breve di cronaca
Docenti: nuove disposizioni sull'esercizio della libera professione
Gennaro Capodanno - 01-09-2005
Ritorna alla ribalta delle cronache, all'inizio di questo nuovo anno scolastico, la vexata quaestio della compatibilità dell'esercizio della libera professione da parte del personale docente della scuola. Tutto nasce dalla circolare emanata, alla chetichella, in pieno periodo estivo come succede per tutti quei provvedimenti che vorrebbero farsi passare sotto silenzio, dal capo dipartimento per l'Istruzione in data 29 luglio 2005, prot. 1584/Dip/Segr., ed inviata ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, con l'invito a renderne edotti i dirigenti scolastici, cosa che almeno il direttore regionale scolastico della Campania ha fatto, senza nulla eccepire, con nota emanata in data 25 agosto 2005, prot. n. 18581/P. Entrambi i suddetti documenti hanno ad oggetto l'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente, ed in larga parte richiamano le norme recepite nell'art. 508 del D.L.vo 297/94. Particolare però, di non poco conto, è rappresentato dal fatto che il predetto capo dipartimento nel richiamare la disciplina relativa all'autorizzazione da concedersi al personale docente per l'esercizio della libera professione, da parte del dirigente scolastico, alla condizione che " non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente ", condizione che, tutto sommato, ad eccezione dei due pleonastici aggettivi relativi all'ordine e alla completezza, è contenuta nel comma 15 dell'articolo di legge citato, aggiunge "e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito". A parte il principio generale nel diritto del quod non dixit non voluit, ed il legislatore nulla ha detto circa la succitata "coerenza", nasce il problema di capire in base a quali principi generali ed obiettivi il dirigente scolastico dovrebbe valutare, evidentemente con ampio potere discrezionale di autorizzarne o meno l'esercizio, la coerenza della libera professione con lo specifico insegnamento impartito dal docente interessato. Alla fine questa disposizione, introdotta di sana pianta da un funzionario ministeriale, rischia di andare ad incrementare il mobbing già presente nelle istituzioni scolastiche da parte dei dirigenti scolastici nei confronti dei docenti liberi professionisti, affidando ai primi la valutazione, del tutto soggettiva, di questa generica quanto fantomatica coerenza. Un aspetto delicato, ma anche un fatto gravissimo, rispetto al quale ci auguriamo che il Ministro dell'Istruzione voglia prendere le distanze, revocando la nota richiamata e rettificandola nell'espressa e dichiarata direzione sancita dal legislatore. Nel contempo auspichiamo che anche le organizzazioni sindacali di categoria in uno alle associazioni professionali vogliano scendere in campo contro l'ennesimo "tormentone estivo" della scuola italiana.

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 Del Pizzo giovanni    - 14-10-2006
Insegno trattamento testi all'I.T.C. di Battipaglia(SA) e svolgo la libera professione di Ragioniere.
Il dirigente scolastico a più di trenta giorni dalla richiesta di essere autorizzato alla libera professione ancora non mi ha risposto, con chiaro intendo di non autorizzarmi. Mi sono sempre comportato da ottimo insegnante-dipendente. Tra la libera professione di ragioniere e la materia insegnata vi è un aggiornamento continuo e di cresita culturale a beneficio degli alunni.
Una seconda entrata in famiglia (lavoro solo io) mi permette di vivere dignitosamente, pago regolarmente le tasse. Si vuole impoverire chi si trova nella mia condizione? Devo pensare al Mobbing?