Amministrativi o contabili sempre giudici sono!
Osvaldo Roman - 02-07-2003
Quando si dice che la destra che ci governa commette continuamente atti eversivi talvolta significa soltanto che, abusando del potere legislativo di cui dispone, deforma e violenta l’ordinamento costituzionale e si sbarazza dei controlli ordinari e delle procedure degli organi dello Stato.
Ecco un esempio significativo, tra gli ultimi della serie, che si é registrato nel settore dell’istruzione. Questi i fatti e la relativa documentazione:

1) Con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" e precisamente con l’ art. 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), comma 7, si è disposto un intervento a favore delle scuole private che è chiaramente incostituzionale-articolo 33, comma 3 della Costituzione- perché per la prima volta con una legge dello Stato si finanzia il costo di una scuola paritaria. Ma non è di questo aspetto del problema che occupiamo in questa occasione.
Il comma in questione prevede:
c.7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2) Con il Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003: Proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali.( Atto Camera n. 4102 ) all’articolo 13 si dispone che:
c.1.All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare" e dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca," sono soppresse le seguenti: "da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

3) la legge . 23-8-1988 n. 400: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede ai commi 3 e 4:
c.3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere...........
c.4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In definitiva trasformare il Regolamento in atto di natura non regolamentare significa, contrariamente a quello che aveva stabilito la stessa maggioranza, evidentemente in un momento di distrazione, che non è necessario che su tale innovativa e straordinaria materia si pronuncino il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti: amministrativi o contabili sempre giudici ,con relative toghe, sono!

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 ilaria ricciotti    - 03-07-2003
Questo penso che l'abbiamo capito in molti. Almeno spero. Il vedo "rosso" sembra sia diventato il solo colore che alcuni riescono a vedere. Pertanto non c'è da meravigliarsi. Semmai far sì che tali persone vedano anche altri colori.