Abrogazioni
Francesco Mele - 17-03-2004
Il decreto 59/2004 contiene disposizioni che si applicano alle classi dei tre segmenti scolastici secondo il seguente schema:

Scuola d’infanzia: a tutte le sezioni a partire dall’A.S. 2004-2005

Scuola primaria: alle prime e alle seconde dall’A.S. 2003-2004, alle terze, alle quarte e alle quinte dall’A.S. 2004-2005 (art. 13, c. 2)

Scuola secondaria di primo grado: alle prime classi dall’A.S. 2004-2005, alle seconde dall’A.S. 2005-2006, alle terze dall’A.S. 2006-2007 (art. 14, c. 1 )

Questo vuol dire che nel prossimo A.S. le disposizioni del decreto si applicheranno a tutta la scuola d’infanzia e scuola elementare e solo alle prime classi della scuola secondaria di primo grado; in quest’ultimo ordine di scuola, quindi, le seconde e terze classi funzioneranno secondo le norme previgenti.

Faccio notare una cosa curiosa e cioè che il decreto pubblicato il 2 marzo 2004 contiene disposizioni che valgono in modo retroattivo per l’A.S. 2003-2004 e avrebbero dovuto essere applicate dall’inizio dell’A.S., nel settembre 2003! Sembra una burla ma questo consente di far partire la validità delle disposizioni per tutte le sezioni di scuola d’infanzia e le classi delle elementari già dal prossimo A.S..

Il decreto, nel suo ultimo articolo (il 19), prevede una serie di abrogazioni che è utile conoscere per cogliere la portata delle modifiche che esso comporta per la scuola dell’obbligo.

Si tratta di abrogazioni che riguardano articoli del Testo Unico (T.U.) delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Le abrogazioni dell’ articolo 19, commi 1 e 2sono contenute in due commi il 3 e il 4.


A proposito delle disposizioni abrogate con il comma 3 si dice che “continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti”; questo vuol dire che dall’A.S. 2004-2005 si applicheranno solo per le seconde e terze delle medie, mentre saranno abrogate per tutte le altre.

Le disposizioni contenute nel comma 4 sono abrogate comunque a partire A.S. 2004-2005.

L’analisi delle norme abrogate fornisce interessanti elementi di riflessione e strumenti di resistenza per i collegi, per cui è un lettura che consiglio di fare.
Il testo che ho predisposto, grazie ai collegamenti ipertestuali, dovrebbe aiutare proprio questa lettura che altrimenti sarebbe molto laboriosa.
Per i più pigri riassumo di seguito nel dettaglio le norme abrogate.

ARTICOLI DEL T.U. ABROGATI DAL COMMA 3:

Articolo 99, commi 1 e 2: per il comma 1 si tratta delle finalità della Scuola Materna Statale sostituite dall’ art. 1, c. 1del decreto, mentre per il comma 2 viene abrogato l’intervallo di età di frequenza previgente (da 3 a 6 anni), sostituito dall’art. 2 e dall’art. 12, c. 1 del decreto che prevedono l’anticipo.

Articolo 104: riguarda i seguenti aspetti della scuola materna: orario di funzionamento (8 ore e fino a 10 ore su richiesta del consiglio di circolo), del doppio organico, della possibilità di orario ridotto con un solo turno antimeridiano, dell’obbligo di assolvimento dell’intero orario per i docenti in caso di orario di funzionamento inferiore a 10 ore (da cui la compresenza), delle dotazioni organiche aggiuntive. Tutto ciò è abrogato e sostituito solo in parte dall’art. 3 del decreto in cui per l’orario si dice di tenere in conto le richieste delle famiglie.

Articolo 109, commi 2 e 3: durata della scuola elementare (5 anni) e della scuola media (tre anni); è sostituito dall’art. 4 del decreto.

Articolo 118: abrogate le finalità della scuola elementare, le nuove sono contenute nell’art. 5 del decreto.Da segnalare che nelle nuove finalità sparisce il riferimento alla Costituzione.

Articolo 119: riguarda la continuità educativa che viene cancellata senza essere sostituita da alcuna disposizione analoga nel decreto, se non vaghi accenni alla continuità e al raccordo tra infanzia e primaria (art. 1, c. 1, art. 3, c. 2e art. 4, c. 2) e tra secondaria di primo e secondo grado (art. 4, c. 3).

Articolo 128, commi 3 e 4: l’articolo riguarda la programmazione e l’organizzazione didattica; in particolare il comma 3 si riferisce all’assegnazione dei docenti alle classi da parte del DS e all’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, mentre il comma 4 sancisce la collegialità e la contitolarità dei team di docenti sia per i moduli sia per il tempo pieno.

Nel decreto ritroviamo gli stessi temi nell’art. 7, c. 5 e 7, ma sparisce il termine “collegialità” . Faccio notare che i commi non abrogati contengono disposizioni interessanti che, evidentemente, rimangono in vigore: la competenza della programmazione è dei docenti, nell’ambito dell’azione educativa approvata dal collegio (c. 1), il modulo organizzativo nei primi due anni deve prevedere una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi (c. 5), il collegio aggrega le materie per ambiti disciplinari (c. 7) e si raccomanda di evitare di raggruppare da sole o in un unico ambito disciplinare le cosiddette educazioni (c. 7, lett. b) , la valutazione è collegiale (c. 8).

