Questo benedetto coordinatore
Mirella Albano - 16-09-2004
Al quesito "Ci si può rifiutare di essere nominati coordinatore di una classe?" rispondo decisamente "non solo si può, ma si DEVE"

Vi racconto quanto accaduto lo scorso anno a me e ad un mio collega: io rifiutavo perché in part time, il collega perché , secondo le disposizioni, il coordinatore dovrebbe presidere gli scrutini.

Ecco i passaggi della storia.

1 - Partiamo dal presupposto che coordinatore viene nominato CON DELEGA. La delega va accettata ed è quindi l'espressione di una volontà. In parole semplici, se io voglio delegare un altro ad acquistare un appartamento per mio conto, l'altro deve avere la volontà di compiere atti per mio conto. Ergo, se non accetto la delega - che è atto volontario ed espressione di una volontà, quindi elemento essenziale di un rapporto giuridico - non è possibile compiere nessun atto.
Qualsiasi atto compiuto in presenza di un vizio della volontà è NULLO.

2 - In sede di ricorso , il collega ha sostenuto, con il supporto del figlio avvocato, che la funzione di coordinatore, così com'è concepita, prevede che si presiedano gli scrutini. Ora , con le nuove leggi sulla dirigenza, gli scrutini può presiderli solo il Dirigente Scolastico.
La funzione dirigenziale non può essere delegata a dipendenti con funzioni "inferiori" , come quelle del docente. Quindi, se si accetta la delega a coordinatore, poi si potrebbe rivendicare l'assunzione in posizioni e funzioni dirigenziali.
Il TAR del Lazio ha dato ragione al collega ed emesso una sentenza con cui dichiara illegittimo obbligare un docente ad assumere la funzione di coordinatore di classe. Non solo, poiché gli atti degli scrutini ( promozioni, debiti, bocciature) sono a tutti gli effetti atti amministrativi veri e propri, se gli scrutini sono stati presieduti da un coordinatore di classe, tutti gli atti sono NULLI per vizio di competenza e di volontà. Dal che si arguisce che qualsiasi genitore infuriato e giuridicamente competente, potrebbe farsi saltare la mosca al naso , invocare la nullità degli atti e.....................citarci per danni.
In questo caso dovremmo essere noi docenti a pagarci l'avvocato e le spese poiché, non avendo fatto atto di rimostranza ( come ha fatto il collega e come ho fatto io) avremmo compiuto un atto illecito a tutti gli effetti in quanto abbiamo accolto una delega senza averne la capacità e svolto funzioni a noi non proprie. Per questo motivo ho indotto il Dirigente a farmi un ordine di servizio. Io non ho accettato , ho ubbidito. I dammi li pagherà lui e pure le spese.

3 - La morale si traduce in due inviti:
- procedere sempre con cautela e con il supporto legale;
- fare attenzione alle ritorsioni , anche dei colleghi, incompetenti ma adulatori;
- fare attenzione al mobbing: ci vanno a nozze!





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 Giuseppe Abramo    - 19-09-2004
Quest'anno sono diventato Dirigente Scolastico dopo aver vinto il concorso e dopo 14 anni di Preside incaricato. L'esperienza, quindi, non mi manca.
Quello che trovo strano nella vicenda presentata da Mirella Albano, a proposito dei compiti del coordinatore, è che questi sia stato delegato a presiedere gli scrutini. Passi per quelli del 1° quadrimestre, ma su quelli finali, dove tutti devono votare per l'ammissione o meno alla classe successiva degli alunni, non può essere delegato a presiederli un docente della stessa classe. In casi di impossibilità a presiederli da parte del Preside, questi deve delegare un suo Collaboratore o un Docente qualsiasi, purché non facciano parte del CdC che devono presiedere.

 anna marcianò noris    - 20-09-2004
Sono a bergamo dall'87, sempre ho coordinato e condotto scrutini finali e intermedi. I miei genitori presidi in Liguria non lo ammettono e così a Rimini dove ho lavorato per 2 anni. Qui nessuno parla e i sindacati non ne vogliono sapere... chiedo per favore di darmi notizie presso:marconoris@tele2.it
mi chiamo anna marciano' - scusate la fretta, un saluto

 M.P.B.    - 29-10-2004
Dal 1°/9/04 sono docente Part Time/Pensione con contratto verticale.Dalla lettera di Mirella Albano del 16/9/04 deduco che non avrei alcun obbligo ad accettare ("...tranne che per gravi e documentati motivi.." cosi' come detto all'ultimo Collegio Docenti) la nomina a coordinatore di classe imposta dal DS peraltro senza delega scritta. Se potessi avere la certezza di espletare tale funzione nei miei giorni lavorativi, potrei anche accettare di essere coordinatore. In caso contrario vorrei essere sicura di poter rifiutare citando il caso del collega che ha avuto ragione dal TAR del Lazio. A tal proposito chiedo se è possibile avere un riferimento più preciso onde produrlo al DS. Certa di una vostra sollecita risposta ,invio i migliori saluti.

M.P.B.

 Sias Salvatore    - 01-07-2005
sono un insegnante di diritto mi chiamo Salvatore Sias, vorrei avere più informazioni riguardo alla sentenza del Tar.
ti chiedo per cortesia se è possibile avere gli estremi di questa sentenza, oppure se puoi inviarmela all'indirizzo e-mail : longograziella@libero.it

ti saluto e ti ringrazio

 renzo mari    - 30-09-2005
vorrei cortesemente riferimenti sulla sentenza del TAR visto che ho problemi a scuola con il preside, grazie.

 elisa staglianò    - 04-05-2007
Sono insegnante (precaria!!!) e da due anni svolgo l'ingrato compito di coordinatrice di classe. Ho presieduto lo scorso anno gli scrutini sia intermedi che finali. Ti chiedo se gentilmente mi puoi inviare la sentenza tar lazio all'indirizzo e-mail elisa_stagliano@hotmail.it

grazie infinite!

 Giuseppina Antognoni    - 17-06-2007
Insegno matematica alla scuola media e sono obbligata ad essere coordinatrice delle classi prime. Vorrei cortesemente riferimenti sulla sentenza del TAR del Lazio riguardo all'argomento in questione. Grazie.

 Redazione    - 17-06-2007
Purtroppo l'autrice del contributo non ha più risposto nè ai commenti nè alle sollecitazioni della redazione.
Se altri hanno informazioni, siano i benvenuti!