Strappo al Concordato
Osvaldo Roman - 11-06-2003
Il Senato, dopo il Lodo Schifani ha approvato oggi il disegno di legge che regola lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Il testo ritorna ora alla Camera per il voto finale.
In estrema sintesi il provvedimento istituisce due ruoli di IRC, vi immette circa 15.000 docenti e consente il loro passaggio nelle altre materie di insegnamento con il sistema dei passaggi di cattedra.
Strumentalizzando alcune giuste esigenze dei docenti di IRC il provvedimento realizza una operazione di potere clericale sulla scuola pubblica e di stravolgimento del Concordato.
Si tratta di un'altra autentica e clamorosa “schifezza” come potranno agevolmente rendersi conto quanti vorranno esaminare il testo dell'articolato e le relazioni che lo hanno a suo tempo presentato alla Camera.
Come è noto, l’insegnamento della religione cattolica è presente nella scuola pubblica sulla base di accordi intercorsi fra lo Stato italiano e la Santa Sede e fra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana (rispettivamente Accordo di revisione del Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e relativo Protocollo addizionale, e Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751).
Tali accordi determinano una situazione del tutto particolare per la disciplina e per gli insegnanti. La disciplina, infatti, è facoltativa (e tale facoltatività è condizione necessaria perché la sua presenza nella scuola pubblica non configuri elementi di incostituzionalità, come si evince dalle sentenze della Corte costituzionale n. 203 dell’11-12 aprile 1989 e n. 13 dell’11-14 gennaio 1991); gli insegnanti sono nominati a seguito di una designazione dell’autorità diocesana, sulla base di titoli, competenze e requisiti culturali insindacabilmente forniti e accertati dall’autorità ecclesiastica e di una «idoneità», che costituisce una condicio sine qua non per l’insegnamento, altrettanto insindacabilmente concessa e revocabile dalla stessa autorità.
E' del tutto evidente come tali caratteristiche non siano compatibili con l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica nei ruoli dello Stato e soprattutto non consentano la definizione di un organico stabile e di un ruolo, peraltro oggi non più esistente giuridicamente.
Non è compatibile con la lettera e con lo spirito del nuovo Concordato determinare un organico, che è un dato permanente a carico dello Stato, sulla base di una scelta non ancora compiuta, scelta che è facoltativa e tale deve restare perché non si configurino elementi di incostituzionalità. Tale libera scelta potrebbe, inoltre, essere in qualche modo condizionata dalla preesistenza di un organico di insegnanti di religione cattolica.
Del resto, per quanto riguarda il problema del ruolo dei docenti di religione cattolica, è sufficiente un sommario esame della documentazione esistente al riguardo per affermare che nel 1984, al tempo della revisione del Concordato, non era presente, nel dibattito pattizio, la rivendicazione del ruolo e del conseguente organico per gli insegnanti di religione cattolica. Di fronte alle ripetute stesure del testo concordatario – ruotanti, appunto, intorno alla formula «dell’avvalersi o non avvalersi», considerata fortemente innovativa rispetto al vecchio esonero dalla regione cattolica – non aveva alcuna possibilità di manifestarsi la richiesta di un ruolo organico per i docenti di religione cattolica che, peraltro, non esisteva neanche nel vecchio regime concordatario, cioè quando l’insegnamento della religione cattolica era obbligatorio. Le questioni di stato giuridico da risolvere, di cui parlava l’Intesa del 1985, erano di altra natura e, in gran parte, sono state già affrontate e risolte dalla contrattazione collettiva degli ultimi anni.
I docenti di religione cattolica non sono sicuramente dei precari oggi!
Questi, già prima della revisione del Concordato, avevano un incarico a tempo indeterminato con retribuzione pari a quella iniziale del docente laureato di ruolo A. Nell’ultimo decennio, in sede di contrattazione collettiva, la condizione di questi docenti ha subìto notevoli miglioramenti sia sul piano giuridico sia sul piano economico. La contrattazione collettiva non ha potuto risolvere questioni come quella del ruolo, che oggi si configura come contratto a tempo indeterminato, perché esse derivano, per questi insegnanti, da una fonte e da una scelta legislativa concordataria. Infatti, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affronta – per questi come per gli altri lavoratori della scuola – questioni relative alle condizioni di lavoro, mentre rimangono regolate per via legislativa, perché espressamente previsto dalla Costituzione, le materie relative al reclutamento ed alla libertà di insegnamento.
Pertanto, se il Governo avesse voluto perseguire tale innovazione, avrebbe potuto legittimamente farlo solo aprendo con la Santa Sede una trattativa bilaterale sul Concordato. Non sarebbe stata possibile neppure una semplice revisione dell’Intesa, perché si tratta, di innovazioni che incidono sul principio concordatario b>«dell’avvalersi o non avvalersi» senza discriminazioni. Inoltre il potere di intervento che le leggi e gli accordi sopracitati attribuiscono all’autorità ecclesiastica per quel che concerne l’assunzione, l’eventuale mobilità e la cessazione del rapporto di lavoro per revoca dell’«idoneità» appare del tutto incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non risulti caratterizzato da precise quanto limitate distinzioni dalla generale normativa dei pubblici dipendenti.
Se ciò non fosse si finirebbe col creare una limitazione permanente della sovranità dello Stato che, in caso di revoca dell’idoneità, dovrebbe licenziare un proprio dipendente sulla base di una motivazione culturale o ideologica che gli deve rimanere totalmente estranea. Per tale motivo la revoca dell’idoneità non può che comportare la soluzione di un nuovo e diverso incarico proposto dalle competenti autorità ecclesiastiche in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Nel corso dell'iter alla Camera e al Senato la maggioranza governativa ha dimostrato, respingendo le proposte dell'opposizione ( si veda A.S 1909 ), che il vero obiettivo del provvedimento non era la stabilità e la regolamentazione giuridica del suddetto personale ma l'apertura di un canale di reclutamento nella scuola pubblica controllato dalle Curie, unitamente al consolidamento del carattere di fatto obbligatorio dell'insegnamento confessionale della religione cattolica
Infatti non si può in alcun modo pretendere di collocare, quei docenti di IRC risultati inidonei o finiti in soprannumero, in un altro ruolo di insegnamento venendo, così, a configurare una sorta di canale di reclutamento alternativo nella scuola dello Stato.

Come si può sostenere tale pretesa proprio nel momento in cui il Governo si rifiuta di applicare la legge 3 maggio 1999, n. 124, per la sistemazione dei docenti precari?
Come si può sostenerla nel momento in cui la legge finanziaria falcidia gli organici del personale docente e nell’anno in cui, per la prima volta nella storia del nostro paese, non è stata effettuata neppure una nomina a tempo indeterminato?


Si tratta con ogni evidenza di un ennesimo provvedimento incostituzionale ( in sermo familiaris “schifezza” ). Il motivo di tale incostituzionalità ci sembra evidente: già l’ iniziale ingresso di questi docenti nel ruolo iniziale sarebbe condizionato da una idoneità confessionale che, per definizione, non è disponibile o esigibile da una parte di altri aspiranti. Inoltre il passaggio ad altri ruoli produrrebbe la formazione di un secondo canale di reclutamento accanto a quello ordinario che discriminerebbe molti di coloro che ambiscono ad un posto nella scuola pubblica attraverso le ordinarie procedure di assunzione. Inoltre il concorso previsto non è un reale concorso ma una nuova forma di chiamata diretta.

Infatti esso si conclude con un elenco che non essendo una graduatoria non obbliga le autorità, preposte alla nomina, a rispettare l'ordine di collocazione nell' elenco medesimo. In sostanza tutto l'inutile ragionamento del ddl sul concorso ci riporta allo stato iniziale oggi esistente della nomina degli idonei da parte delle autorità diocesane. L'aggravante consiste nel fatto che in base alla mobilità di cui all'articolo 4 tali docenti, se sono in possesso dei titoli di studio e di abilitazione, senza altro concorso (in realtà senza alcun vero concorso ) potranno transitare, con i passaggi di ruolo, ad insegnare un'altra materia.

Si può immaginare una cosa più incredibilmente illegittima e arrogante di questa!

Nell'Italia di Berlusconi e della Moratti capita anche questo. Aumenta la montagna di rifiuti da rimuovere nella prossima legislatura.

Sono convinto che intanto, per la coscienza democratica di moltissimi italiani, lorsignori hanno strappato e gettato nel cestino dei rifiuti il Concordato.

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 Don Francesco martino, ex insegnante di religione, precario.    - 18-06-2003
Il disegno di legge non è strumento di potere clericale sulla scuola, caro Roman : e non può esserlo, data la natura stessa dell'insegnamento, regolato da norme concordatarie. Esso si trova là perchè tutta la nostra cultura - purtroppo - parla di cristianesimo, comprese le nostre categorie culturali. Uno scrittore spagnolo anticlericale, autore del fortunato betseller "Verità e menzogne della Chiesa Cattolica" nell'introduzione al suo saggio era costretto ad ammettere che tutta la cultura europea pensava cristiano, parlava cristiano, aveva categorie di pensiero cristiano, compreso il pensiero ateo. Il suo compito è aiutare a leggere tale contesto nella cultura italiana, non è "catechismo" di Chiesa. Quello che sorprende è che in tutti gli altri paesi dell'UE questo discorso è accettato nella formazione culturale senza discussioni, ed addirittura in alcuni (vedi Germania) è obbligatorio. Solo in Italia ciò che in Europa è scontato, non è possibile. E questa mi sembra discriminazione bella e buona: salvare la laicità significa rinnegare le proprie radici: e allora si sopprima anche la letteratura italiana e la filosofia che parla di cristianesimo; si sopprima l'arte religiosa ed architettonica, si sopprimano tutte le espressioni di questo settore. Si arriverebbe al paradosso. Conoscere il cristianesimo significa oggi, nella scuola pubblica, scoprire le altre fedi e confessioni religiose, capire che cos'è il dialogo interreligioso, avere degli elementi di rapporto con coloro che "non la pensano" religiosamente come noi. Caro Roman, i docenti di religione sono oggi dei precari di fatto! Tu dici che non hanno diritto ad essere docenti di ruolo, perchè li ritieni "portatori di menzogna, di oscurantismo, di falsità, di addormentamento delle coscienze, di un ideologia di un potere straniero" : tuttavia, su un punto posso darti ragione: le cose devono essere fatte con la massima serietà. Il disegno di legge non mi piace su questo punto: "Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4". Avrei preferito che non fosse una sanatoria per incopetenti, come purtroppo ve ne sono, ma come tutti i concorsi pubblici aperto a tutti quelli in possesso di idoneità, titoli e servizi. Un altro argomento su cui posso darti ragione è il conferimento dell'idoneità: essa deve essere data per concorso - in questo caso dall'autorità ecclesiastica sotto la supervisione del MIUR - e gli aspiranti insegnanti IRC devono passare attraverso un serio esame creando una spece di SSIR per avere tale idoneità/abilitazione. Sicuramente, però l'articolo 3 avrebbe dovuto farti dormire sonni più tranquilli, là dove dice: "Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, purchè non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all’articolo 4, comma 3.". Non c'è, in caso di revoca, l'immediata collocazione in un servizio diverso, ma solo a determinate condizioni, mentre la strada maestra sembra essere : "la risoluzione del rapporto di lavoro". A rigor di logica, avresti ragione tu nel denunciare che motivazioni ideologiche non possono determinare il licenziamento, ma poi ti scagli se questo non avviene... Tieni presente però che l'insegnamento è particolare, come tu ammetti: però in questo caso sarebbe "tutelativo" istituire un organismo di controllo tra autorità ecclesiastica e pubblica per accertare l'eventuale "non idoneità" : sappi che nelle nostre Università Ecclesiastiche esiste il principio della revoca dell'insegnamento quando non si risponde più ai requisiti minimi... (mancanza di aggiornamento, non rispondenza ai programmi ufficiali, travisamento della dottrina in materia di fede o morale) ma solo dopo un complesso iter. Il provvedimento non può essere incostituzionale, perchè l'art. 7 della costituzione stabilisce che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, e questo provvedimento rientra nei Patti Lateranensi. Non è una schifezza, perchè lo Stato non si è mai preoccupato di attivare un corso alternativo : ad esempio Etica, Storia delle Religioni, Cultura Religiosa, Sociologia del fatto religioso, Filosofia delle Religioni... ecc. , cosa che sarebbe stata più rispondente ad un vero pluralismo di insegnamento della Cultura Religiosa. La vera parità si ha quando si attiva l'insegnamento alternativo a quello confessionale: cosa che non dipende da noi, ma dal mondo laico, che dovrebbe premere per questo: visto che la gran parte degli uomini è influenzata dalla religione nelle scelte politiche, sociali, economiche (conflitto israelo palestinete, antisemitismo, integralismo islamico, guerra del Tibet, guerra indo pakistana...). Sono daccordo con te nel mettere ordine e serietà nella materia, senza privilegiare nessuno, ma non posso accettare il tuo ragionamento generale. Auguri di buon lavoro.

