Il cammino del decreto
Anna Pizzuti - 26-09-2005
Gli esiti della Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre si dispongono su due livelli: uno pratico, l'altro istituzionale. Il primo, con il rinvio dell'inizio dell'attuazione della riforma del secondo ciclo, rimanda ad un momento in cui tutti speriamo che l'attuale maggioranza non sia più al governo. Il secondo, proprio grazie all'espressione del parere - per quanto negativo - consente al decreto stesso di continuare il suo cammino e di andare, in qualche modo, ad "incitarsi" nell'insieme dei decreti previsti dalla legge 53/2003.
Un passaggio, quest'ultimo, che a mio avviso è molto pericoloso considerare solo come atto burocraticamente dovuto. Mi sembra importante, al contrario, mantenere viva l'attenzione sui documenti ufficiali, sugli interventi in sede di Commissioni Parlamentari, sulle dichiarazioni del Ministro. Perchè le trappole sono sempre possibili ed altrettanto possibile è caderci dentro per eccessivo ottimismo.

Il primo documento che propongo, è il testo completo del parere espresso il 15 settembre dalla Conferenza Stato- Regioni - reperibile in federalismi.it previa registrazione al sito - dal quale ho estratto gli articoli 27 e 28 che contengono le modifiche che dovrebbero aver affossato il decreto.

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.

EMENDAMENTO


Gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 27 (Passaggio al nuovo ordinamento)
1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo D è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delta ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:
a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto legislativo, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II.
c) l'incremento, fino al 20%, della quota del piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3..
2. Il primo anno dei percorsi di Istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base del fabbisogni del territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
3. L'attuazione del Capo II e dei Capo m avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'artìcolo 138, comma 1 lettera b) del decreto legislativa 31 mano 1998, n.112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione, al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede dì Conferenza unificata da definire entro il............. A tal fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il..........,..,,

3-bis - Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007/2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi propedeutici, il MIUR non promuoverà sperimentazioni di nuovo ordinamento nelle scuole.
4. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2006/3007 e fino alla messa a regime del sistema dei licei, decorrente dall'anno scolastico 2010/2011 la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.
5. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.
6. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante , acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono rilasciati esclusivamente dalle Regioni e province autonome. Fino a tale momento le istituzioni scolastiche possono rilasciare le qualifiche dei percorsi di istruzione professionale di Stato.
7. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutìco, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tea le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
8. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n.212.

Articolo 28(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alta formazione)

1. A partire dall'anno scolastico e dall'anno formativo 2006 - 2007, e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali dì istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e raccordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazone di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL,
3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui ai Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 8 della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità,
4. Con decreti dei Presidente de! Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, a. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento di cui alla presente lettera è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, fin quando le relative funzioni non siano già attribuite.


Il secondo documento è una dichiarazione del ministro Moratti raccolta dall'agenzia AGI il 22 settembre.

SCUOLA: MORATTI, CONDIVIDO PROPOSTECONFINDUSTRIA SU SUPERIORI
(AGI) - Roma, 22 set. - Incontro fra il ministro dell'Istruzione, Letizia Moratti e il vicepresidente di Confindustria Gianfelice Rocca sul tema della riforma delle secondarie superiori. Il ministro ha confermato a Rocca di avere "esaminato e condiviso le proposte formulate da Confindustria e da quindici organizzazioni imprenditoriali sul decreto sul secondo ciclo, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari", e di avere, "nel rispetto delle prerogative del Parlamento e delle Regioni, ritenuto condivisibili, con alcune limitate integrazioni, i quadri orari proposti per i licei tecnologico ed economico". Gianfelice Rocca, si sottolinea nella nota del Ministero, "ha preso atto dell'impegno del Ministro e ha espresso soddisfazione per il riconoscimento della peculiarita' dell'istruzione tecnica e per la sua valorizzazione nei nuovi licei tecnologici ed economici che dovranno avere continuita' e migliorare la tradizione della cultura tecnica ed economica applicativa italiana". Il vicepresidente di Confindustria, sottolinea ancora la nota, ha espresso "l'auspicio che, in collaborazione con le Regioni, si avanzi rapidamente nell'approfondimento degli aspetti realizzativi della riforma e che, in alcuni casi, dove possibile, si proceda anche a specifici avanzamenti applicativi". Rocca ha poi manifestato "preoccupazione per il progressivo calo degli iscritti agli istituti tecnici e per la liceizzazione che impoveriscono la competitivita' del Paese" ed ha auspicato che "governo e Regioni utilizzino questo periodo per promuovere una campagna di informazione che contrasti questa tendenza". (AGI)


