Costituzionale o incostituzionale?
Cobas scuola - 24-10-2005
Con la sentenza n. 279 del 7 luglio 2005 la Corte Costituzionale si è espressa a proposito dei ricorsi promossi delle Regioni Emilia- Romagna e Friuli-Venezia Giulia, sulla legittimità costituzionale di alcuni articoli del Dlgs 59/2004 (il decreto applicativo della riforma Moratti che destruttura il primo ciclo della scuola).
In sostanza la Consulta è stata chiamata a decidere su questioni riguardanti il conflitto interistituzionale sollevato dalle due regioni su quelle parti del decreto legislativo che ritengono lesive della competenza regionale concorrente e difettano del principio di leale collaborazione. Tanto più che la stessa Corte, con la sentenza 13/2004, aveva individuato come proprie dell'ambito legislativo regionale la programmazione, l'organizzazione e la gestione del servizio scolastico.

La sentenza della Corte Costituzionale accoglie in alcune parti il ricorso delle due Regioni: infatti non rispettano il principio di leale collaborazione quelle parti del Dlgs 59 che consentono al Miur di decidere gli anticipi dell'età di iscrizione e il decreto sulla formazione degli organici del personale docente, senza sentire il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Sono state invece rigettati altri rilievi mossi dalle due Regioni:
- è di competenza statale la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole, trattandosi di materia che esige unitarietà di regolamentazione.
- è stato rigettato il rilievo sugli artt. 7 e 10 del Dgls 59 nella parte in cui stabiliscono per la scuola primaria e la secondaria di primo grado un orario annuale delle lezioni, perché, secondo i ricorrenti, si tratterebbe di norme di dettaglio che, fissando in modo rigido tali orari annuali, escluderebbero qualsiasi margine di competenza regionale. Per la Corte tali norme si devono invece considerare come espressive di livelli minimi di monte ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale, ferma restando la possibilità per ciascuna Regione e per le singole istituzioni scolastiche) di incrementare le quote di propria competenza.
- non è stato accolto analogo rilievo mosso all'art. 7, comma 4, e all'art. 10 comma 4, secondo periodo, concernenti i contratti di prestazione d'opera con esperti, considerata dalle Regioni disposizione di dettaglio e non norma generale.
- rigettato anche il ricorso contro gli artt. 12 e 14 laddove prevedono l'emanazione di un regolamento governativo sull'assetto pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del primo ciclo perché, secondo la sentenza, riguardano la determinazione di livelli essenziali della prestazione statale e quindi non viene leso il diritto delle Regioni.
- è stata ritenuta infondata la censura per l'istituzione del tutor perché si tratta di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale, che quindi non rientra nelle prerogative di competenza delle Regioni.

Pertanto, aggiungiamo noi, visto che il rapporto di lavoro oramai "privatizzato" è materia esclusiva della contrattazione nazionale di comparto, l'istituzione del "tutor" potrà solo essere un bel regalo di sindacati concertativi e Aran che brigano insieme per costruire anche nella scuola quelle gerarchie di cui non sentiamo alcun bisogno, distruggendo contemporaneamente quella collegialità che fino a ora ha tenuto in piedi la maggiore istituzione pubblica del paese.
interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 Grazia Perrone    - 24-10-2005
(...)"l'istituzione del "tutor" potrà solo essere un bel regalo di sindacati concertativi e Aran (...)"

La "resistenza" che la scuola reale sta opponendo ha i giorni contati. Presto , molto presto, le forze sociali - se la legge 53 e i relativi decreti attuativi non saranno abrogati - dovranno ... "concertare".

La scuola reale ha ancora un po' di tempo per far pressing sui Sindacati. Fino alle elezioni Enam (gennaio 2006) dubito molto che i cinque sindacati presenti al tavolo della trattativa accettino alcunché ... rischiano (tutti!) di prendere una sonora bastonata ... elettorale.

Dopo no ... possono anche calare le braghe perché hanno un anno (scarso) di tempo prima delle elezioni RSU per far ... inghiottire il rospo.