 Osvaldo Roman    - 23-06-2003
Caro Martino,
sei con ogni evidenza una persona che cerca e crede nel dialogo e che non ha verità preconfezionate da offrire, per questo rispondo molto volentieri alle tue osservazioni. Prima di risponderti voglio dirti alcune cose del mio profilo culturale così quando farò delle affermazioni non direttamente documentate tu possa ricorrere alle fonti prima di ritenerle inesatte. Non sono credente ma rispetto pienamente l?esistenza storica del Concordato. Mi sono impegnato dal 1984 per un decennio nel Comitato Scuola e Costituzione con l'obiettivo di realizzare una corretta applicazione del Concordato. A ciò credo di essere riuscito contribuendo tra l'altro alla presentazione e alla discussione presso la Corte Costituzionale di numerose istanze. Da esse è derivato un importante chiarimento delle modalità di uno svolgimento, compatibile con la Costituzione, dell'insegnamento Concordatario della religione cattolica che riassumo brevemente:
1) L'IRC è un insegnamento facoltativo, lo Stato è obbligato di offrirlo a chi se ne avvale senza che ciò determini alcuna discriminazione per chi non se ne avvale;
2)Chi non si avvale di tale insegnamento deve essere mantenuto in una situazione di "non obbligo". Innanzitutto non può esistere alcun obbligo di una materia alternativa. Come è noto tra le opzioni che oggi si offrono ai non avvalentesi c'é anche quella di lasciare la scuola che solo in determinate situazioni di età e di collocazione oraria può essere esercitata.

L'insegnamento concordatario prevede un profilo culturale ma non sono in grado di valutare se e quanto esso sia perseguito e raggiunto nelle realtà delle nostre scuole. Non mi risulta che le autorità ecclesiastiche abbiamo sino ad oggi, dopo quasi un ventennio di esperienze, effettuato un monitoraggio e formulato una valutazione al riguardo. Le continue critiche che i settori più intransigenti dell'integralismo confessionale rivolgono all'assenza di valori nella scuola pubblica possono essere interpretate come una valutazione negativa circa l'efficacia di tale insegnamento.
4)Ogni paese ha la sua specificità noi siamo diventati Nazione con qualche secolo di ritardo rispetto a quanto imperiosamente pretendeva il livello del nostro patrimonio culturale. Sai perfettamente di chi è la responsabilità di tale ritardo che abbiamo pagato e ancora paghiamo cosi duramente.

