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Tutor in bozza
Grazia Perrone - 31-08-2004
Riporto l'atto di indirizzo in merito alla questione tutor che il Governo ha consegnato all'ARaN. Su questa bozza i sindacati firmatari del Contratto dovranno esprimersi (...)"in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico (...)" poiché trattasi di (...)"risorse da assegnare, con vincolo di destinazione al fondo di istituto delle istituzioni scolastiche ed educative (...)" . Come è già avvenuto per il "concorsaccio" (il contratto decentrato avente valore di norma cogente "erga omnes" contenente l'articolo 38 - lo ricordate? - fu firmato il 31 agosto 2000 e divenne immediatamente operativo) non ci sarà il tempo materiale (e la necessaria serenità) per attivare la "consultazione" della base promessa (o millantata?) da qualcuno.

ATTO DI INDIRIZZO ALL’ARAN PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINATA DALL’ART. 43 DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 24 LUGLIO 2003.

1. Procedura.


Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro della funzione pubblica, di intesa con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’esercizio delle competenze inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di cui all’art.41, comma 2. del d.lgs n. 165 del 2001, impartisce i seguenti indirizzi all’ARAN per l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 43 del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Scuola, per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio 2002-2003, sottoscritto il 24 luglio 2003.

2. Premessa.

L’art. 43 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 ha previsto che la disciplina relativa al personale scolastico, docente e ATA, sia suscettibile di revisione in via pattizia qualora ciò si renda necessario in relazione all’entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n, 53 e delle connesse disposizioni attuative.

L’emanazione del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n, 59, recante la “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell‘istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” ha concretizzato i presupposti indicati dalla predetta disposizione contrattuale, determinando l’esigenza di avviare la trattativa per la definizione della prevista sessione negoziale.

Pertanto, attraverso l’atto in oggetto si definiscono gli indirizzi all’ARAN per l’integrazione e la modificazione del vigente assetto contrattuale.

3. Definizione di nuove professionalità e modalità organizzative per la scuola dell’infanzia.

L’art. 2, lettera f), della Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante la “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull‘istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, nel riconoscere alle famiglie la facoltà di iscrivere alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età. entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, prevede che tale anticipazione, oltre ad avvenire secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, sia anche conciata all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.

IL legislatore, in sede di attuazione della citata delega, ‘avvenuta con il citato D.Lgs 19 febbraio 2004, n, 59, ha voluto ribadire all’art. 12, comma 1, queste ultime esigenze e ha disposto che sia l’anticipazione valevole per l’anno scolastico 2003/2004 (che consentiva l’iscrizione alla scuola dell’infanzia ai bambini e alle bambine che compivano i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004), sia quella ordinaria ai sensi dell’art. 2, non solo conservino il carattere di gradualità e di sperimentazione, ma siano volte «anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative».

Il problema si pone, in particolare, per il personale ATA e riguarda il profilo di collaboratore scolastico.

Come già evidenziato nelle indicazioni e istruzioni applicative del predetto decreto legislativo, emanate con C.M. n. 29 del 5 marzo 2004, la previsione contenuta nel richiamato art. 12, è suscettibile di determinare l’esigenza di istituire ulteriori profili professionali del personale scolastico sopra indicato e, comunque, è destinata ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già regolate dal contratto, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, con conseguente riflesso ‘anche sugli aspetti retributivi delle relative prestazioni.

Gli interventi modificativi, in astratto possibili, si possono ricondurre, in linea di massima, alle seguenti tre modalità:

a) costituzione di un nuovo profilo professionale - da effettuare, atteso che il citato d.lgs n. 59 del 2004 non reca oneri, esclusivamente nell’ambito delle risorse contrattuali disponibili - che si aggiungerebbe ai due (collaboratore scolastico dei servizi e collaboratore scolastico) già previsti dalla Tabella B, annessa al vigente CCNL;

b) arricchimento delle mansioni, connesse ai profili esistenti con corrispondente congruo riconoscimento economico;

c) riconduzione delle richieste nuove professionalità al regime degli incarichi specifici regolati dall’art. 47 del CCNL in questione, inserendo nella norma una esplicita previsione che definisca anche le modalità retributive.

