breve di cronaca
Equipollenze complicate
C.A.P.D.I. - 11-04-2011
Il 5 aprile 2011 il Senato della Repubblica ha sancito l' Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, mantenendo il testo approvato alla Camera nel maggio 2010.
Dopo più di 5 anni di discussioni, modifiche e rimpalli tra Camera e Senato, rimane aperto il problema di definire per legge un preciso profilo professionale del laureato in scienze motorie e quali sbocchi lavorativi. Su questo, da subito, ritorniamo alla carica presso le forze politiche nazionali! Nei prossimi giorni approfondiremo la questione


Senato della Repubblica
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 533 del 05/04/2011

DISEGNO DI LEGGE

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (572-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:

a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;

b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;

c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.



Venezia-Mestre 10 Aprile 2011
Flavio Cucco
Presidente Capdi & LSM




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