Come
avevamo preannunciato la decorrenza giuridica, favorevole alle lavoratrici madri del comparto scuola,
ha valore retroattivo rispetto alla stipula definitiva della nuova sequenza contrattuale avvenuta il 2 febbraio scorso.
Gli effetti (leggasi benefici) giuridici ed economici, dunque, decorrono dalla stipula del CCNL avvenuta il 24 luglio 2003.
A chiarirlo autorevolmente è una
nota della FLC-Cgil.