Anna Pizzuti - 14-05-2005 |
Incuriosita dal contenuto dell’articolo, sono andata a verificare in cosa consiste il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Provincia di Trento ed ho scoperto che questa provincia si è riscritta tutte le norme che regolano il sistema di istruzione nazionale. Cambiano i “nomi” delle cose, ma la sostanza è la stessa. C’è l’autonomia, ci sono i pof (Progetto di istituto e carta dei servizi)accompagnati, però, da uno Statuto delle istituzioni scolastiche e formative, c’è l’Invalsi (Iprase) e via ridefinendo ed adattando alla realtà provinciale. Se non sbaglio, questa legge, molto più di quelle di altre regioni, potrebbe essere il primo esempio di applicazione “secca” del Titolo V riformato, quindi, secondo me, andrebbe esaminata, studiata, valutata, prima di esprimere giudizi. C’è però una parte sulla quale le valutazioni possono essere già date ed è quella riguardante l’ Ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio. E sono valutazioni negative, in quanto essa corrisponde esattamente alla legge 53, nell’impianto e nel linguaggio, tranne che per un particolare sul quale mi soffermerò dopo. A proposito di linguaggio, è interessante notare che gli articoli sono preceduti da questa specie di “legenda” che chiarisce subito quale sia la matrice della “riforma”: Art. 36. Definizioni Ai fini di questa legge si fa riferimento alle seguenti definizioni: a) “livelli essenziali delle prestazioni”: l’insieme delle regole e dei parametri fissati dallo Stato relativi ai servizi di istruzione e formazione considerati minimi ed essenziali per l’effettivo esercizio del diritto dovere all’istruzione e formazione; b) “standard formativi”: costituiscono i livelli attesi di qualità dell’apprendimento e della formazione e costituiscono presupposto per la valutazione e per la regolamentazione dei processi; c) “profilo educativo culturale e professionale sulla base di quello definito dallo Stato”: insieme di competenze personali di ciascun alunno inerenti il sapere, saper fare, saper essere e saper stare con gli altri attese al termine del primo ciclo e del secondo d’istruzione e relative all’essere uomo e cittadino; d) “obiettivi specifici di apprendimento”: elenco di conoscenze e abilità utilizzate dagli insegnanti per la progettazione delle unità di apprendimento previste dai piani di studio personalizzati; e) “obiettivi formativi”: sono definiti attraverso unità di apprendimento in relazione ai bisogni dei singoli studenti e in prospettiva e coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente; f) “piani di studio provinciali”: strumento per il raggiungimento gli standard formativi, contengono gli obiettivi specifici di apprendimento e la quantificazione oraria annuale minima delle singole discipline per la scuola del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e del profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsti dallo Stato; g) “piani di studio personalizzati”: modalità di programmazione didattica ed educativa della riforma del primo ciclo d’istruzione al fine della differenziazione dei percorsi formativi attraverso la progettazione delle unità d’apprendimento; h) “crediti scolastici e formativi”: riconoscimento di conoscenze o competenze acquisite e accertate all’interno dell’istituzione scolastica o anche attraverso la frequenza di stage o altre attività ed esperienze esterne alla scuola documentabili e significative al fine della valutazione da parte del sistema scolastico; i) “certificazione”: descrizione dei percorsi svolti e delle competenze acquisite allo scopo della loro esplicitazione al fine della frequenza di successivi percorsi educativi e ai fini lavorativi; j) “portfolio delle competenze”: strumento di documentazione dei processi formativi che accompagna l’alunno durante il suo percorso scolastico e la cui strutturazione prevede una sezione dedicata all’orientamento e una dedicata alla valutazione. A proposito di impianto, ho controllato quello del secondo ciclo. Per scoprire che articoli e commi sintetizzano quelli delle varie bozze ministeriali che conosciamo. L’unica differenza sta nel continuare a chiamare Istituti tecnici e non Licei gli attuali Istituti tecnici , Come si evince dal comma 2 dell’articolo 43: Il secondo ciclo del sistema educativo provinciale è il secondo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ed è costituito dai percorsi del liceo, dell’istruzione tecnica, e dai percorsi della formazione e istruzione professionale. A parte questa differenza, dallo stesso comma si evince che spariscono gli istituti professionali (ce ne sarà pur qualcuno, in provincia di Trento, o no?) così come la legge 53 stabilisce. Alla luce di tutto ciò, la debole risposta degli insegnanti presenti alla conferenza di cui parla l’articolo, appare ancora più preoccupante. Per quanto altre fonti riportano notizie di critiche e discussioni ben più accese, alle quali il Presidente Dellai (della Margherita), così risponde: “Noi siamo una provincia autonoma – ha detto– ma non siamo uno stato sovrano, e non possiamo disconoscere le leggi dello stato. Di fronte alla riforma scolastica potevamo scegliere di non fare nulla, ed attendere passivamente la sua applicazione, oppure proporre al governo un’intesa che ci permettesse di fare due cose: ampliare la nostra autonomia scolastica e difendere il modello scolastico trentino. Ed è esattamente questo che il Protocollo ci consente oggi di fare: sul fronte dell’autonomia, esso consente ad ogni istituto di fare le sue sperimentazioni, mentre prima ogni sperimentazione doveva essere vistata dal ministero”. |