Il terzo è il resoconto della seduta della Commissione Istruzione e Cultura della Camera dello stesso 22 settembre, dal quale estraggo la conclusione dell'intervento del relatore di maggioranza, onorevole Garagnani.

Per quanto riguarda, infine, il Capo V, concernente il processo di attuazione, sottolinea che il testo approvato in prima lettura dal Governo, e trasmesso alle Camere per il parere, deve considerarsi in parte "riscritto" d'intesa con le regioni e le autonomie locali, in sede di espressione del prescritto parere da parte della Conferenza unificata, nella seduta del 15 settembre 2005.

Osserva che il confronto svoltosi in quella sede ha certamente rappresentato un'occasione importante, in cui Stato e Regioni hanno condiviso la responsabilità complessiva, ciascuno secondo le competenze affidate dalla Costituzione, del sistema educativo nazionale. In particolare, sono stati "riscritti" gli articoli 27 e 28 del provvedimento, per condividere un percorso istituzionale fitto di adempimenti necessari alla completa attuazione di una riforma così vasta (come portata) e innovativa (come contenuti). A fronte di tanta corresponsabilità e gradualità nell'attuazione, l'unico elemento sul quale si sente di sollevare delle perplessità riguarda la rigidità che invece caratterizza le date di avvio della riforma, con la decisione di rinviarlo all'anno scolastico e formativo 2007-08 ma soprattutto di non prevedere fino ad allora alcuna forma di sperimentazione. Rileva infatti che, in questo modo, si rinvierebbe ancora di un anno la completa messa a regime della riforma (dal 2010-11 al 2011-12). Ritiene poi del tutto ingiustificato (e addirittura contraddittorio con la gradualità attuativa da tutti proclamata) il rigido divieto ad avviare l'attuazione della riforma attraverso una fase sperimentale. Il divieto a non avviare prima del 2007 forme sperimentali delle innovazioni contenute in questo provvedimento, infatti, priverebbe il processo attuativo di preziosi elementi di valutazione e riscontro "sul campo" circa le innovazioni stesse, ma impedirebbe anche alle scuole autonome di misurarsi con gradualità ai vari stadi del cambiamento prefigurato.

Per tali motivi, nel giudicare complessivamente condivisibile il nuovo testo degli articoli 27 e 28, come emerso in sede di Conferenza unificata, ritiene necessario proporre alcune correzioni che ripristino la certezza temporale (oltre a quella procedurale, ben delineata nei suddetti articoli) dell'avvio della riforma.
In primo luogo, rileva che il comma 3 dell'articolo 27, nel testo "riscritto", non individua il termine entro il quale debbono essere adottate le intese della Conferenza unificata con cui si provvede al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale, né quello entro cui ciascuna regione deve definire la propria programmazione. Ritiene che tali termini, per assicurare la tempestività dell'applicazione della riforma, dovrebbero essere fissati rispettivamente al 31 ottobre 2005 e al 30 novembre 2005.
Inoltre, il comma 3-bis del medesimo articolo "riscritto" prevede l'avvio delle prime classi dei nuovi percorsi a partire dall'anno scolastico 2007-2008, e che "sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo", il Ministero non possa promuovere sperimentazioni del nuovo ordinamento. A questo proposito, ritiene necessario che l'anno scolastico da cui far partire la riforma debba essere anticipato al 2006-2007, e che il "divieto" di procedere a sperimentazioni debba essere del tutto soppresso.
Conclusivamente, sottolinea che tali modifiche al testo "concordato" in sede di Conferenza unificata costituiscono a suo avviso una condizione imprescindibile perché la Commissione possa esprimere parere favorevole sullo schema in esame.


interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf