breve di cronaca
Mozione per i Collegi per difendersi dalla Riforma
Retescuole - 03-03-2004
Napoli, 27/02/2004
di Patrizia D'Errico


DELIBERA -TIPO Del Collegio dei docenti

Oggetto:
Attuazione del Decreto Moratti e conseguenti scelte organizzativo-didattiche


Il Collegio dei docenti di …………………, riunito in data……………… con all ‘ o.d.g.

………, dopo ampia discussione, delibera quanto segue:

1. Allo stato, non esiste alcuna possibilità di individuare criteri legittimi – ossia oggettivi e non discriminatori, funzionali e non arbitrari – in base ai quali stabilire all’ interno del collegio gli insegnanti destinati alla funzione di tutor e quelli destinati ad attività di laboratorio.
Ciò perché tutti i docenti hanno non solo pari dignità e libertà di insegnamento, ma anche una formazione e un profilo professionale equivalente, attestati dalle leggi dello Stato, per cui una qualsiasi predeterminazione della sfera di espressione di tale libertà si configurerebbe ad un tempo come arbitraria limitazione di un diritto soggettivo di rango costituzionale e come concreta lesione di interessi legittimi.
Costituirebbe perciò materia di legittimo contenzioso sul piano amministrativo e giurisdizionale.
Pertanto, obbligare il collegio a deliberare dei criteri equivale ad imporre ad un organo, pienamente sovrano nell’ambito delle funzioni che la legge gli attribuisce, non solo una scelta illegittima nel merito, ma contestabile anche nel metodo, perché eccedente l’ambito delle funzioni ad esso demandato, e qualora il collegio agisse in tal senso potrebbe essere chiamato a rispondere a sua volta di eccesso di potere e di deliberazione eccessiva.

2. Tale impossibilità è confermata e ulteriormente rafforzata dalla circostanza che il Decreto Moratti ( e la legge 53), non avendo abrogato il DLgs n.275/99, ha lasciato inalterato il quadro ordinamentale proprio dell’impianto autonomistico (ulteriormente rafforzato anzi dal fatto che le unità scolastiche sono assurte al rango di istituzioni autonome di rango costituzionale).
Poiché il citato DLgs n.275/99 assegna in via esclusiva - e non concorrente - alle unità scolastiche l’autonomia progettuale (art.3), didattica (art.4), organizzativa (art. 5), di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art.6); e poiché il Decreto Moratti impone alle scuole una modalità organizzativo-didattica unica (insegnanti tutor più insegnanti di attività laboratoriali) risulta evidente la violazione, da parte del Ministro, di una preesistente legge dello Stato non abrogata .
Pertanto, qualora il collegio accettasse di applicare un modello organizzativo-didattico rigido, uniforme e soprattutto stabilito da un altro organo dello Stato (il Governo), è evidente che rinuncerebbe ad esercitare le proprie prerogative ( esclusive), violando a sua volta una legge dello Stato.

3. Anche in caso di deliberazione libera e positiva del collegio – di adesione al modello organizzativo-didattico contenuto nel Decreto Moratti – tale deliberazione non vincolerebbe in alcun modo i docenti indisponibili.
Va ricordato infatti che la potestà deliberativa del collegio - come di qualsiasi altro organo - non può mai intaccare la libertà di insegnamento del singolo docente – in quanto diritto soggettivo di rango costituzionale – tant ‘ è che il citato DLgs n.275/99 ribadisce che il collegio, nelle sue scelte – progettuali, didattiche, organizzative – “comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità” (art.3, c.2).
Obbligare pertanto ogni singolo docente ad assumere un determinato ruolo sulla base di una delibera collegiale, costituirebbe materia di legittimo contenzioso da parte del docente non concorde.

4. In considerazione delle ragioni precedentemente illustrate, il collegio invita il Dirigente scolastico a non assumere alcun provvedimento di surroga delle funzioni e competenze proprie del collegio (assegnazione di ruoli a docenti in assenza di delibera), e neanche di imposizione per via amministrativa di un ruolo ad un docente contrario (anche in presenza di eventuale delibera positiva del collegio stesso) per evitare il sorgere di un contenzioso che turberebbe la serenità degli alunni e dell’ambiente di lavoro.
Va precisato altresì che neanche l’eventuale avallo a scelte nel senso anzidetto da parte delle rappresentanze sindacali unitarie, in sede di contrattazione decentrata, renderebbe legittima una tale azione del dirigente scolastico (innanzitutto perché una tale materia non rientra nelle competenze delle RR.SS.UU.). Il quale perciò risponderebbe comunque in via diretta e personale di ogni eventuale eccesso o abuso di potere e di ogni illegittimità di atti a lui demandati: Letto, approvato e sottoscritto, del che il presente è verbale.

…………..li,……………….


DICHIARAZIONE di INDISPONIBILITA’

Del singolo docente a rivestire il ruolo di tutor o di docente di laboratorio

- Al Dirigente scolastico di………………..

p.c. - Al Direttore generale regionale di…………

- Al Ministro dell ‘Istruzione, dell’Università, della Ricerca

Oggetto: Indisponibilità a rivestire il ruolo di tutor e di docente di laboratorio

Il/la sottoscritto/a ……………………, docente con contratto di lavoro a …………………………, con la presente dichiara di non essere disponibile a rivestire
il ruolo di docente tutor né quello esclusivo di docente di laboratorio, previsti entrambi dal decreto attuativo della legge n. 53.
Il/la sottoscritto/a ritiene infatti che:

1. la predeterminazione, in via esclusiva, di entrambi i ruoli suddetti, costituisca una lesione sostanziale della piena espressione della libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, e del prestigio professionalmente connesso con il carattere complesso, pluridimensionale e quindi non arbitrariamente limitabile a priori del profilo professionale;

2. che tale scelta leda anche materiali e documentabili interessi legittimi normativamente tutelati ( quali ad esempio quello di non avere un carico di lavoro più oneroso – come è il caso del tutor – o di minor prestigio e continuità nei gruppi classe – come è il caso degli insegnanti non tutor, selettivamente utilizzabili per coprire assenze brevi);

3. che l’eventuale imposizione a rivestire tale ruolo da parte del D.S. risulti illegittima nel merito e nel metodo, in quanto i provvedimenti che la norma assegna al capo d’istituto (comprese l’assegnazione alle classi, degli ambiti, etc.) vanno sempre adottati con esplicito riferimento ad una apposita deliberazione del Collegio dei docenti, pena la nullità del provvedimento amministrativo medesimo;

4. che tale eventuale imposizione a rivestire tale ruolo da parte del D.S. risulti illegittima nel merito e nel metodo anche qualora il collegio dovesse deliberare per un' organizzazione che preveda l ’ istituzione di tutor e di insegnanti di laboratorio. In tal caso, infatti, il/la sottoscritto/a chiede che la propria indisponibilità venga “compresa e riconosciuta” come “ diversa opzione metodologica”. Che la legge tutela anche “per gruppi minoritari”, facendo obbligo alla scuola in cui operano di “valorizzarne le corrispondenti professionalità” ( DLgs n.275/99, art.3, c.2).
Il/la sottoscritto/a, nel chiedere alla SV di rispettarne la scelta e di astenersi da ogni atto che possa rendere necessaria una tutela formale, si dichiara pienamente disponibile ad offrire piena collaborazione, nell’ambito dei propri doveri di istituto e nel pieno esercizio dei diritti e degli interessi legittimi che normano la funzione docente.

Con rispettoso ossequio.
.............................................


Segnalato da Roberta Vianello

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