La proposta della Minoranza
Cgilscuola - 07-03-2002

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA
(Ai sensi dell’articolo 79,comma 12, del Regolamento)

XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di istruzione,in attuazione delle norme generali che lo regolano, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la presente legge disciplina le modalità di governo delle istituzioni scolastiche, a cui è stata riconosciuta l'autonomia, e le relative forme di rappresentanza e di partecipazione democratica.

2. In tale ambito la legge regola il ruolo di tutte le componenti che, nel rispetto della distinzione delle funzioni, delle responsabilità, della tutela della libertà di insegnamento,dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale, cooperano alla progettazione e alla realizzazione del piano dell'offerta formativa.
Alternativo all’articolo 1 della Commissione

Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
a) il consiglio dell'istituzione;
b) il collegio dei docenti e le sue articolazioni funzionali di cui all’articolo 5
c) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
d) la commissione di verifica e di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.

2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai principi di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione.
Alternativo all’articolo 2 della Commissione

Art. 3.
(Competenze del consiglio dell'istituzione).

1. Al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi , di programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale. Spetta, in particolare, al consiglio dell'istituzione:
a) definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;
b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c) approvare il programma finanziario annuale predisposto dal dirigente scolastico e contenente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, nonché l’indicazione dei singoli progetti, compresi quelli promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;

d) deliberare in ordine alle attività negoziali che impegnano l’istituzione a svolgere attività con altri soggetti o comportano l’assunzione di oneri pluriennali;

e) approvare i documenti contabili fondamentali e determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali che comportano fornitura di servizi, partecipazione a progetti internazionali, assunzione di impegni che possono influire sull’immagine della scuola pubblica;
f) adottare il regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 9.
2. Il consiglio dell'istituzione è eletto, con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza. Il consiglio resta in carica tre anni.
Alternativo all’articolo 3 della Commissione

Art. 4.
(Composizione del consiglio dell'istituzione).

1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
2. Il numero dei componenti il consiglio è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza dei genitori nella scuola dell’infanzia, elementare e media è paritetica rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.
4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione.
Alternativo all’articolo 4 della Commissione

Art. 5.
(Competenze e composizione del collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Il collegio dei docenti definisce ed approva:
a) il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica elaborato, sulla base degli indirizzi generali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a )e secondo le procedure previste in materia dal D.P.R. 8 marzo 1999 n° 275, ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b ) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

2. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.

3. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti ai consigli dei docenti della classe. Il regolamento dell'istituzione può prevedere differenti articolazioni funzionali del collegio dei docenti.
Alternativo all’articolo 5 della Commissione

Art. 6
(Organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione).

1. La valutazione periodica e finale degli alunni e degli studenti è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti comunque corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati a norma dell'articolo 5, tenendo conto delle modalità di raccordo definite ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, da un docente eletto coordinatore.
Alternativo all’articolo 7 della Commissione

Art. 7
(Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di assemblea).

1. In ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.
2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore costituiscono” l’ assemblea degli studenti”,ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto degli studenti e delle studentesse.
Alternativo all’articolo 8 della Commissione

Art. 8
(Attività di verifica e di valutazione).

1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nel piano dell’offerta formativa, di cui verifica periodicamente lo stato di attuazione.

2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico tenendo conto degli standard stabiliti dall'organismo nazionale competente. Essa è composta e nominata dal consiglio dell’istituzione.

3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio dei docenti è definito ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Alternativo all’articolo 9 della Commissione

Art. 9
(Regolamento dell'istituzione).

1. Il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del consiglio dell'istituzione, tenuto conto del parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, i consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto al comma 4.

3.Il regolamento disciplina quanto espressamente previsto dalla presente legge e ogni altro aspetto della vita scolastica ritenuto necessario per la migliore attuazione delle finalità istituzionali. In particolare il regolamento dell’istituzione garantisce le forme e le modalità del raccordo tra gli organi e le funzioni di cui all’articolo 6 e l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione educativa.

4. Le parti della proposta di regolamento dell'istituzione relative al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa sono definite ed approvate dal collegio dei docenti.

Art. 10
(Disposizioni finali, abrogative e di coordinamento)

1. La disciplina degli organi delle istituzioni scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il regolamento, di cui all'articolo 9, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli organi collegiali dell'istituzione stessa.
2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, comma 1, limitatamente alle parole da: "il consiglio di intersezione" fino a: "di classe", 44, 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Tali disposizioni sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia dell'ultimo provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.

3. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, apportandovi tutte le necessarie modifiche, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, tenendo conto di tutte le disposizioni legislative emanate fino alla data di esercizio della delega.
Alternativo all’articolo 16 della Commissione


interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 Ernesto Zangla    - 10-03-2002
Quella Minoranza che prima era maggioranza,farebbe meglio a fare da osservatrice per un pò di tempo. E non solo nel campo della scuola.
Si tratta in fin dei conti di quella ex Maggioranza che all'inizio di quest'anno scolastico stava per devastare ulteriormente la scuola coln la riforma dei cicli.
Questo processo logorroico, che spesso sfocia in manifestazioni di piazza dove si rifiuta il dialogo, non fa per me. Sto al di sopra delle ideologie, in nome di una scuola libera, ove il processo culturale non venga accantonato negli scaffali della politica

 Giuseppe Aragno    - 16-03-2002
Sono stato per anni dirigente esonerato della CGIL Scuola e sono tornato al mio posto di lavoro nausaeato da maggioranza e minoranza, dopo aver detto a chiare lettere quel che pensavo A Barbieri e Panini, esponenti dell'ala sinistra dello schiaramento di destra, strategicamente accampato nel cuore delle organizzazioni economiche dei lavoratori. Rappresentavo "Essere Sindacato", l'ala bertinottiana nata con tante speranze e finita in mano ai burocrati dell'organizzazione. Conservo la tessera del sindacato per ragioni ideali - ne ho ricostruito tra l'altro la vincenda storica a Napoli - ma ho maturato da tempo una fondata convinzione: per quel che riguarda le logiche di potere interne ai gruppi dirigenti maggioranza o minoranza sono sullo stesso piano. Questa minoranza, che esiste solo per legittimare la maggioranza e per conservare posizioni di potere personale entro l'organizzazione, è corresponsabile dell'attuale sfascio. Questa minoranza che non fa opposizione si può riscattare solo in un modo: abbandonando tutti gli esoneri e lasciando alla maggioranza la piena e totale responsabilità di ciò che è accauto e accadrà. Chiusi nel palazzo, non ve ne accorgete e tuttavia è così: rappresentate ormai solo voi stessi. Smettetela di scrivere documenti e date battaglia nei posti di lavoro, dove l'opposizione si fa per davvero e si paga sulla propria pelle.