Per una vita piena
Elena Duccillo - 21-02-2004


Prisma


Fa discutere in questi giorni una serie di richieste di provvedimento di urgenza con le quali il tribunale dispone che il ministero assegni maggiore presenza dell’insegnante di sostegno , ordinanze ottenute con un ricorso che i genitori dei bambini disabili presentano al tribunale civile tramite due avvocati molto in gamba e molto motivati nel loro compito.
Non è solo la presenza costante dell’insegnante specializzata a garantire qualità all’integrazione scolastica, il discorso è di più ampio respiro come si evince dalla lettura delle sentenze.
Si tratta di portare alla ribalta il principio delle pari opportunità.
Parlare di pari opportunità in materia di diritto allo studio vuol dire avventurarsi in una giungla fitta di numeri e date di sentenze e decreti, di battaglie senza tregua, ma soprattutto vuol dire fare i conti con politica e finanze. Prima di vedere questo aspetto senz’altro importante vorrei andare al nocciolo della questione e riflettere per un momento su quello che rischiamo di perdere di vista quando corriamo dietro alle fonti normative.

Quest’anno ricorrerà il 15° anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

La Convenzione sui diritti dell'infanzia è un trattato internazionale che definisce i principi e i criteri cui gli Stati firmatari si devono attenere per garantire le migliori condizioni di vita possibili ai loro bambini
Si tratta di un accordo fra nazioni che vogliono obbedire alle stesse norme e si dice che una nazione ratifica una Convenzione quando accetta di obbedire alla norma scritta nella Convenzione stessa, quindi in questo caso lo Stato deve assicurarsi che ogni bambino possa godere dei diritti previsti.
Voglio allora riportare per intero l’art. 23 che suonerà vetusto al lettore come terminologia ma inequivocabile a chi sa intendere per i suoi contenuti.

Articolo 23

1.
Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.


C’è bisogno di riflettere attentamente su questi princìpi alla luce degli avvenimenti di questi giorni.
Questa Convenzione è il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini e l’Italia l’ ha ratificata nel 1991 con la legge n. 176 cioè si è impegnata ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro obblighi nei confronti dell’infanzia. A che punto sono le azioni concrete per l’attuazione dell’articolo 23? Stiamo progredendo nell’assicurare una vita piena , che garantisce la dignità, che favorisce l’autonomia per dare pari opportunità davvero a tutti i bambini?
Come l’Italia ha recepito la Convenzione?
Ho sentito dire spesso che l’impianto legislativo nazionale nei confronti della disabilità è molto avanzato rispetto ad altri paesi, quello che lascia l’amaro in bocca è che le norme in gran parte sono disattese.
Dalle notizie di questi giorni sembra proprio che in materia scolastica la via da percorrere per sancire i diritti di un bambino disabile sia quella del tribunale, che l’integrazione passi per un ricorso. Non è certo nello spirito del comma 3 che parla addirittura di possibile gratuità dell’aiuto da fornire alle famiglie, che parla di accesso all’educazione, che usa il termine “concretizzare” parlando di integrazione sociale e sviluppo personale.
C’è un gap fra i principi enunciati e la lotta incessante delle famiglie, sempre più disposte a tentare il tutto per tutto quando fanno i conti con la realtà, che è lontana dagli ideali di uguaglianza dei cittadini siano essi minori o adulti.
Ma che cosa spinge un genitore ad intentare una causa contro il M.I.U.R. per dare alla frequenza scolastica un senso, all’esperienza educativa la valenza che merita?
Oggi la maggioranza delle famiglie è alla continua ricerca di informazioni utili e specifiche per gestire al meglio la crescita del figlio con disabilità e si sa che la informazioni consentono, una volta ottenute, di valutare meglio le situazioni e di prendere decisioni. Tali decisioni si possono in alcuni casi rivelare determinanti per un evoluzione positiva, per il miglioramento della condizione di disabilità e quindi nessun genitore le lascia più al caso.
Mentre però cresce la consapevolezza e la dinamica dell’adattamento familiare all’handicap diminuisce la qualità e le risorse a disposizione dell’integrazione scolastica situazione che porta i genitori a contestare le carenze istituzionali e le continue manovre che hanno il solo scopo della riduzione della spesa pubblica.
Alla ribalta in questi giorni sono le ordinanze che pongono rimedio all’esiguità o alla riduzione immotivata delle ore assegnate per il sostegno ma ci sono state in passato controversie anche in materia di assistenza igienica o educativa e di trasporto.
E’ facile prevedere che aumenteranno i genitori che si rivolgono al tribunale, le notizie corrono veloci mentre la criticità è in aumento, ma allora dov’è, mi chiedo, “l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile” sancito dall’art.23 della Convenzione?
Se “Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all’ educazione”: c’è senz’altro qualcosa che non funziona nell’attuale assetto della scuola in Italia.

