Decreto 104 sulla scuola
Conbs - 18-09-2013
RIFLESSIONI SUL NUOVO DECRETO

L'analisi del D.L. 104 pubblicato in G.U. indubbiamente obbligherà a tirare le somme sui moltissimi mesi di mobilitazione, sulle rispettive capacità e possibilità di influire su Governo e Parlamento, sul fatto che la proposta "magica" di un emendamento possa davvero scalfire dei decreti emergenziali emanati da governi "a termine" e traballanti.

Rileviamo piuttosto che l'annuncio ripetuto per giorni dell'abrogazione del transito obbligatorio nel ruolo Ata ha il sapore di una funambolica beffa da parte di governi che continuano a maltrattare la Scuola italiana, affidandola alle presunte competenze di persone che occupano ruoli senza una vera preparazione specifica.

Nei fatti, abrogati i commi della S.R. 2012, resta in vigore la L.111/2011 (di Gelmini e Brunetta), che prospetta il transito volontario nel ruolo ATA o in alternativa impone la mobilità intercompartimentale quale sbocco residuale obbligato.


NOVITA' RISPETTO AL DECRETO GELMINI

Questa mobilità intercompartimentale viene adesso ristretta all'ambito provinciale e in deroga ai bilanci dei vari Enti: ciò significa che questi potranno pareggiare i propri organici, deficitari a causa del blocco delle assunzioni.

Ma verso quali livelli di carriera condurrebbe tale mobilità e con quali speranze di successo/stabilità nel tempo per le persone interessate? Cosa accadrebbe poi degli inidonei numericamente in eccesso rispetto alle disponibilità di posti?

E quali prospettive avrebbero quei docenti che usufruiscono della L.104 (per se stessi o per parenti) e che hanno diritto all'inamovibilità o, in alternativa, a scegliere la sede viciniore?

Del resto queste preoccupazioni risalgono a vecchia data. Invece la "novità" più significativa del decreto risiede nell'indicazione che gli attuali docenti permanentemente inidonei saranno sottoposti a nuova visita e che a questa sarà presente un "membro Miur".

Al riguardo le perplessità sono molteplici: da chi e fra chi sarà scelto costui? con quali competenze? e con quali funzioni e prerogative parteciperà alla Commissione MEDICA? Non dimentichiamo che sono pochissimi i dipendenti Miur esperti di Disagio e Malattie professionali e che negli ultimissimi corsi di formazione sulla Sicurezza tali temi spesso non sono stati nemmeno nominati.

Inoltre si pone il problema della riservatezza delle diagnosi (legata al segreto professionale dei medici componenti le Commissioni) e non si capisce come il "membro Miur" possa affiancarle (a titolo consultivo? per pareri sul funzionamento delle varie mansioni?) senza presenziare ed accedere ai dati sensibili.

Oltre a ciò suscita perplessità il fatto che chi opta per il ruolo Ata possa sottrarsi alle visite in questione: molti referti di inidoneità non sono sufficientemente chiari circa una valida destinabilità verso i compiti amministrativi.

Inoltre nel decreto non si parla delle inidoneità temporanee e forse questo è l'unico punto positivo, che lascia aperto almeno uno spiraglio come via di fuga alle malattie professionali -riconosciute e non- dei docenti.


LO STRUMENTO DISPENSA

Altra perplessità riguarda la possibilità di dispensa.

Le Commissioni così composte saranno autorizzate a concedere l'inidoneità "permanente assoluta" (secondo la dicitura del DPR 171/2011 ufficialmente accettata per la dispensa) o si assisterà al balletto di verbali "fantasiosi" e impossibili da interpretarsi, con dannosi, estenuanti rimpalli tra UST, CMV e INPS?

Ma c'è di più: qualunque mobilità professionale ci porterà a non essere più "in aggiunta" all'organico ma inquadrati a tutti gli effetti nel personale. Vediamo dunque come si renda urgente e primario affrontare il problema sfoltendo il settore, con l'avvio di un primo turno di dispense per anziani ed invalidi, che di per sé tolgono in partenza ogni credibilità e legittimità a queste discutibili operazioni di mobilità.

Poniamo anche all'attenzione il fatto che tornando indietro alla normativa 2011 si riattualizzano le disposizioni sulla dispensa, tralasciate dalle norme più recenti: nel decreto attuativo della L.111/2011 (D.M. 79/2011 *) la dispensa veniva recuperata dal CCNI 2008 ** tuttora in vigore ed indicata quale opzione per quanti non possono adeguarsi né alla mobilità interna (ruoli AA e AT) né a quella intercompartimentale.

E' lecito domandarsi se l'opzione dispensa è ancora attuale o se potrebbe essere citata incontrovertibilmente in un futuro decreto attuativo.


UNA FALSA SOLUZIONE

Ciò detto ci sembra che il provvedimento abbia come unica motivazione la possibilità di sbloccare le immissioni in ruolo degli AA e AT -già sollecitate dal Consiglio europeo - ed esaudisca con banali giochi verbali la "richiesta di abrogazione dei commi della S.R.", ma di fatto evidenzi l'impotenza politica a farsi carico del problema della inidoneità nella docenza.

Al contrario il MIUR dovrebbe indicare una buona volta come intende gestire il problema delle malattie professionali -riconosciute e non - del personale docente, così come accade in altri Comparti: Sanità, Forze armate ecc. Non è più possibile che lo Stato finga di non vedere che il problema è strutturale ed in crescita numerica (quand'anche silenziato) e che quindi non va superficialmente "risolto" con leggi finanziarie ma va affrontato con provvedimenti specifici: se non risultasse possibile adesso per motivi economici, si potrebbe congelare la questione per 12 o 24 mesi, in attesa della ripresa economica o di una maggiore armonizzazione europea della materia istruzione.

Il Conbs ha già formulato varie ipotesi per una più efficiente fruizione dei servizi resi dai docenti utilizzati e mette la propria "esperienza sul campo" a disposizione di Ministero e OO.SS.

Nel contempo chiede che gli argomenti fin qui illustrati vengano affrontati negli imminenti incontri Miur - Sindacati e si ponga fine, con ogni strumento normativo possibile, alla liquidazione antistorica dei docenti inidonei, che si tenta senza riflessione alcuna da ben 11 anni.


I docenti utilizzati in altri compiti aderenti al Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici

* [Art. 2 - Comma 2: Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda:

[....] b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute. ]

** [Art.4.4 Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda.


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