Religione cattolica di nuovo obbligatoria?
La scuola della repubblica - 08-12-2005
In coerenza con l'intero impianto della riforma la recente CM n. 84/05 relativo al portfolio aggiunge ulteriori elementi di stravolgimento dei principi costituzionali; già con il D.Lgs. n. 59/04 relativo al I ciclo dell'istruzione il Governo aveva palesemente violato la Costituzione sia per le interferenze in ambito riservato all'autonomia scolastica ed alla libertà di insegnamento sia per la ambigua collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito del monte ore obbligatorio.
Con la CM n. 84/05, tale tendenziale ricollocazione dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito degli insegnamenti obbligatori opzionali con le attività alternative è più chiaramente delineato; difatti alla CM n. 84 il Ministro ha allegato il modello del portfolio che, nella parte della valutazione, prevede l'insegnamento della religione cattolica tra gli "insegnamenti obbligatori opzionali" in alternativa alle "attività alternative all'insegnamento della religione cattolica".
In tale modo il Ministro ha arbitrariamente trasformato l'insegnamento della religione cattolica che deve essere un insegnamento facoltativo in un insegnamento "obbligatorio opzionale"; sarebbe pertanto reintrodotta l'obbligatorietà della opzione tra l'IRC o le attività alternative.
Si deve però ricordare al Ministro che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, dopo avere ribadito il principio supremo della laicità dello Stato, ha precisato che "la previsione come obbligatorietà di altra materia per i non avvalentisi sarebbe potente discriminazione a loro danno, ... Per quanti decidono di non avvalersene l'alternativa è uno "stato di non obbligo".
Con successiva sentenza (n. 13 del 1991) la Corte Costituzionale ha ulteriormente precisato che "lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibilità, la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola".
Quindi l'IRC non può essere un insegnamento "obbligatorio opzionale" ma deve essere un insegnamento facoltativo che si aggiunge agli insegnamenti obbligatori, ma con la piena libertà di sceglierla o meno e senza obbligo di opzioni alternative.
La scheda proposta dal Ministro è quindi illegittima e se tale formulazione è conseguente alla collocazione dell'IRC nell'ambito del monte ore obbligatorie, anche per tale motivo il decreto legislativo n. 59/04 è illegittima per contrasto con la Costituzione che non consente che l'IRC possa essere incluso tra gli insegnamenti obbligatori, sia pure con opzione di attività alternativa.
Ma il modello proposto dal Ministero è pure illegittimo perchè la normativa vigente e precisamente l'art. 309 del D.Lgs. n. 297/94 stabilisce: "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatto a cura del docente e comunicato alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae".
Quindi la valutazione dell'IRC non può essere inserita nel portfolio, ma deve essere "comunicata" a parte alla famiglia.
La scelta o meno dell'IRC in quanto attiene alla libertà di coscienza non può essere in alcun modo condizionata e, tanto meno, divulgata.
Si tratta di una norma speciale relativa ad un insegnamento "speciale" che non può essere abrogata da una normativa generale sulla valutazione e sul portfolio; detta norma può essere abrogata soltanto da un'altra norma speciale.
La previsione pertanto dell'insegnamento dell'IRC e delle attività alternative nel portfolio è quindi illegittima.
Stante le suindicate illegittimità è fuor di dubbio che il modello predisposto dal Ministero debba essere ritirato o comunque modificato; si deve peraltro rilevare che la CM n. 84 prevede espressamente la possibilità di "opportuni adattamenti"; l'eliminazione degli aspetti più evidenti di illegittimità, come quelli relativi all'IRC, si deve ritenere pertanto possibile al fine di evitare possibili impugnative doverosa.
Quindi gli organi collegiali della scuola (collegi dei docenti o in subordine consigli di classe) possono modificare il modello, eliminando i riferimenti all'IRC ed alle attività alternative.
In ogni caso, ove il Ministro non provveda all'immediato ritiro di detto modello, l'Associazione "Per la scuola della Repubblica" intende impugnare la CM n. 84 ed è a disposizione per fornire l'assistenza necessaria per l'impugnativa di tutti gli atti delle scuole che dovessero continuare a collocare l'IRC nell'ambito degli insegnamenti obbligatori opzionali.
L'IRC deve essere un insegnamento facoltativo e su tale aspetto non si può transigere.

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