La scelta dell’una o dell’altra soluzione, o di tutte, anche in modo articolato, dove, comunque, essere valutata con ponderazione, misurandone la concreta fattibilità con riferimento, prioritariamente, agli equilibri raggiunti negli, attuali assetti contrattuali e alle risorse disponibili.

4. Definizione dei criteri per l’individuazione dei docenti preposti alle funzioni tutoriali.

Gli articoli 7 e 10 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 hanno introdotto la figura del docente tutor, rispettivamente, nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado.

Le norme citate correlano la funzione tutoriale all’esigenza di personalizzazione dei piani di studio, ponendola in rapporto strumentale con il perseguimento delle finalità educative assegnate dagli articoli 5 e 9, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

Il docente incaricato della predetta funzione, oltre ad essere in possesso di specifica formazione, deve svolgere, in costante rapporto con le famiglie e il territorio, e avvalendosi del contributo degli altri insegnanti, compiti di orientamento in ordine alla .scelta delle attività e degli insegnamenti rientranti nell’offerta opzionale/facoltativa organizzata dalle scuole ai sensi dei commi 2 degli articoli 7 e 10, già citati, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo.

Nei rispettivi commi 5, gli articoli 7 e 10, da ultimo citati, enunciano, infine, la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, impedendo esplicitamente che l’incarico di tutor possa estrinsecarsi in un rapporto di sovraordinazione sugli altri insegnanti, come peraltro già sottolineato nella citata C.M. n. 29 del 2004.

Nella scuola primaria, il docente al quale sono affidate le funzioni di cui sopra, assicura, nei primi tre anni, un’attività di insegnamento non inferiore alle 18 ore settimanali.

Le indicazioni e le istruzioni applicative emanate con la Circolare sopra più volte richiamata, precisano, inoltre, che l’attività tutoriale «non comporta l’istituzione di una nuova figura professionale», concretandosi invece in una funzione che rientra «nel profilo professionale del docente», arricchendone le competenze e gli aspetti interrelazionali.

Si tratta, più specificamente, di un insieme di funzioni, affidate in ogni classe ad un docente che comunque continua a svolgere, a determinate condizioni, il suo principale compito di insegnante.

Le medesime funzioni, inoltre, non si esplicano separatamente dal contesto degli interventi e delle responsabilità degli altri docenti. Continuano, infatti, ad essere rimesse alla collegialità, all’apporto e alle considerazioni d’insieme di tutto il corpo insegnante le principali attività connesse alla didattica quali la valutazione degli alunni, la predisposizione della documentazione narrativa del processo formativo di ciascuno di essi (portfolio), le relazioni con le famiglie e gli interventi di orientamento.

La funzione tutoriale, in definitiva, corresponsabilizza in diverso modo tutti, ma chiede ad un docente in particolare di garantirne l’attuazione in modo razionale e unitario.

La consapevolezza che le concrete modalità di svolgimento della nuova funzione possano determinare la necessità di rivedere le attuali disposizioni contrattuali sugli orari, sull’organizzazione del lavoro e sul regime delle prestazioni, rende urgente l’avvio di un apposito confronto con le controparti sindacali per adeguare il vigente assetto normativo alle ricadute della riforma scolastica, secondo l’espressa previsione contenuta nel già citato art. 43 del CCNL 2002/2005.

Le risorse finanziarie disponibili per l’attivazione della funzione in esame, ai sensi dell’art. 43 del CCNL, sono fissate dall’emendamento al disegno di legge di assestamento del bilancio 2004, che individua specificamente le risorse da destinare alla funzione di tutoraggio.

