tenendo presente il principio di ragionevolezza e di buona amministrazione.

- Si paventerebbe la dubbia liceità di destinare fondi a tale acquisto(molto costoso) che, inevitabilmente, verrebbero sottratti ad altre iniziative del POF.

- L'insorgenza conseguente della responsabilità contabile del dirigente scolastico e del Consiglio d'istituto, con relativo probabile giudizio davanti alla Corte dei conti.

L'art. 4 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) a fronte della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica amministrazione, dispone che i dispositivi di controllo del lavoratore come l'eventuale adozione dell'orologio marcatempo deve , comunque, passare anche al vaglio della Rsu d'istituto. (4)



Va peraltro, detto che più volte il MIUR ed in alcuni casi il Tribunale del Lavoro, si è pronunciato su sanzioni disciplinari comminate dai dirigenti scolastici per l'omessa timbratura del cartellino da parte dei docenti e sempre, ha provveduto con l'annullamento delle sanzioni comminate dai dirigenti scolastici in quanto da ritenersi assolutamente illegittime.

Ogni eventuale ritardo effettuato dal docente pendolare, stante l'inesistenza dell'obbligo di residenza, si ritiene che essa non sussista poichè il detto ritardo sia ascrivibile a causa di forza maggiore.
L'unico obbligo incombente sul docente è la firma del registro delle presenze e del registro di classe.

Pertanto, il sindacato ha ritenuto di andare in fondo alla vicenda, con ricorso per tentativo obbligatorio di conciliazione (5) per l'impugnazione della sanzione disciplinare, presso la Direzione provinciale del lavoro di Lecce e richiedendo al Dirigente scolastico, inoltre, tutti gli atti ed informazioni (6) inerenti la vicenda(tra cui verbali del consigli d'istituto, verbali RSU, contratti d'istituto, verbale collegio docenti ecc. ecc.).

A tale iniziativa del sindacato il Dirigente scolastico comunicava la revoca della sanzione disciplinare irrogata alla predetta docente con conseguente vittoria della vertenza da parte della docente e cessazione della materia del contendere.

Lecce li, 16.5.2006


Note:(1) "Il carattere ricettizio dell'atto di contestazione degli addebiti, nel procedimento disciplinare , discende dalla sua funzione specifica, che è quella di instaurare il contraddittorio, in modo da porre l'inquisito in grado di difendersi, e di far decorre il termine per la presentazione delle giustificazioni" (Cfr. T.A.R. Campania , dec. 19 Ottobre 1976 n. 588 - in Rass. T.A.R. 1976, 12°, 4008).

(2) Tale forma scritta della contestazione è prevista ad substantiam(Cass. 24 maggio 1984, n.3209; Cass. 1° giugno 1988, n.3716), con la conseguenza che il mancato rispetto della forma(tra cui la mancata assegnazione al dipendente dei termini per le discolpe per iscritto) comporta l'inidoneità della previa contestazione ad operare come necessario antecedente dell'irrogazione della sanzione e vizia quest'ultima di nullità, per mancata decorrenza dei termini per le discolpe.
(3) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 297/94.

(4) motivo anche di condotta antisindacale.
(5) ex art. 66 D.lgs 165/01
(6) ai sensi dell'art. 43 comma 12 del D.lgs 165/01


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