Articolo 143: si parla di iscrizione alla prima classe sia per quanto riguarda l’età (c. 1) sia per le certificazioni sanitarie necessarie (c. 3) sia per l’impossibilità di imporre tasse e richiedere contributi di qualsiasi genere (c. 2). Il comma 3 non viene ribadito nel decreto, mentre per il comma 1 si parla di possibilità di anticipo dell’iscrizione (art. 6e art. 13, c. 1).
Per quanto riguarda invece il comma 2, segnalo che nel decreto si parla espressamente di gratuità solo a proposito della frequenza delle attività opzionali e facoltative (art. 7, c. 2e art. 10, c. 2).
Articolo 145: si riferisce all’ammissione alla classe successiva; in sostituzione vedere l’art. 8, c. 1 e 2del decreto, dove si fa riferimento ai periodi biennali in cui è diviso il primo ciclo.

Articolo 148, articolo 149e articolo 150: riguardano l’esame di licenza elementare che viene perciò abolito visto che nel decreto si parla di passaggio alla secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale (art. 4, c. 4
). Quindi le quinte di quest’anno faranno l’ultimo esame di licenza.

Articolo 161, comma 2: il comma abrogato contiene le finalità della scuola media quindi, come detto sopra, è ancora valido solo per le seconde e terze classi. Per le prime classi viene sostituito dall’art. 9del decreto.Da segnalare che nelle nuove finalità sparisce il riferimento alla Costituzione.

Articolo 176: l’articolo riguarda l’iscrizione alla prima classe delle medie e, oltre ad aspetti burocratici, sancisce nel comma 3 la gratuità di iscrizione e frequenza alla scuola media (né tasse né contributi di qualsiasi genere). Segnalo nuovamente che nel decreto si parla espressamente di gratuità solo a proposito della frequenza delle attività opzionali e facoltative (art. 7, c. 2 e art. 10, c. 2).

Articolo 177e articolo 178, commi 1 e 3: qui si parla della valutazione dell’alunno e della scheda personale oltre che delle modalità di comunicazione con le famiglie nella scuola media e dell’accesso alle classi successive alla prima. Questi temi vengono trattati nel decreto nell’art. 11
e, in parte nell’art. 10, c. 5(rapporti con le famiglie).

Articolo 183, comma 2: cioè le modalità di ammissione all’esame di terza media per i privatisti sostituito dall’art. 11, c. 5 e 6.

Articolo 442: l’articolo riguarda le dotazioni organiche delle scuole (anche delle superiori). Nell’articolo al comma 2 si dice che l’organico alle elementari si determina sulla base dell’organizzazione didattica prevista dall’articolo 121dello stesso T.U., che fa riferimento ai moduli (tre docenti su due classi) e al tempo pieno (doppio organico). Viene abrogato senza che si spieghi come verrà fatto l’organico delle elementari per il prossimo anno se il riferimento non è più l’articolo 121.

ARTICOLI DEL T.U. ABROGATI DAL COMMA 4:

Articolo 129: riguarda l’orario delle attività didattiche nella scuola elementare e viene sostituito dall’art. 7, c. 1, 2 e 3 del decreto.

Articolo 130: con l’abrogazione di questo articolovengono abrogati tutti i progetti formativi di tempo lungo realizzabili nella scuola elementare compreso il tempo pieno come previsto dalla legge 820/71 (ivi citata) che lo istituiva. Nel decreto ci si limita a garantire il tempo mensa e dopo mensa per un totale di 40 ore ma nulla si dice sull’organizzazione didattica e di organico del tempo pieno che non viene, infatti, più nominato come tale se non nell’art. 15 dove il riferimento è al tempo pieno residuale del corrente A.S. ai fini del mantenimento dell’organico e solo per il prossimo A.S.

Articolo 143, comma 1: è abrogato il vincolo dei sei anni per l’accesso alla prima in modo da consentire l’anticipo dal prossimo anno (art. 6, c. 2e art. 13, c. 1).

Articolo 147: l’articolo riguarda gli esami di idoneità per l’accesso alla seconda, terza, quarta e quinta elementare; è sostituito dall’art. 8, c. 4del decreto.

Articolo 162, comma 5: l’articolo tratta delle modalità per l’istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nella scuola media. Viene abrogato il comma 5 che si riferisce alla modalità di composizione delle cattedre “nelle scuole medie integrate a tempo pieno”. Nulla del genere è contenuto nel decreto. Segnalo che non risulta abrogato il comma che detta le modalità di determinazione delle cattedre di Educazione Tecnica.

Articolo 178, comma 2: si parla degli esami di idoneità per l’accesso alle classi successive alla prima che viene ora regolamentato dall’art. 11, c. 5
.



interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 Ubaldo Vigano'    - 18-03-2004
Non concordo con l'affermazione "Quindi le quinte di quest’anno faranno l’ultimo esame di licenza"
La Circolare 29 dice (al termine del punto 2.5)
"L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso."
Ma aggiunge subito dopo:
"Per quel che concerne gli anni successivi, SI FA RINVIO A QUANTO DISPOSTO
DALL' ART.19 COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO"
Cioè si sottintende che ci siano ALTRE classi (ed è lapalissiano...) che funzionino ancora secondo il precedente ordinamento e per le quali PERMANGONO le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.19 del Decreto (secondo me TUTTE le classi, a meno che non siano state deliberate iniziative di sperimentazione, e sempre che non sia legalmente valida la "retroattività" dell' affermazione di cui al comma 2 art. 13 del Decreto )
ubaldo viganò

 mara de felici    - 21-03-2004
grazie. mara