Maria Teresa De Nardis - 01-04-2005 |
E purtroppo pochi sanno che "grazie" a questa visione aziendalista i primi "rami secchi" sono cominciati a cadere: l'art.35 della Finanziaria 2003 dice che i docenti malati, pertanto non più produttivi, "se ne devono andare". E infatti se ne andranno: chi in pensione precocemente, anche rimettendoci pur di non vivere in uno stato di angosciante precarietà, chi per mobilità (pochi), chi infine LICENZIATI se la Corte Costituzionale (esisterà ancora?) non li difenderà. Peccato che questi docenti sono ancora utili nelle biblioteche, nelle segreterie, nei laboratori, nei progetti di istituto..... Neanche a loro era stato detto, nè al momento dell'assunzione con regolare concorso, nè al momento della dichiarazione di inidoneità, quando potevano scegliere di andare in pensione e non l'hanno fatto, ritenendo di poter essere ancora utili alla Scuola e alla Società e addirittura pensando che non era etico "rubare" una pensione allo Stato, visto che avevano ancora un residuo di produttività. Inoltre si erano illusi che valessero ancora i principi dettati dalla Costituzione: Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art 4 : La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. E a nulla vale che essi per primi si siano adattati ad un'ottica di flessibilità, "riciclandosi" alle nuove occupazioni e "inventandosi" una professionalità che solo in pochissimi casi è stata supportata dall'Amministrazione. A nulla vale che le malattie che hanno portato all'inidoneità siano in gran parte imputabili alla Scuola stessa ("cause di servizio" o burnout). A nulla vale che l'inidoneità è un condizione prevista in ogni contratto del pubblico impiego e serve a tutelare sia il lavoratore, sia l'utenza. E' questo un precedente di gravissima portata: se l'intento del Legislatore otterrà il suo scopo perchè la Corte Costituzionale non vi metterà argine, è inimaginabile a quanti altri casi potrà essere applicato, nella Scuola come nelle altre amministrazioni. Penso alle discipline "dismesse", alle cattedre tagliate, agli istituti professionali che passeranno alle regioni. Bisognerebbe che i docenti curriculari si rendessero conto di questo e facessero qualcosa perchè i docenti inidonei non si trovino soli a combattere questa che è anche una battaglia di civiltà. CONBS Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici |
gp - 01-04-2005 |
Cancellazione delle ore a disposizione, esternalizzazione dei servizi di pulizia, taglio del 6% all'organico dei bidelli, licenziamento dei fuori ruolo incollocabili, cancellazione dei distretti e ritorno a scuola del relativo personale. Sono queste le novità principali contenute nella norma della Finanziaria che riguarda la scuola, di cui parla la collega nella sua, accorata, nota. Ecco le disposizioni in dettaglio. Ore a disposizione Nelle scuole secondarie, le cattedre di alcune discipline sono costituite da un numero di ore di insegnamento inferiore a 18 ore. Le ore in meno, però, vengono utilizzate per effettuare le sostituzioni dei docenti assenti, per attività di recupero a vantaggio degli alunni che presentano lacune o, comunque, per attività previste nel piano dell'offerta formativa. Con le nuove disposizioni, invece, tutti i docenti dovranno avere un orario di 18 ore piene. Ciò comporterà la cancellazione di molti spezzoni che, a tutt'oggi, vengono utilizzati per la formazione delle cosiddette cattedre -orario. Vale a dire, quelle cattedre che sono costituite tra più scuole, che risultano dall'assemblaggio di più frazioni di cattedra. Collaboratori scolastici Il numero dei bidelli dovrà essere ridotto del 2% l'anno, fino a raggiungere un taglio complessivo del 6% entro il 2005. Ulteriori tagli saranno disposti qualora le scuole decidano di affidare i servizi di pulizia a soggetti esterni (imprese). Distretti Dall'anno scolastico 2003/2004 i distretti scolastici saranno soppressi e il relativo personale dovrà ritornare a lavorare a scuola. Personale non idoneo all'insegnamento I docenti che per motivi di salute dovessero essere dichiarati inidonei all'insegnamento, potranno chiedere di essere collocati fuori ruolo presso l'amministrazione scolastica oppure presso altre amministrazioni dello Stato. Se non lo faranno, saranno mantenuti in servizio per 5 anni e poi, saranno licenziati. Il collocamento fuori ruolo non è previsto, invece, per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Dalla legge Finanziaria varata dal governo per il 2003 Articolo 22 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003/2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento. 3. Dall'anno scolastico 2003/2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i Distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto. 4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003. 6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 7. Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5. 8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti. |