Come da più parti segnalato, la questione del “Diritto d’asilo” è stata affrontata, nel nuovo disegno di legge intitolato “Disposizioni in materia di immigrazione”, di prossima approvazione, al Capo II, articoli 24 e 25.
La questione non è nuova: su sollecitazione della Convenzione di Ginevra del 1951, la legge italiana ha regolamentato infatti fin dal 1954 la situazione dei rifugiati, intesi come coloro che hanno subito o temono di subire, nell’eventualità di un rientro in patria, persecuzioni per motivi razziali, etnici, politici, religiosi, sociali. Nel tempo il legislatore ha lavorato sia per ampliare le possibilità di accoglienza, che dal 1990 sono rivolte a tutti i paesi, sia per studiare un comune progetto europeo, atto anche a stabilire, di volta in volta, quale tra i paesi dell’Unione sia il più competente ad assumere il caso in esame. Allargando ed intrecciando frontiere che sono comunque rimaste tali per la realtà extraeuropea e navigando dentro le complesse acque dei processi migratori senza riuscire, in effetti, a contenere un fenomeno in decisa espansione.
E’ proprio degli ultimi anni il ripresentarsi, ad uno sguardo attento ai mutamenti sociali, di alcuni nodi critici, che chiedono nuove distinzioni, nuove analisi e nuove risposte.
Torna alla ribalta l’articolo 10 della Costituzione italiana, secondo il quale ha diritto di asilo in Italia lo straniero proveniente da uno Stato che impedisce il pieno esercizio della libertà individuale per scelte politiche antidemocratiche e non unicamente per ragioni individuali, in nome del principio di solidarietà internazionale.
Abbiamo assistito, poi, ad alcuni interventi della Corte di Cassazione, che hanno introdotto la possibilità di avanzare richiesta d’asilo al Giudice ordinario e non soltanto alla Commissione Internazionale predisposta, in nome del riconoscimento e del rispetto dei diritti civili di ogni singola persona.
Sono infine sotto i nostri occhi, quotidianamente, gli esodi di massa causati dai conflitti bellici, dalle lotte civili, dal disequilibrio economico, dai regimi dittatoriali , dalle persecuzioni di vario genere, che spingono milioni di persone verso altre frontiere, in nome di un futuro possibile e che ne spingono altre a volerlo costruire con loro.
Fatto sta che il Governo Italiano pare accogliere tutte queste sollecitazioni e mette a punto, nel 1997, il “Testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 2425, 203 e 554 in materia di diritto d'asilo” ,che viene letto per la prima volta in Senato il 5 novembre del 1998. Tra gennaio e marzo 2001 la discussione è portata alla Camera, dove, nonostante l’opposizione della Commissione Bilancio, che non ritiene sussista adeguata copertura finanziaria, il testo è approvato dopo opportune modifiche.
La Legislatura si conclude, però, prima che il Senato abbia il tempo di votarlo, benchè l’Alto Commissariato Onu per i rifugiati e numerose Organizzazioni Italiane che operano nel settore lo valutino in modo estremamente positivo.
Il testo, 11 cartelle, 19 articoli, si apre con la dichiarazione di disponibilità al diritto d’asilo e alla protezione umanitaria su base individuale (art.1), chiarendo che ci si rivolge
“ allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato”, ma anche
” allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche.”
Si conclude, poi, con accurate “Misure di assistenza e di integrazione” descritte agli articoli 15 (Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo), 16 (Diritti del rifugiato) e 17 (Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati), di cui riporto stralci significativi:
·Il rifugiato ha diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
· Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale
·Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
·Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta…un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione ai rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
·Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza… è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata.
· I comuni… definiscono…progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.
Non so se queste poche citazioni bastano a comunicare l’impressione di “ribaltamento” che ho colto tra le righe. Esiste uno stato di ingiustizia, che gli eredi di una cultura solidale tornano a chiamare con il proprio nome e a combattere, restituendo ad ognuno le responsabilità che gli competono. Esiste prima della paura, del pregiudizio, del controllo, della difesa del proprio. Non più buoni o cattivi, ma uomini e donne, grandi e piccoli, che scelte altrui hanno defraudato, che scelte nostre hanno deprivato. Esiste ed è una forma di libertà. Un io e un tu che possono incontrarsi.
Ad un anno di distanza, il nuovo decreto, che chiamiamo “Bossi-Fini” per una più immediata identificazione, ritiene di dover introdurre modifiche rispetto alla problematica del diritto d’asilo. Non accenna,però, al testo di cui sopra: il riferimento è alla precedente Legge Martelli. Lo scarto di una tappa forse non è casuale.
