Parere Cnpi
CNPI - 04-03-2005
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio IX

Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Prot. n. 1684

Roma, 25 febbraio 2005

Al Sig. Ministro
S E D E

OGGETTO: Contributo su “Schema di Decreto Legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’art.5 della Legge 28 marzo 2003, n.53”.

Adunanza del 25 Febbraio 2005

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la nota protocollo n. 10 del 23 febbraio 2005, con la quale la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha richiesto il parere del C.N.P.I. circa l’argomento in oggetto citato;

VISTA la relazione della Commissione consiliare istituita per l’esame istruttorio in merito all’argomento specificato;

VISTI gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994; dopo ampio e approfondito dibattito

ESPRIME il proprio contributo nei seguenti termini: In merito alla bozza di decreto attuativo dell’art. 5 della legge 53, il CNPI condivide il fatto che venga riconosciuto un canale universitario di uguale durata per la formazione di tutti i docenti, concretizzando in tal modo la pari dignità del percorso di formazione dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. E’ condivisa, altresì, la prospettiva della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello, finalizzati all’insegnamento abilitante e contestualmente specializzante per il sostegno. In coerenza con quanto affermato in vari documenti, il CNPI ritiene che le esperienze di formazione iniziale finora realizzate evidenziano un rapporto tra Scuola e Università, troppo sbilanciato su quest’ultima. Pur ritenendo l’Università il luogo della ricerca teorica, della specializzazione e dell’approfondimento disciplinari, il CNPI ribadisce la centralità della scuola come sede di ricerca applicata al processo di insegnamento - apprendimento. E’ logico, quindi, affermare che all’Università spetti la responsabilità della formazione iniziale da sviluppare, però, in collaborazione con la scuola per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente professionali (tirocinio, tutor, attività di stage…), ma nel contempo è necessario ribadire che la scuola deve essere valorizzata come sede della ricerca applicata da collegarsi alla ricerca teorico-disciplinare propria dell’Università. Nello specifico del corso di laurea magistrale, finalizzata alla formazione dei docenti, il CNPI segnala che:

a) il percorso di studio su cui costruire la formazione iniziale dovrà essere congruente con il profilo culturale e professionale dell’insegnante: lo specifico di questa laurea è quello di formare al “mestiere dell’insegnare”;

b) il profilo culturale e professionale non può però essere visto in modo rigido, ma flessibile rispetto ai livelli di scolarità;

c) un aspetto comune della formazione iniziale dovrà essere il sapere disciplinare, adeguatamente integrato con le dimensioni della epistemologia e della didattica disciplinare e delle scienze dell’educazione proprie della professionalità degli insegnanti. In tal senso si segnala la necessità di attenzione, in particolare, per gli insegnamenti scientifico - tecnici destinati alla secondaria superiore, per i quali si sottolinea l’esigenza che nei piani di studio la dimensione epistemologica non venga penalizzata a favore degli insegnamenti pedagogici generali;

d) c’è la necessità di rafforzare una fase transitoria in cui si coniughino i diritti acquisiti di chi è già in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento con il loro adeguamento alle nuove professionalità. Entrando nel merito: Riguardo alle nuove procedure di accesso ai ruoli, il CNPI ritiene preliminare e indifferibile la soluzione del problema del precariato, al fine di realizzare la stabilizzazione di tutto il personale.

Riguardo alla formazione iniziale, il CNPI ritiene che la formazione dei docenti, composta da un percorso di formazione di due anni di laurea specialistica e da un anno di applicazione con contratto di inserimento formativo al lavoro, vada vista come un percorso formativo unitario, che va progettato congiuntamente dalla scuola e dall’università. Formazione iniziale dei docenti, formazione di accesso in servizio e formazione ricorrente vanno intese come un continuum. L’università e la scuola devono trovare su questo terreno una costruttiva integrazione. E’ su questo livello di progettazione e di realizzazione del percorso che si può instaurare una collaborazione paritetica tra università e scuola nella formazione iniziale e in servizio.

Riguardo alla formazione in servizio, il CNPI, in linea con quanto già più volte espresso, non condivide l’ipotesi di affidare “tout court” la gestione della formazione in servizio all’università per le seguenti ragioni:

• perchè contrasta con la normativa sull’autonomia scolastica che negli art. 6 e 7 del Regolamento - D.P.R. n. 275/99 - affida la formazione e l’aggiornamento dei docenti alle istituzioni scolastiche che possono, promuove convenzioni accordi di reti di scuole, per istituire laboratori territoriali finalizzati allo sviluppo professionale dei docenti, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione;

• perché contrasta con l’esperienza e il dibattito culturale che si è sviluppato, in questi anni, anche nelle sedi internazionali sui temi della formazione e della professionalità dei docenti.

