breve di cronaca
Il Tribunale di Cosenza condanna nuovamente dirigente scolastico I.C. di Castrolibero
Sindacato Sab - 03-07-2012
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, con dispositivo prot. n. 6478/11del 2/7/2012, accoglie il reclamo proposto dall'assistente amministrativo F.P. di Cosenza, rappresentata e difesa nei vari gradi di giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L'Avena del foro di Castrovillari, contro il provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castrolibero, condannato anche al pagamento di 1.000,00 euro, per avere rifiutata la domanda di pensionamento di F.P. adducendo a motivazione dell'esistenza, non veritiera, di procedimento disciplinare in corso quando, il medesimo, si era già concluso da oltre tre anni.
Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola che ha patrocinato tutto il contenzioso, esprime grande soddisfazione per quanto deciso dai Giudici che hanno reso giustizia a F.P. la quale, maturati i requisiti per essere posta in quiescenza, si vedeva negare il diritto dal dirigente scolastico con motivazione tendente solo a ritardare ed ostacolare le legittime aspettative di chi, dopo 40 anni di onorevole servizio reso allo Stato, aveva richiesto il collocamento a riposo.
Nel merito, F.P. chiedeva di essere collocata in pensione dall'1/9/2011 presentando regolare domanda nei termini, il dirigente scolastico negava la richiesta perché, a suo personale parere, esisteva un procedimento disciplinare in corso che si era invece concluso l'11/8/2008, con la sanzione di una multa, poi annullata dallo stesso Tribunale di Cosenza, per cui doveva applicarsi l'art. 3 comma 2 del D.M. n. 90/2010.
Il D.M. citato sancisce: "Per l'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l'emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto. Entro 30 gg dalla scadenza del termine dell'11 febbraio 2011, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento".
Dalla lettura di tale norma, per il Tribunale emerge che il rifiuto o il ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni, presuppone l'esistenza di un procedimento disciplinare laddove nel caso di specie, al momento della domanda di dimissioni, il procedimento disciplinare si era già concluso l'11/8/2008 e la sanzione era stata impugnata davanti al Giudice del Lavoro di Cosenza. Inoltre, quanto al periculum in mora, va osservato che F.P. atteso l'illegittimo diniego di collocamento a riposo, è costretta a continuare a prestare attività contro la sua volontà. Ciò determina una violazione del diritto alla realizzazione della propria personalità e una limitazione in ordine alla disponibilità del proprio tempo e dell'organizzazione della propria vita, lesioni che non possono essere risarciti per equivalente.
Il reclamo va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente a essere collocata a riposo con decorrenza 1/9/2011 con la condanna, ai convenuti, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 1.000,00 euro.
Resta il rammarico, per il SAB dell'assenza in merito degli organi gerarchici superiori, in particolare la direzione scolastica regionale della Calabria che, investita per tempo, non è mai intervenuta nel merito se non per fare aumentare il contenzioso e far pagare ancora ai cittadini spese che andrebbero addebitate ai dirigenti subalterni.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario generale SAB

  discussione chiusa  condividi pdf