Invalsi: strategia cercasi
Antonio Valentino - 29-04-2004
A proposito dello schema di decreto predisposto dal MIUR sul Servizio di valutazione del sistema scolastico

Lo schema di decreto predisposto dal Ministero sulla valutazione del sistema scolastico si presta a considerazioni piuttosto preoccupate.

Va detto preliminarmente che tale decreto era previsto dalla L. 53 di riforma del sistema scolastico, che fissa i principi e criteri direttivi sulla cui base dettare le norme generali sulla valutazione.

La legge (art. 1) parla impropriamente di istituzione del servizio
; in effetti il servizio è già stato istituito con D.Lvo 258 del 99 e nasce come trasformazione dell'Istituto per il miglioramento della qualità della scuola, deciso negli anni del primo governo di centro sinistra.

Lo schema di decreto riscrive di fatto il decreto precedente alla luce di quanto prescrive l' art. 3, abolendo alcune prerogative e introducendo cambiamenti diversamente valutabili.

Confronti con il Decreto precedente

Vanno rilevate in primo luogo alcune “eliminazioni” che risultano abbastanza significative.
Scompare ad esempio nel nuovo testo il riferimento allo “studio e ricerca su insuccesso e dispersione”; funzioni e compiti assegnati all’INVALSI a seguito della soppressione dell'Osservatorio sulla dispersione (nel nuovo schema ministeriale si parla semplicemente di “valutazione delle iniziative di contrasto alla dispersione”).
Come pure non si parla più di promozione della cultura valutativa per le scuole dell’autonomia.

Inoltre, per quanto riguarda gli organi statutari, va registrata l’abolizione del Comitato tecnico scientifico (CTS) che sembra rimarcare una più accentuata dipendenza culturale del nuovo INVALSI dal Ministero. Questo giudizio è difficilmente contestabile se si considera contestualmente la scelta di assegnare aggiuntivamente 20 ispettori tecnici di nomina – sembra di capire - ministeriale (si parla di ‘oneri a carico del MIUR”).
Ovviamente, non è l’assegnazione in sé che va criticata (che anzi l’incremento di organico può favorire tenuta e qualità del servizio), ma il tipo di nomina e la mancanza di indicazioni circa la destinazione del nuovo personale.

Questi invece i cambiamenti più significativi

Si introducono nella configurazione del Comitato Direttivo - organo di programmazione e controllo strategico, con nuove funzioni di natura tecnica - due nuove figure, rappresentative rispettivamente delle Regioni e del Ministero del lavoro (in coerenza con la scelta di estendere la valutazione anche all'Istruzione e Formazione professionale, su cui le Regioni esercitano, ai sensi dell’art. 117 della costituzione – così come risulta dalla riforma del Titolo V - potestà legislativa esclusiva).

Tra le scelte meno condivisibili vanno segnalate non solo quella di riconoscere al Presidente maggiori poteri (sovrintende alle attività dell'Istituto, adotta provvedimenti in caso di urgenza, definisce l'o.d.g., nomina il direttore, previa delibera dell'affidamento di incarico del Comitato); ma anche, a proposito di “Patrimonio e risorse” (Art. 11), quella di introdurre una nuova voce - “Risorse provenienti dalla gestione delle attività” - che va letta come spinta a collocare l'Istituto all'interno del mercato della formazione, con quel che ne consegue.

Ritengo invece vada espresso un giudizio positivo sul fatto che l'Istituto si doti in autonomia del regolamento su organizzazione e funzionamento (prima emanato con D.Lvo), di cui il nuovo Decreto detta regole generali.

Quello che va rilevato in generale è che poco si dice rispetto al servizio nel suo complesso e su come possa effettivamente realizzarsi una valutazione esterna - efficace e attendibile - del sistema educativo e delle scuole; né si capisce quale sia la strategia complessiva che sottende al Servizio.

Autonomia e visione strategica.

Due, in particolare, sono le questioni su cui il Decreto appare carente.

In primo luogo l'indipendenza dal potere politico: è questione per alcuni versi centrale, se si vuole creare un servizio che possa esercitare la propria funzione senza rischi di ricatti o di condizionamenti. In Europa le soluzioni adottate sono diverse, a dimostrazione dello spessore del problema.

La soluzione adottata nello decreto - dello stesso tipo, in verità, di quella adotta nel 258 del 99 - ne fa un ente strumentale e quindi con livelli di indipendenza dal potere politico di fatto modesti.
Dietro questa scelta c’è certamente la preoccupazione di garantirsi rispetto ad un raccordo che risulti funzionale tra chi valuta e chi amministra. Ma questa preoccupazione nel nuovo Decreto spinge a soluzioni inaccettabili. Già si è detto del passo indietro rappresentato dalla eliminazione del CTS anche sul fronte di una autonomia più garantita. La quale risulterebbe meno precaria se fossero però assicurate almeno due condizioni:

- la possibilità di utilizzare il budget fissato anche per attività liberamente scelte dall’Istituto;

- la previsione di meccanismi di nomina e di revoca degli organi statutari svincolati, almeno parzialmente, dai mutamenti di governo e di quadro politico
.

Ma debole sembra essere soprattutto la visione strategica: si coglie nel Decreto predisposto una logica complessiva che fa perno sulla centralità della valutazione degli apprendimenti che appare poco condivisibile.

E’ assente infatti nel Decreto una strategia complessiva che, partendo dalla valutazione del sistema di istruzione e dalla valutazione degli istituti scolastici autonomi, collochi in modo corretto la valutazione degli apprendimenti – da sviluppare certamente, ma in una fase successiva - e si preoccupi di fondarla su professionalità esperte degli operatori scolastici e quindi su una relazione stretta con lo sviluppo della scuola dell’autonomia. La mancanza di una visione strategica di medio periodo impedisce pertanto di pensare ad una progressione degli interventi che tenga conto della necessità

- di far lievitare la cultura della valutazione e dell’autovalutazione, nel testo assolutamente trascurata;

- di formare valutatori a livello centrale e periferico,

- di garantire un forte livello di unitarietà della valutazione per poter condurre confronti omogenei, garantire uno schema integrato di modalità valutative e consentire diagnosi attendibili,

- di non ridurre la valutazione a test e a rilevazioni che prescindano dal contesto in cui i vari operatori sono chiamati a intervenire





interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 gp    - 30-04-2004
Credo sia necessaria una precisazione in merito a questa, bella, nota del prof. Valentino.

Ed è questa.

In base alle modifiche apportate dalla riforma del Titolo V della Costituzione (dal governo di centrosinistra) le Regioni esercitano potestà legislativa concorrente (nel rispetto del principio della sussidiarietà) e non esclusiva ... come erroneamente riportato.

E' vero, però, che il governo di centrodestra intende ulteriormente modificare (a maggioranza e dopo i, prescritti, quattro passaggi parlamentari ... uno dei quali vi è già stato) il già citato articolo 117 della costituzione modificandolo nel senso indicato.

 Anna Pizzuti    - 12-05-2004
Invalsi: oggi e domani

Tramite Antonio Valentino ci è pervenuto questo confronto tra vecchio e nuovo Invalsi, di Giorgio Sciotto della CGILscuola

Dal documento estraiamo la premessa.

Per facilitare il confronto sono stati esaminati gli stessi aspetti nei due modelli.
Una casella senza testo indica che il particolare aspetto non è previsto in quel modello. Se si trova nella colonna attuale Invalsi vuol dire che quel aspetto è una novità del nuovo Invalsi; se si trova nella colonna nuovo Invalsi vuol dire che quel aspetto sarà abrogato.

Ministro è quello della istruzione
Le sigle CdA CD (consiglio direttivo) CTS CU (conferenza unificata) SI (sistema di istruzione) e SIFP (sistema di istruzione e formazione professionale) non sono dei testi legislativi ma inseriti per semplicità di esposizione

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