Che cosa non funziona?

Innanzitutto il rapporto numerico insegnanti-alunni: La legge 27.12.1997, n. 449 all’art. 40 comma 3 attribuisce, nell’ambito dell’organico provinciale, l’assegnazione di un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia. Tale criterio però non è più accettabile essendo diminuita in questi anni la popolazione scolastica ed essendo aumentato il numero degli alunni disabili che frequentano la scuola anche per effetto dell’innalzamento dell’istruzione obbligatoria.
Ma non è solo il criterio di assegnazione dunque l’insufficienza di risorse a togliere qualità: da una stima effettuata in novembre pare che abbia quasi raggiunto la percentuale del 40% il numero dei docenti che non sono specializzati ma che svolgono attività di sostegno.
I docenti curricolari non sono sufficientemente preparati in materia di integrazione. Nonostante una nota ministeriale del 2002 e la circolare n. 78 del 2003 abbiano previsto l’attivazione di corsi in tal senso, fatica a recedere la tendenza a delegare alla sola insegnante specializzata il compito di redigere il piano educativo individualizzato e di occuparsi dei bisogni educativi dell’alunno con disabilità. Anche quando problemi non ce ne sono a livello di corpo docente, altre difficoltà minano il diritto allo studio, tra le quali lo scarso intervento degli Enti locali specie da quando una nota ministeriale del 2001 ha portato dei cambiamenti nell’assistenza di base.
Ecco fioccare allora decine di articoli giornalistici nelle prime settimane di scuola sulla diatriba dell’assistenza igienica parallelamente agli articoli sulla scarsità delle ore di sostegno assegnate agli alunni.
Esiste un mezzo però in presenza di handicap particolarmente gravi per l’effettivo accesso all’educazione: l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti – alunni autorizzato dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi della legge 449/97.
Anche su questo argomento ci sarebbe molto da dire, infatti aumenta di anno in anno il ricorso a questo tipo di attivazione.
Secondo alcuni dati i posti di sostegno in deroga sono aumentati in quattro anni del 160 per cento, questo mi fa pensare che è ora di rivedere i criterio di assegnazione 1/138 per dare una svolta all’attuale situazione della scuola e prima che le deroghe superino il numero dei posti attivi, mentre l’interpretazione del Ministero dell'Istruzione è che si ecceda nelle richieste.
Ma allora non avrebbe nessun bisogno una famiglia di chiedere un provvedimento d’urgenza se l’aumento dei posti in deroga non corrisponde in maniera proporzionale all'aumento degli studenti disabili ma è molto più consistente.
Spero che dai provvedimenti del tribunale il ministero si accorga di quanti passi indietro sono stati fatti negli ultimi anni a causa dei problemi che ho fin qui esposto, spero ne vengano altri 10, 100, 1000 di ricorsi che diano ragione alle famiglie, spero che un giorno non lontano potremmo vantarci di aver raggiunto tutti e quattro i punti di questo articolo 23 per una vita piena non per una vita portata tassello per tassello davanti ad un giudice.


interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf