Chi scrive i pareri delle Commissioni parlamentari?
Mario Piemontese - 11-10-2005
Se si confrontano il parere espresso dalla VII Commissione Istruzione del Senato il 28 settembre, lo schema di parere che la VII Commissione Cultura della Camera andrà probabilmente ad esprimere martedì 11 ottobre, e il documento prodotto da Confindustria e altre associazioni all'inizio di agosto, a proposito dello schema di decreto sul II ciclo, si possono trovare delle formidabili convergenze o se vogliamo coincidenze.

Vediamone alcune.

1. Art.1 comma 14 - Progetto "Campus" o "Polo formativo" - Governance.

Schema di decreto

I percorsi dei licei, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi, di cui all'articolo 2 comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus". Per la realizzazione delle finalità dell'intero sistema educativo e per l'attuazione di un forte legame con il mondo del lavoro, dell'economia e delle professioni, il Campus ha una struttura flessibile e organica, e fornisce differenti opportunità di istruzione e di formazione. Ognuno dei percorsi di insegnamento - apprendimento allocati nel Campus possiede una propria identità ordinamentale e curricolare, e assume una durata e una graduazione corrispondenti alla tipologia e al compito. Alla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore, nei centri polivalenti di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Senato

Occorrerebbe riformulare il successivo comma 14, onde chiarire che viene demandata ad apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche interessate la disciplina dello svolgimento in un'unica sede di percorsi liceali e di istruzione e formazione, in modo comunque da assicurare l'opportuno coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e degli enti locali.

Camera

All'articolo 1, il comma 14 sia sostituito dal seguente: «14. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento - apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi, di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali»

Confindustria e altri

Per essere interlocutori qualificati del mondo produttivo ed economico del territorio i Poli necessitano di una governance, tale da garantire una regia tra i diversi attori del territorio presenti e relativi stakeholder. A tal fine sarà indispensabile prevedere un ampio coinvolgimento di tutti i rappresentanti del partenariato economico e sociale al fine di orientare le offerte formative alle esigenze delle aziende, ed all'occupabilità sostenibile, facilitando il coinvolgimento delle imprese in attività formative (alternanza, stage).

2. Art. 2 comma 4 - Ultimo anno dei licei

Schema di decreto


Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Senato

Quanto alle finalità delle specifiche modalità di approfondimento che è possibile realizzare nell'ultimo anno del percorso di studi secondario d'intesa con le università, gli istituti di alta formazione ed il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 4, il richiamo a un ulteriore impegno delle istituzioni scolastiche in relazione alle tematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro.

Camera

All'articolo 2, comma 4, le parole: «e con il sistema dell'istruzione» siano sostituite dalle seguenti: «e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione», e siano aggiunte, in fine, il seguente: «nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento potrà essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio - lavoro per progetti e di esperienze pratiche e di stage»;

Confindustria e altri

l'ultimo anno dovrà offrire agli studenti due scelte:
• una preparatoria agli studi universitari;
• una con caratteristiche professionalizzanti per coloro che decideranno di entrare nel mondo del lavoro subito dopo l'esame di stato.

3. Art. 6 comma 1/3 - Liceo Economico

Schema di decreto


1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.
3. Nell'indirizzo economico - aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del turismo, delle produzioni agro - alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente.

Senato

All'articolo 6, comma 1, si invita l'Esecutivo a prevedere fra gli obiettivi del liceo economico anche specifica attenzione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.

Camera

all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei servizi,» siano aggiunte le seguenti: «del credito,» e, in fine, siano aggiunte le parole: «e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio»;

Confindustria e altri

Relativamente all'indirizzo economico - aziendale, occorre prevedere l'acquisizione, da parte dello studente, anche delle competenze tecniche di carattere finanziario, "mirate" all'area creditizio - finanziaria. Tali esigenze sono emerse dall'indagine nazionale sui fabbisogni professionali svolta nell'area del credito.

4. Art. 25 - Insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria

Schema di decreto


1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
a. la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell' allegato D al medesimo decreto;
b. l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;
c. le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.

Senato

Appare opportuno consentire agli studenti che lo richiedano, peraltro sin dalla scuola secondaria di primo grado, di utilizzare il monte ore destinato alla seconda lingua comunitaria al fine di approfondire lo studio dell'inglese, ferma restando la possibilità di includere l'insegnamento della seconda lingua nell'ambito delle discipline facoltative.

Camera

All'articolo 25, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis.
3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi»;

Confindustria e altri

Bisogna evitare la dispersione nello studio di troppe materie, con il rischio di non acquisire sufficienti e approfondite conoscenze, limitandosi ad un'inutile infarinatura di nozioni superficiali. In tal senso va evitato l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, se fosse a scapito dell'apprendimento della lingua inglese; il monte ore delle discipline scientifiche va elevato.

Con un po' di tempo e un po' di pazienza di convergenze - coincidenze come queste se ne possono trovare ancora e in numero consistente.
A questo punto penso sia lecito domandarsi: "Chi scrive i pareri delle Commissioni parlamentari?"

Milano, 10 ottobre 2005

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