Prot. 12/4 cs - Comunicato Sindacale - Lì, 12/04/2005
Alla Stampa e TV - Loro Sedi -
Oggetto: Il Tribunale di Castrovillari condanna il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di LUNGRO al pagamento di € 1.300,00 più 10 mesi di differenza retributiva e interessi ad assistente amministrativo che aveva ricevuto l'incarico, revocato dopo dal dirigente, a Direttore (ex segretario). Soddisfazione del SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari dott. Luigi Ruoppolo, con sentenza depositata l'8/4/05, accoglie il ricorso del sig. Pugliese Francesco già RSU del sindacato SAB della fed.ne Gilda-Unams rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari e per gli effetti condanna il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Lungro ( CS ) dott. Francesco Sposato al pagamento, a favore del ricorrente delle spese di lite in complessivi € 1.300,00, oltre gli accessori di legge.
Lo stesso Giudice, inoltre, condanna il dirigente scolastico al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive (fra profilo professionale di Assistente Amministrativo-ex applicati- e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - ex segretari -) quanto convenuto nel contratto a tempo determinato per l'intero periodo di vigenza, dal 17/10/03 al 31/8/04, e quanto effettivamente percepito nello stesso periodo, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione del diritto al saldo.
Il sindacato SAB della Gilda-Unams tramite il segretario generale prof. Francesco Sola che ha patrocinato tutto il contenzioso non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione di un Tribunale che condanna i dirigenti scolastici i quali non vogliono ancora recepire la natura privatistica del rapporto di lavoro nel comparto scuola e che i contratti di lavoro, una volta sottoscritti, bilateralmente, tra lavoratore e dirigente, non possono essere revocati unilateralmente dal solo dirigente.
Nella sentenza si legge che, nell'ambito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, i contratti di lavoro stipulati tra il personale della scuola e l'Amministrazione datrice di lavoro debbano essere inquadrati nell'ambito privatistico, con la conseguente soggezione alle regole di diritto comune.
Nel caso in esame era vacante il posto di Direttore DSGA c/o la scuola di Lungro, il dirigente aveva invitato gli assistenti amministrativi della scuola e di quelle viciniori a voler ricoprire il posto, il sig. Pugliese accettava e sottoscriveva regolare contratto con assunzione di servizio perchè primo in graduatoria e perchè nessuno in servizio nella scuola si era dichiarato, all'inizio, disponibile. Successivamente, anche per direttive di dubbia legittimità della Direzione Scolastica Regionale della Calabria, che non integrino gli estremi della c.d. giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., il dirigente scolastico revocava, con atto unilateralmente, il contratto; da qui prima la conciliazione negativa e dopo il ricorso in Tribunale con la condanna per il dirigente scolastico, testo integralmente disponibile sul sito
www.scuola.sabpraia.it .
Ancora una volta, il SAB registra errori di dirigenti scolastici, non concilianti, pagati con i soldi dell'intera collettività.
Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB