breve di cronaca
Uffici inadempienti
Sindacato SAB - 16-11-2010
i>Annullato trasferimento d'ufficio a docente che si era vista sottrarre le ore di Dattilografia e Stenografia per assegnarle invece ad Informatica nel biennio riformato delle scuole superiori senza avere prima unificato le graduatorie d'istituto.

A seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti applicativi della riforma delle scuole superiori ed alla revisione degli assetti ordinamentali e delle classi di concorso confluite, a partire dal primo anno, in altre e/o nuove classi di concorso, il MIUR, con nota n. 1348 del 21/4/2010 emanava disposizioni applicative per la predisposizione degli organici di diritto per l'a.s. 2010/11 ed in particolare, raccomandava i dirigenti scolastici e gli ATP (ex Provveditorati agli Studi) sugli adempimenti propedeutici al fine di individuare correttamente i docenti perdenti posto di quelle discipline che confluivano in nuove materie e/o classi di concorso.
In particolare, ad esempio, per gli istituti tecnici commerciali ex Ragioneria, nell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" gli insegnamenti obbligatori di Informatica classe A042, Dattilografia e Stenografia classe A075 e Trattamento Testi classe A076, nella 1^ classe confluiscono tutti in Informatica, classe A042.
La nota ministeriale citata obbligava i dirigenti scolastici, in presenza di pił titolari delle predette materie, a formulare, in seguito a contrazione di posti, ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari da trasferire, distinte graduatorie d'istituto delle classi ritenute "atipiche" per dopo incrociare le predette graduatorie in un'unica graduatoria tendente a salvaguardare la titolaritą dei docenti e la continuitą didattica.
Una volta formulata la graduatoria unica delle classi atipiche sarą riconosciuta la precedenza a chi, rispetto ai posti in organico, occupa le prime posizioni della predetta graduatoria, a prescindere dalla materia di titolaritą; chi non trova posto, invece, viene individuato perdente posto e sottoposto a trasferimento a domanda o d'ufficio.
Nel merito, in una scuola superiore dell'hinterland di Cosenza, il dirigente scolastico non aveva adempiuto ai passaggi di cui sopra ed aveva assegnato direttamente, nelle prime classi, le ore di Dattilografia e Stenografia classe A075 ad Informatica classe A042, senza incrociare le graduatorie e verificare chi, meglio graduato, avesse diritto alla conservazione del posto.
Il mancato rispetto della disposizione ministeriale citata, portava al trasferimento d'ufficio della prof.ssa S. F. di Cosenza, titolare di Dattilografia e Stenografia che, pur vantando punteggio maggiore rispetto a tutti gli altri docenti titolari delle predette classi atipiche, veniva trasferita d'ufficio per la non unificazione delle predette graduatorie.
Contro tale modo di operare insorgeva la prof.ssa che, tramite il segretario generale del SAB prof. Francesco Sola, esperiva c/o l'ATP di Cosenza tentativo di conciliazione conclusosi positivamente per la prof.ssa S.F.; in particolare, in fase conciliativa il rappresentante del SAB evidenziava che, a seguito della nota MIUR citata, il dirigente scolastico, prima di individuare il perdente posto, avrebbe dovuto unificare le graduatorie di Informatica e Dattilografia e, visto che la docente S.F. aveva un punteggio superiore rispetto a quello del docente di Informatica, era quest'ultimo a perdere il posto e non viceversa.
Il rappresentante dell'amministrazione, riconosceva quanto evidenziato dal SAB e per gli effetti conciliativi positivi, alla prof.ssa S.F. veniva ripristinata la titolaritą nella predetta scuola, previo annullamento del trasferimento d'ufficio gią disposto.


F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
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