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Immigrazione ed espulsione
RAB - 24-08-2004
Bossi-Fini, passa l'aspetto amministrativo dell'espulsione

E' la terza delle tre decisioni dei giudici sulla legge per l'immigrazione

(Corte costituzionale 226/2004)


E' salvo l'aspetto amninistrativo dell'espulsione della legge Bossi-Fini. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 226/2004 che, pur se non accolta con il clamore delle altre due sentenze sulla materia, sottilinea alcune questioni importanti: alcuni Magistrati di sorveglianza hanno impugnato, da prospettive differenti ma analoghe, davanti alla Corte Costituzionale, l'art.16, comma 5 e seguenti, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificato dall'art.15 della Legge 30 luglio 2002, n.189, e recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", appunto la Bossi-Fini. L'attenzione dei ricorsi pervenuti si è concentrata intorno all'istituto dell'espulsione, che la norma contestata prevede in "alternativa" alla detenzione dello straniero, il quale "debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto". Dato per acquisito che la misura in questione sia "ascrivibile al novero delle sanzioni penali", i Rimettenti hanno considerato lesa la Costituzione sotto molteplici profili, da quello della ragionevolezza a quello dell'eguaglianza, da quello dell'osservanza dei contenuti rieducativi della pena a quello che tenderebbe a escludere la sua applicazione in modo automatico e obbligatorio. Fatto è, a quanto ci dice la Consulta, che l'istituto dell'espulsione "si configura come una misura di carattere amministrativo" e non come una sanzione penale. Per ciò, la sua applicazione anticipata rispetto alla pena, sempre con le dovute garanzie e riserve a favore del destinatario, parte ricavate dallo stesso art.16 in contestazione, parte ricavabili "in via interpretativa", non contravviene a nessun principio di legittimità. E la decisione della Corte, nel suo complesso, ben si accompagna a quelle che hanno decretato in altri punti, con precedenti sentenze, l'incostituzionalità della stessa legge (189/2002), proprio per l'attenzione tuttora riservata al diritto di difesa dell'interessato e volta ad assicurare un giudizio in contraddittorio tra le parti.

(20 luglio 2004)

L' ORDINANZA

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Al giudice la convalida dell'espulsione dello straniero

Il magistrato deve verificare l'esistenza del provvedimento della polizia


Il giudice chiamato a convalidare un provvedimento di espulsione a carico di un cittadino extracomunitario deve effettuare un rigoroso controllo sull'esistenza del provvedimento di espulsione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, spiegando che la verifica dei presupposti del provvedimento espulsivo è un preciso dovere del giudice, in considerazione dell'incidenza che il trattenimento ha sulla libertà personale del suo destinatario. A tal fine, ha affermato la Suprema Corte, non è sufficiente la sola menzione dell'esistenza del provvedimento di trattenimento del Questore presso un centro di permanenza temporanea ed il rinvio all'espulsione prefettizia, ma sono necessari accurati controlli.

(19 luglio 2004)

( Cassazione 10559/2004 )


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Legge Bossi-Fini in parte incostituzionale

Non sono previste le garanzie della difesa durante l'espulsione dell'immigrato


E' in parte illegittima la legge Bossi-Fini sull'immigrazione, dove non prevede garanzie della difesa per l'espulso: lo ha deciso la Corte costituzionale con due sentenze, la 222 e la 223 depositate il 15 luglio: nella prima delle due sentenze la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Un aspetto fondamentale della legge che - anche se la legge stata dichiarata illegittima solo da questo punto di vista - viene a colpire un punto essenziale in uno sforzo a contenere l'immigrazione, la possibilità di eseguire immediatamente, cioè senza la convalida dell'autorità giudiziaria il provvedimento di accompagnamento alla frontiera deciso dal questore. In questo la legge incide in maniera incostituzionale nelle garanzie della difesa.

(15 luglio 2004)

(Corte costituzionale 222/2004)


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Bossi-Fini, illegittimo arrestare immigrati espulsi

Privare della libertà è misura eccessiva per un reato contravvenzionale


La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo anche un altro aspetto molto delicato della legge Bossi-Fini: con la sentenza 223, gemella della 222, viene dichiarato illegittimo l'articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Il reato previsto è il "mancato rispetto dell'ordine di lasciare il nostro territorio entro cinque giorni". Secondo i giudici la norma viola il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge perché il nostro ordinamento consente l'arresto obbligatorio "solo quando si procede per un delitto" mentre in questo caso si tratta di un "reato contravvenzionale, per di più sanzionato, con una pena detentiva (l'arresto dai sei mesi a un anno) di gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive.

(15 luglio 2004)

(Corte costituzionale 223/2004)


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