Il CNPI:

1. ritiene urgente creare un sistema di supporti istituzionali alla formazione, basato su una rete di servizi professionali rivolti ai docenti, promossi dalle istituzioni scolastiche autonome dando così applicazione a quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia. Su questo terreno chiede un impegno coerente del Ministero dell’Istruzione e delle Direzioni regionali al fine di contribuire a realizzare quanto stabilito dalla normativa vigente;

2. ribadisce la necessità di rafforzare il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome in relazione ai percorsi sia di formazione iniziale che di formazione in servizio e che la formazione in servizio deve essere gestita dalle istituzioni scolastiche anche in termini di risorse finanziarie, in un quadro istituzionale dove all’amministrazione scolastica compete un ruolo di indirizzo e di valutazione dei risultati e all’Università, agli IRRE e alle associazioni professionali il ruolo di supporto alla ricerca e alla formazione continua dei docenti;

3. rileva la necessità di una revisione delle classi di abilitazione e degli ambiti disciplinari in coerenza con l’impianto complessivo sia della secondaria di primo grado che del secondo ciclo;

4. afferma la necessità di assoluta coerenza con la legge delega; non si può condividere, ad esempio, l’individuazione di soggetti diversi da quelli previsti dalla stessa come titolari della formazione in servizio;

5. ritiene che sia indispensabile prevedere espliciti e adeguati finanziamenti atti a sostenere la politica della formazione del personale, elemento determinante per la qualità del servizio scolastico.

6. ritiene che sia indispensabile prevedere un congruo numero di borse di studio di merito per la frequenza ai corsi di laurea magistrale e ai corsi per il diploma accademico di secondo livello, allo scopo di attrarre alla professione di insegnante i migliori laureati e diplomati delle istituzioni AFAM.

PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA BOZZA DI ARTICOLATO:

ART. 1.

Si propone:
• nel comma 1 di sostituire, “i docenti delle varie comunità di apprendimento” con “i docenti delle istituzioni scolastiche”;

• nel comma 2, di sostituire “nel rispetto dei principi deontologici” con “nel rispetto dei principi fondanti della funzione docente”; questa affermazione ci sembra più adeguata, in quanto si ritiene improprio il riferimento a principi deontologici in assenza di un codice della professione docente definito e condiviso;
• nel comma 3 di aggiungere dopo “La formazione” la specifica “iniziale”.

ART. 2

Si propone:

• al comma 2 di aggiungere dopo “copertura della quota di posti” “,ivi compresi quelli relativi al sostegno agli alunni portatori di handicap”;

• al comma 4 lett. a) di aggiungere dopo “dell’abilitazione all’insegnamento” “e di specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap”;

• al comma 5 di aggiungere dopo “percorsi di istruzione e formazione professionale” “fermo restando l’obbligo del possesso di abilitazione per le discipline riconducibili a classi di concorso,” e sostituire “le Regioni possono avvalersi anche” con “le Regioni devono avvalersi”.

ART. 3
Si propone:

• al comma 1 di aggiungere dopo “posti disponibili e vacanti a livello nazionale, “compresi quelli relativi al sostegno” e dopo “rilevati su base regionale” “dai rispettivi direttori scolastici regionali”;

• comma 6: integrare “designati dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale” con “in base a criteri da definire con apposite norme”.

ART. 4
Si propone:

• di aggiungere alla fine del comma 7 “Sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione”; ciò in conformità con quanto previsto dalle attuali competenze del CNPI. La richiesta di integrazione è resa necessaria dalla proposta di abrogazione dell’art. 405 del D.L.vo 297/94 e successive modificazioni, formulata all’art.8 dello schema di decreto legislativo di cui all’oggetto.

ART. 5

Si propone :

• di sostituire al comma 1 “scuola secondaria di primo e secondo grado” con “scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo”;

• di aggiungere al comma 8 dopo “sentito il dirigente” “e il comitato di valutazione”.

ART 6.

Si propone la soppressione integrale del comma 4, in quanto si attribuiscono, in un contesto improprio, non previsto dalla Legge n.53/03, funzioni prevalenti in merito alla formazione in servizio degli insegnanti, determinando in questo modo un nuovo accentramento nella gestione della formazione.

ART 7.

Si propone:
• al comma 1: 1. di aggiungere dopo “iniziative di eccellenza” “coordinandosi con le competenze al riguardo delle istituzioni scolastiche autonome previste dagli art. 6 e 7 del DPR 275/99”; 2. di aggiungere alla fine “Tale stanziamento non deve comportare riduzione delle risorse attualmente destinate alle Istituzioni scolastiche autonome;

• la soppressione del comma 2, in quanto si ribadisce che il DPR 275/99 attribuisce l’organizzazione e la gestione della formazione in servizio alle singole istituzioni scolastiche e/o ad accordi di reti di scuole autonome.

Il Segretario Maria Rosario
Il Vice Presidente Cocca Mario Guglietti

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