La parità
Ufficio Stampa on. Alba Sasso - 05-05-2004
Inoltriamo un comunicato stampa relativo al dibattito avviato oggi in VII Commissione della Camera dei Deputati sullo stato d’attuazione della Legge sulla parità.


E’ assai singolare la relazione che ieri il ministro Moratti ha svolto in Parlamento, nella VII Commissione, sull’attuazione della Legge sulla parità.
In primo luogo, benché la Legge 62 non abbia mai previsto finanziamenti alle scuole paritarie, si parla di finanziamenti che la maggioranza ha erogato con Leggi Finanziarie o per via amministrativa come se tutto ciò fosse avvenuto in conseguenza della Legge 62 e soprattutto come se non fosse in contraddizione con la Costituzione.
In secondo luogo, neppure una parola viene spesa sulla mancanza di controlli sulle scuole paritarie, che hanno ottenuto spesso con autocertificazioni il riconoscimento della parità e che non sempre oggi sono in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento del riconoscimento stesso: personale dotato di abilitazione e pagato secondo contratto collettivo nazionale di lavoro, accoglimento di soggetti disabili, presenza di Organi Collegiali, divieto di attività extracurricolari legate a una determinata ideologia o confessione religiosa.
Ma chi deve rispondere di queste “benevole disattenzioni”, di queste colpevoli inadempienze?
Infine, il ministro denuncia l’esistenza dei “diplomifici” senza mettere in evidenza che il fenomeno è cresciuto e la situazione degenerata in seguito alla Legge che ha istituito commissioni tutte interne per gli Esami di Stato e in seguito all’introduzione di criteri più flessibili (circolare n. 31 del 2003) per formare altre quinte classi nelle scuole paritarie, secondo quella che viene definita “piramide rovesciata”.
“Ministro – ha chiesto in Commissione l’esponente dei Ds Alba Sasso – se lei è a conoscenza di situazioni anomale, irregolari, ai limiti della legalità, che cosa intende fare? Perché non interviene a bloccare l’affollamento dei privatisti nella scuola paritaria (9000 nel 2002/2003 rispetto ai 1000 dell’anno precedente)? Nella sua relazione – ha concluso Alba Sasso – ci sono molti numeri e poca politica. Quali provvedimenti intende, Ministro, mettere in atto per bloccare situazioni in contrasto con le norme vigenti e con i diritti degli studenti? Quali scelte intende fare per garantire attenzione e rispetto ai tanti studenti che spendono tempo e fatica per ottenere il titolo, a fronte di altri che lo ricevono – con ottime votazioni - in regalo e spesso a pagamento?”.

interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 gp    - 05-05-2004
Spiacente di contraddire l'Onorevole ma la legge 62 in merito ai finanziamenti alle scuole "paritarie" (o private) in "barba" alla Costituzione è molto chiara. Leggere, per credere, il testo normativo.


Articolo 1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. E' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordini del giorno accolti dal governo

(...)

La Camera,

considerato che:
l'articolo 1, comma 13, della proposta di legge n 6270 reca una previsione di spesa per contributi in favore delle scuole elementari parificate, nonché in favore delle scuole materne per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in questione;
la disposizione sopra richiamata è stata formulata sul presupposto di una definitiva approvazione della legge nel corso dell'anno 1999, di talché fosse possibile assegnare i finanziamenti previsti fin dall'esercizio finanziario 2000;
il ritardo nell'approvazione definitiva della legge nei tempi ipotizzati impedisce l'utilizzo dei finanziamenti;
coerentemente con l'impostazione sopra descritta, il successivo comma 16 prevede la copertura della relativa spesa a decorrere già dall'esercizio 2000;
un intervento del Governo, per dare all'impegno di spesa di cui al comma 13 decorrenza fin dall'esercizio finanziario in corso, non comporta aggravi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2000;


impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, anche d'urgenza, per consentire che l'impegno di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, possa essere reso operante a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

(...)

FONTE:
sito edscuola




 Giuseppe Aragno    - 06-05-2004
In un Parlamento caratterizzato soprattutto dalla mediocrità, l'onorevole Alba Sasso è una nota positiva. Rappresenta con competenza e passione le ragioni di quanti si oppongono alla riforma Moratti. Comprenderà, quindi, lo stupore di chi la legge e converrà: è sconcertante che, per attaccare la maggioranza, non trovi di meglio se non questa sorta di boomerang che si ritorce fatalmente contro chi lo usa.
E, giacché ci siamo, consenta una domanda scomoda, ma necessaria. Gliela pone, mi creda, uno che è di sinistra almeno quanto lei: non pensa che la lotta contro la riforma - e più in generale l'opposizione - sarebbe più credibile se chi la combatte prendesse finalmente impegno di "tornare allo Statuto"? Se decidesse di ammettere che ogni tipo di finanziamento, diretto o indiretto, alle scuole private è illegale, e si regolasse di conseguenza, facendo pulizia in casa propria?
Veda, onorevole, ci sono temi di una delicatezza tale che le appartenenze passano in secondo piano: i principi su cui fonda la repubblica non hanno colore politico. Ci avete giocato anche troppo. Tutti. E' ora di smetterla: siamo in tanti ad essere ormai sinceramente stanchi.

 ilaria ricciotti    - 08-05-2004
Siamo ogni giorno che passa preoccupati, insofferenti, pessimisti, "stanchi". Ma, che fare?
Rimanere a guardare; continuare a lottare; lasciarsi andare; fregarsene; muoversi come canne al vento; adeguarsi; aspettare; avere in tasca più tessere; isolarsi; espatriare?
Che cosa, in questo particolare momento, dobbiamo fare? Chi ha in mente altri atteggiamenti, rispetto a quelli citati sopra, dia una mano a quanti si trovano in uno stato confusionale.
Non ci dimentichiamo però che a giugno molti italiani saranno chiamati ad esprimere il loro voto.

 DON FRANCESCO MARTINO, insegnante di religione, precario    - 10-05-2004
Nessuno, però, dice una stupida verità: la Legge 62 l'ha voluta Berlinguer e il Governo dell'Ulivo; l'autonomia scolastica il nostro caro Bassanini; la Riforma attuale del Titolo V della Costituzione è stata approvata dall'Ulivo con legge costituzionale 3 del 2001 in cui è stata data alle regioni "l'istruzione e la formazione professionale". Il caro Berlinguer e il Caro De Mauro avevano elaborato una riforma simile a quella della Legge 53 del 2003 (leggete la legge 30 del 2000, oggi abrogata), solo che avevano fatto scomparire la Scuola Media e fatto saltare un anno scolastico... e la Legge 53, se la leggete molto bene, è basata sull'impianto ulivista e lo porta a compimento, inserendo di suo un anno in più, la responsabilità delle famiglie, la formazione della persona e la trovata dei bambini alla materna a 2,5 anni... Mi sono convinto che a governare la Scuola sono i burocrati, che arrivano sempre dove vogliono loro, e non i politici. Eppure, ci si straccia le vesti... sempre... e comunque...
Se fossi in commissione, tenterei di far approvare un piccolissimo emendamento all'articolo 2 del testo proposto: far sostituire la parola "paritarie" con "pubbliche", perchè a questo punto credo che il diritto allo studio vada assicurato a tutti, ed in base all'Autonomia ogni singola istituzione scolastica, anche pubblica, comincia ad avere i suoi costi, a causa dei tagli in essere... Anche perchè la l. 62 parla di sistema pubblico dell'istruzione: ed è lì che questi soldi vanno spesi, non nelle "scuole private"...