Vengo ora alle tue obiezioni e critiche.
La Chiesa in Italia ha accettato con molto ritardo la nostra unità nazionale e ha lasciato molto a malincuore il controllo sull'istruzione. Il Concordato fascista realizzò un primo e molto vergognoso compromesso, quello recepito nella Costituzione avrebbe dovuto perlomeno adeguarsi (cosa avvenuta solo nel 1984) al processo di democratizzazione vissuto dal paese e tradotto nella Costituzione repubblicana.
Non so se hai avuto modo di riflettere sulla reale portata dell'articolo 4 comma 3 della legge in questione ma personalmente ritengo che con questa legge le curie locali possono stabilire chi potrà insegnare matematica o italiano o essere maestro elementare senza effettuare un regolare concorso. Io questa la chiamo "schifezza". Esamina bene il dispositivo e vedrai che l'equiparazione del nuovo concorso agli altri concorsi e del nuovo ruolo agli altri ruoli come presupposto per giustificare il passaggio da un ruolo all'altro non regge assolutamente. Perché anche trascurando la fase transitoria del concorso anche quello a regime non può essere considerato un reale concorso il cui superamento può portare indirettamente a coprire qualsiasi tipo di cattedra(ovviamente con i dovuti requisiti). Non può essere considerato un concorso perché ci si entra con l'idoneità discrezionale ( ma sarebbe lo stesso con una idoneità concorsuale!)e perché se ne esce con un elenco e non con una graduatoria! Cioè ancora con una nomina discrezionale.Veda caro Martino quando parlo di schifezze mi riferisco a queste cose non al valore dell?insegnamento religioso concordatario che rispetto anche se non condivido!
Lei sa che con questo marchingegno ogni Curia locale può far passare tranquillamente nei ruoli dello Stato (in altri insegnamenti), un numero praticamente illimitato di insegnanti ? Le sembra rispettoso dell?articolo 3 della Costituzione o della laicità dello Stato?

Non ho mai fatto affermazioni ingiuriose contro gli insegnanti di religione cattolica anche perché rispetto il Concordato e vorrei solo che fosse lealmente applicato.
Ho sottolineato come di siffatto ruolo non si osò parlarne ai tempi di Craxi ! Inoltre non mi permetto nemmeno di pensare a tali volgarità perché conosco molti insegnanti di RC e rispetto il loro impegno professionale e di fede!
Come vedi per non rispondere al problema reale che pongo mi accusi di comportamenti inesistenti!
Stai attento anche la destra in aula al Senato ha fatto una cosa analoga: grandi paroloni sul valore del cattolicesimo, che non era peraltro in discussione, e silenzio sulle basse operazioni di potere.

Io non discuto il potere concordatario di revocare l?idoneità. Ritengo invece illegittimo anzi incostituzionale che lo Stato licenzi un proprio dipendente con la motivazione di una autorità confessionale esterna. Ecco un altro valido motivo per cui non si sarebbe dovuto parlare di ruolo statale ma di un incarico a tempo indeterminato(come condizione giuridica ed e economica di fatto equivalente al ruolo che non esiste più ma che si vuole citare perché in realtà quello che interessa è l?organico preesistente alle scelte!) che a certe condizioni (revoca dell?idoneità) può non essere riproposto dalle autorità competenti!
Per quanto riguarda l'esistenza di una idoneità curiale tutto bene se influisce su un insegnamento concordatario .
La situazione é molto diversa se determina la possibilità ( con la revoca o con il soprannumero) di accesso ad altri ruoli statali, non ti pare?
L'idoneità concordataria non prevede un approccio concorsuale che sarebbe comunque del tutto improponibile e incompatibile con un regime di revoca per violazione al codice canonico.
Non ti sembra un capolavoro di ipocrisia che i soprannumerari non possano essere prioritariamente sistemati nel residuo 30 % di posti a livello provinciale) Non la vuoi chiamare schifezza?
Torniamo all'insegnamento alternativo! Ho già detto sullo stato di non obbligo.
L?unica alternativa per una tale ipotesi é il superamento dell?attuale insegnamento concordatario.
In tale quadro un insegnamento di storia delle religioni rigorosamente non confessionale potrebbe essere uno degli insegnamenti che la scuola pubblica offre a tutti i suoi studenti.

Ti ringrazio per l'attenzione e per i rilievi critici che mi hanno ancora una volta costretto a fare i conti con la mia esperienza e con gli insegnamenti che fino ad oggi ne saputo trarre.

Cordiali saluti