Gildains - 30-07-2003 |
Fatti e non parole ..... o parole e non fatti? (... mi son più care le cose che le parole, la sua vita e i suoi fatti più che i suoi discorsi: sono più importanti gli atti della sua mano che le sue parole. Non nella parola, non nel pensiero, vedo la sua grandezza, ma nella vita, nell'azione. - Siddartha - Hermann Hesse) Lungo e articolato è il commento sul CCNL del comparto scuola, apparso sul periodico ARAN Newsletter nr. 3/2003. Con gli interventi del Presidente Guido Fantoni, del componente del comitato direttivo Mario Ricciardi, del Direttore Servizio contrattazione Pasquale Palmiero e del Direttore Servizio studi Sergio Gasparrini, si cerca di dimostrare l'indimostrabile: ovvero che quello appena firmato sia un 'buon contratto'. Secondo quanto affermato dal Presidente Fantoni, "nel periodo che va dal 1995 ad oggi sono stati erogati, a titolo di incrementi retributivi, più di 11.000 miliardi delle vecchie lire corrispondenti ad aumenti medi che superano - a regime - il 20% a fronte di un’inflazione pari al 14% nello stesso periodo." Peccato che nei fatti i docenti non se ne siano accorti. E sempre secondo il Presidente Fantoni: "ci siamo dati carico di redigere un contratto con parole nuove e quanto più comprensibili anche ai non addetti ai lavori compattando in un unico testo tutti i risultati della contrattazione dal 1994 (anno di nascita del nuovo sistema) ad oggi." Peccato che nei fatti si tratti di un testo 'monstre' di ben 543 pagine (2954 Kbyte in formato Word), redatto mediante il più brutale del 'copia-incolla". Mario Ricciardi sostiene invece che "la dignità non è solo un fatto di stipendio e si è cercato proprio di riaffermare le funzioni del docente". Peccato che nei fatti, non solo nel contratto non c'è traccia di riconoscimento della professionalità dei docenti, ma addirittura Sergio Gasparrini continua a parlare, riferendosi anche ai docenti, di "salario accessorio". Per quanto riguarda la Gilda, che non ha firmato il 'buon contratto', i 'fatti' incontrovertibili restano quelli già rilevati nell'ultima Assemblea Nazionale:
Lasciamo ai docenti italiani il giudizio su quali siano i fatti e quali le parole in libertà. |
ilaria ricciotti - 30-07-2003 |
Sono contenta come voi per questo piccolo-grande successo, ma ho molte perplessità sulla sua attuazione. Domanda: " Qualora il governo non rispettile scadenze sottoscritte che cosa faremo, noi iscritti al sindacato e voi che ci rappresentate?" Altra domanda: " Nel contratto sono previste anche le forme di reclutamento del personale e nello specifico, quale destino avranno i precari, i sissini e gli insegnanti di religione, da poco nominati in ruolo con modalità diverse dal resto del personale docente che ha insegnato ed insegna nelle scuole pubbliche?". |
Teo Orlando - 31-07-2003 |
I lettori di "fuoriregistro" mi scuseranno se mi soffermo su una questione specifica, apparentemente di poco momento se confrontata con quelle ben più gravi che stanno agitando la scuola italiana (dalla riforma dei cicli al precariato all'immissione in ruolo degli insegnanti di religione), ma vorrei sottolineare come il contratto appena siglato contenga dei "bugs" che ne inficiano la validità e che impediscono di chiamarlo, come si è espresso con enfasi fuori luogo un noto sindacalista, "un buon contratto". Il bug che volevo in particolare segnalare riguarda i congedi e le aspettative per motivi di ricerca del personale docente della scuola. Nell’ambito del rinnovo del contratto, da più parti si era auspicato che potessero trovare spazio alcuni provvedimenti volti a integrare e a completare la normativa riguardante l’istituto del congedo per attività di ricerca. Questo in forza del fatto che, a norma dell’art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 3/2/1993, a seguito della stipula del CCNL possono essere disapplicate norme di legge da sostituire con quelle contrattuali. In tale contesto, erano state formulate alcune proposte dall'ADI , sottoposte all’ARAN e alle organizzazioni sindacali. La prima delle proposte mirava ad estendere e perfezionare un istituto, quello del congedo straordinario, già presente nell’ordinamento vigente. Infatti, il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio e di ricerca si fonda su un’ampia normativa: in parte primaria, in parte secondaria, in parte contrattuale. La richiamo rapidamente.
Tutte queste norme prevedono il congedo straordinario senza assegni come un diritto irrinunciabile per i borsisti di dottorato e per una vasta tipologia di altri borsisti (borsisti post dottorato, borsisti per perfezionamento e specializzazione, in Italia e all’estero, ecc.). Purtroppo, ne sono escluse altre figure impegnate nell’attività di ricerca, in particolar modo i titolari di assegni di ricerca e di contratti per la collaborazione ad attività di ricerca. Per costoro la legge si limita a prevedere l’aspettativa, subordinandola per giunta alla discrezionalità dell’amministrazione e con l’interruzione dell’anzianità di carriera (il congedo straordinario è un istituto di gran lunga preferibile all’aspettativa perché, come ha chiarito la C.M. 120/2002, esso prevede: la non interruzione dell’anzianità di servizio, il trattamento previdenziale, la maturazione del punteggio, la non discrezionalità nella concessione da parte del dirigente scolastico, la non subordinazione all’effettuazione dell’anno di prova, la durata non soggetta a restrizioni del periodo di congedo, coincidente con quello della fruizione della borsa di studio o con gli anni del dottorato). L'ADI aveva proposto perciò che per via contrattuale venisse esteso il congedo straordinario anche a costoro. Proponeva altresì, se possibile, di prevedere il congedo anche per i supplenti annuali. Infine, avrebbe voluto che il contratto fornisse un’interpretazione autentica di una norma della finanziaria 2002 dove l’espressione “aspettativa” è senz’altro da leggere come sinonimo di “congedo straordinario”. Richiamo di seguito queste proposte.
Purtroppo, niente di tutto ciò è stato minimamente preso in considerazione. Anzi, non so se intenzionalmente o per scarsa conoscenza della materia, si è introdotta una confusione che rischia di dare adito a innumerevoli contenziosi. Si tratta del comma 2 dell’art. 18: "2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8)". È ben vero che c’è il richiamo all’art. 453 del Testo Unico, che a sua volta rimanda alla legge 476 del 1984, ma parlare di aspettativa, anziché di congedo straordinario, per il dottorato, non fa che rendere la situazione ancora meno chiara. Ho più volte scritto, a nome dell'ADI, ad alcuni sindacati (in particolare la CGIL) senza ricevere la minima risposta. Evidentemente queste questioni interessano poco il preside Panini, segretario della CGIL Scuola. Spero che in sede di contrattazione integrativa o di normazione secondaria il MIUR e le parti ritornino sulla questione. Prof. Teodosio Orlando - dottore di ricerca in filosofia - Liceo scientifico statale "Democrito", viale Prassilla 79 - ROMA - 00124. Tel. 06/50911506 - 50915581 – fax: 06/5090861. Gruppo di lavoro sulla scuola dell’ADI |
ilaria ricciotti - 02-08-2003 |
Per favore cerchiamo, cari colleghi, di non pensare come spesso è nostra consuetudine a coltivare il proprio orticello. Ci sono persone che, pur essendo laureati ed insegnanti come noi, forse dovranno dire addio all'insegnament per colpa di un certi fattacci. Come si manifesterà il nostro spirito di solidarietà nei loro confronti? |