L’Art. 24 (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo) modifica l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 aggiungendo una piccola specifica:”Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento":gli articoli 1 bis e 1 ter,aggiunti, riguardano i casi di “trattenimento” e di “riconoscimento dello stato di rifugiato”.
Che la chiave di tutto sia il controllo e la possibilità di esercitarlo modo finalmente efficiente?
Subito dopo viene abrogato il comma 7che recitava:
“Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbia fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni…”
Che l’assistenza ai rifugiati non sia più un problema, avendo raggiunto la piena consapevolezza delle responsabilità che ci competono?
O che questo sia il vero sogno della manifestazione di sabato, a Roma?
Sulla situazione del diritto d'asilo in Italia, con riferimento anche alla nuova legge sull'immigrazione, Amnesty International e' intervenuta con un comunicato dai toni molto duri
“L'Italia e' l'unico tra i Paesi dell'Unione Europea a non essersi ancora dotato di una legge organica in materia di asilo, benche' questo diritto sia garantito dalla Costituzione e dalla legislazione internazionale" ha dichiarato oggi Marco Bertotto, presidente della Sezione Italiana di Amnesty International:. "La disciplina del diritto di asilo deve essere stralciata dal disegno di legge S. 795 sull'immigrazione".
Il disegno di legge presentato dal Governo e attualmente in discussione al Senato contiene due articoli che, seppure finalizzati a limitare l'abuso e la strumentalizzazione del diritto di asilo, nella loro formulazione attuale ne impedirebbero di fatto l'effettivo esercizio.
Secondo Amnesty International la nuova disciplina rischia di indebolire ulteriormente la tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia. In particolare, l'organizzazione e' fortemente critica rispetto a due punti fondamentali del disegno di legge S. 795:
- il trattenimento nei Centri di accoglienza e la procedura semplificata per gli stranieri che entrano o soggiornano nel territorio italiano in maniera irregolare, che non tutela chi fugge da gravi violazioni dei diritti umani ed e' privo di documenti validi per l'espatrio;
- la presentazione di un eventuale ricorso che, in caso di risposta negativa da parte dellCommissione territoriale, non ha effetto sospensivo, comunque subordinato alla valutazione discrezionale del Prefetto. Tale procedura non solo non garantisce in alcun modo il richiedente asilo, ma va contro il sistema di tutela giurisdizionale garantito dalla Costituzione italiana.
L'abuso e la strumentalizzazione del diritto di asilo non possono essere impediti approvando procedure sommarie e semplificate, che non garantiscono i diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'Italia deve comunque dotarsi quanto prima di una legge organica che soddisfi almeno i seguenti principi:
* tutti i richiedenti asilo devono essere sottoposti a procedure eque e imparziali di valutazione delle loro richieste;
* le restrizioni di ingresso nel territorio nazionale non devono ostacolare l'accesso alle procedure per il diritto di asilo;
* tutte le richieste di asilo devono essere esaminate in maniera approfondita da autorita' indipendenti e specializzate;
* l'organismo a cui compete la decisione finale dev'essere composto da esperti di diritto internazionale, specializzati in materia di diritti umani e rifugiati;
* il richiedente asilo deve poter comparire personalmente di fronte all'organismo competente a valutare la sua richiesta, e avvalersi della rappresentanza legale in ogni fase del procedimento;
* quando la richiesta di asilo venga respinta, deve essere data una motivazione scritta del rifiuto, con la possibilita' di impugnare tale decisione prima dell'espulsione;
* nessun richiedente asilo deve essere espulso verso un paese terzo in assenza di garanzie sul rispetto dei diritti umani, secondo il principio del non refoulement;
* i richiedenti asilo non devono essere arrestati, a meno che non siano incriminati per reati comuni o comunque l'arresto sia consentito dal diritto internazionale. Il richiedente asilo detenuto deve essere portato quanto prima dinanzi a un giudice;
* nessun richiedente asilo deve essere espulso prima che la sua domanda sia stata esaminata approfonditamente, in ogni caso mai verso un paese che possa a sua volta porre i rifugiati in una situazione di pericolo.
"Il diritto di asilo e' centrale nel sistema internazionale di protezione dei diritti umani" ha concluso Bertotto "e in nessun caso puo' essere messo in discussione dalle misure di sicurezza adottate dai governi nazionali. L'Italia non puo' sottrarsi ai suoi obblighi internazionali". Amnesty International chiede anche all'Italia di farsi garante della tutela dei rifugiati, sia approvando una legge organica sul diritto di asilo sia attraverso la politica estera e il proprio ruolo nell'ambito dell'Unione Europea.
Roma, 18 gennaio 2002
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