Esse consistono in € 21.270.000, stanziati sul capitolo di bilancio di nuova costituzione “Spese per compensare la funzione tutoriale dei docenti”, sotto il centro di responsabilità amministrativa “Servizio affari economico finanziari”, determinato tramite compensazione, quanto ad € 18.898.000 dal capitolo 1225, concernente “Iniziative per l’orientamento, la prevenzione delle dispersione scolastica e potenziamento della scolarizzazione”, e quanto ad € 2.372.000 dal capitolo 1442, denominato “Spese per l’istruzione post-secondaria e degli adulti”.

Per l’anno 2005 il complessivo fabbisogno di € 63.810.000 sarà imputato all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 92, legge finanziaria 2004.

Le predette risorse per la funzione di tutoraggio verranno utilizzate successivamente all’approvazione della legge di assestamento del bilancio 2004.

La fase negoziale e l’impiego delle risorse dovrà concludersi in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, trattandosi di risorse da assegnare, con vincolo di destinazione al fondo di istituto delle istituzioni scolastiche ed educative.

Il Ministro Luigi Mazzella




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 flc-cgilscuola    - 31-08-2004
Art 43: incontro all’Aran

Per la terza volta le organizzazioni sindacali sono state convocate all’ Aran per aprire la trattativa in base all’ 43 del CCNL e hanno trovato finalmente predisposto l’atto di indirizzo.

Presente al tavolo, accanto alla delegazione dell’Aran e alle organizzazioni sindacali rappresentative. Presente anche una folta rappresentanza del MIUR, ben tre direttori generali, rispettivamente del personale, degli ordinamenti e del bilancio.

L’atto, datato 24 agosto e firmato dal Ministro della Funzione Pubblica, è stato illustrato in apertura del confronto e rispecchia in gran parte i contenuti della lettera del 24 giugno.

In particolare, richiamato genericamente l’art.43, l’atto di indirizzo sostiene che con l’emanazione del D.lgs. n.59/04 si è creata la condizione per dare attuazione a modifiche ed integrazioni del contratto vigente su due punti, il primo relativo alla definizione delle nuove professionalità e delle modalità organizzative necessarie a sperimentare gli anticipi nella scuola dell’infanzia, ed il secondo sulla definizione di criteri per l’individuazione dei docenti preposti alla funzione di tutor.

Sul primo punto, come noto, si sostiene che il decreto 59, nell’affermare la necessità, per l’anticipo, della: ”.. definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative” ponga il problema del personale ATA, con particolare riferimento al profilo di collaboratore scolastico e si prospettano soluzioni diverse, che hanno tutte un solo sottotitolo: non c’è un euro in più.

La soluzione prospettata è stata giudicata inaccettabile dalla FLC Cgil, gli anticipi non pongono solo un doveroso problema di cura, ma anche un problema di “educazione” per cui occorre una professionalità alta e competente. Non si affronta l’inserimento di bimbi under 3 anni solo assicurando il cambio dei pannolini! E si trascura, colpevolmente, tutto il problema delle diverse modalità organizzative che pure il decreto 59 pone.

Paradossale poi che, rispetto alla lettera di giugno, sul personale ATA sia stato cancellato il pur prudente riferimento alla possibilità di incremento dell’organico che conteneva; eppure il taglio all’organico ha reso più difficile in ogni scuola la semplice vigilanza.

Già da questo si comprende il modo superficiale e culturalmente depresso con cui si intende affrontare questa trattativa: siamo di fronte più ad un atto ideologico che ad un confronto negoziale, che ha le sue regole precise e legislativamente definite.

Questa trattativa, infatti, trova le sue ragioni nell’art 43 del CCNL e la FLC Cgil lo ha sottoscritto consapevolmente, basta rileggerlo con attenzione per sapere che non è contrattualmente previsto che si affronti il lavoro ATA, visto che l’articolo è posto alla fine della parte che attiene al personale docente, ed è scritto chiaro che si rivedrà :” la disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi”.

Non si può aprire un confronto, vero e di merito, scrivendo che la fase negoziale deve essere conclusa “in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico “ cioè tra 48 ore: anche questo conferma che siamo di fronte ad un atteggiamento irresponsabile e provocatorio del governo di fronte ad organizzazioni che hanno a cuore la scuola ed il lavoro che in essa si fa.

Basta ricordare che dal 19 febbraio, data di approvazione del decreto,ad oggi sono trascorsi 6 mesi ed il MIUR, con la CM n.29, ha subito affermato che le successive istruzioni sarebbero state impartite dopo la fase negoziale…se il tempo è trascorso la responsabilità non è certo delle organizzazioni sindacali che vogliono contrattare.

E, per stare al merito,occorre sottolineare come l’atto di indirizzo, aperto in base all’art.43, tralasci una minima ricognizione di materie che la modifica ordinamentale introduce, basta pensare alla mobilità, per fare un solo esempio.

Questo confronto, invece, si apre solo su due temi. E gli altri?

Veniamo alle risorse descritte per la funzione di tutor: trascurando ogni commento sulla loro irrisorietà, basta leggere da dove provengono per capire che le cifre stanziate per il 2004 sono state sottratte ad attività che le scuole svolgono ogni giorno: sono questi i sbandierati soldi per la riforma, quelli che si tolgono alla dispersione scolastica e dall’istruzione degli adulti?

E come se non bastasse sono finanziamenti che saranno disponibili solo dopo l’approvazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato, presumibilmente non prima di ottobre.

Quelle per il 2005 , poi, devono ancora essere acquisite con la prossima legge finanziaria…le risorse oggi sono incerte, ma la trattativa si deve chiudere in 48 ore?

La FLC Cgil è pronta a contrattare ed intende farlo seriamente, per cui ha chiesto una verifica puntuale con gli esperti ARAN sulle risorse ed una ricognizione di tutte le materie contrattuali che vengono modificate dalla Legge 53.

L’Aran, in conclusione dell’incontro, ha valutato come legittime e rilevanti le diverse questioni sollevate, che verranno rappresentate al Ministro, ed ha proposto di tentare comunque una ricognizione delle materie che potrebbero essere affrontate, si è poi impegnata a fissare un incontro specifico sulle risorse con il proprio staff tecnico.

Roma, 30 agosto 2004



 Cisl Scuola    - 31-08-2004
Articolo 43: incontro all'ARAN

Art. 43 all’ARAN: per la CISL Scuola esigue ed aleatorie le risorse, no ad una funzione tutoriale che intacca pesantemente la collegialità, la corresponsabilità e la contitolarità del team docenti. 30-08-2004

All’ARAN, oggi 30 agosto 2004, si è svolto l’incontro di apertura del tavolo contrattuale per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 43 del CCNL Comparto scuola relativa alla revisione in via patrizia di istituti contrattuali in relazione all’attuazione della L. 53.

L’Agenzia ha riassunto i contenuti dell’ Atto di indirizzo, sottolineando l’urgenza di raggiungere un’intesa negoziale in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico.
La CISL Scuola ha denunciato:
- la parzialità dell’atto d’indirizzo, in quanto non contempla tutti gli istituti contrattuali, investiti dall’attuazione della riforma;
- l’esiguità e l’aleatorietà di risorse affidate ed operazioni di assestamento di bilancio per il 2004 e alla prossima finanziaria per il 2005;
- la non condivisione dei contenuti dell’Atto d’indirizzo perché non assicurano le nuove professionalità per l’accoglienza degli under 3 e perché viene proposta una funzione tutoriale in contrasto con l’autonomia scolastica, che intacca pesantemente la collegialità, la corresponsabilità e la contitolarità del team docenti.

Per la CISL Scuola i tempi della trattativa, non possono essere imposti dalla controparte, ma saranno determinati dalla complessità delle scelte da assumere in via contrattuale.

CGIL, CISL e UIL Scuola hanno programmato un incontro per definire unitariamente proposte da presentare al tavolo negoziale.
Alla termine ella riunione è stato concordato un calendario di incontri finalizzato:
- alla definizione degli istituti contrattuali investiti dalla riforma e quindi oggetto dell’art. 43;
- all’illustrazione ed alla verifica delle risorse finanziare effettivamente disponibili.