Sulla qualità dell'integrazione scolastica
F.I.S.H. - 23-07-2002
Alla Dott.ssa Letizia Moratti
Ministro dell’Istruzione

Dir. Gen. Pasquale Capo
Capo Dipartimento per la Qualità dell’Istruzione del MIUR

Dir. Gen. Silvio Criscuoli
Pres. Osservatorio per l’Integrazione Scolastica del MIUR

Dott. Antonio Zucaro
Direttore Generale del Personale del MIUR

Dott.ssa Silvana Riccio
Dir. Gen. Per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio del MIUR

Dott. Giuseppe Cosentino
Dir. Gen. Per la Formazione del Personale del MIUR

Dott. Paolo Norcia
Vicedirettore Generale del Personale del MIUR

Dott. Francesco Pagliuso
C/o Dir. Gen. Del Personale del MIUR

Sindacato Scuola Nazionale CGIL

Sindacato Scuola Nazionale CISL

Sindacato Nazionale Scuola UIL

Associazione Nazionale Presidi

A.N.D.I.S.

A.R.A.N.

Dott. Giovanni Trainito
Presidente dell’I.N.V.A.L.S.I.



Oggetto: Attuazione del CCNL sulla dirigenza scolastica di cui alla C.M. n. 71 del 18 giugno 2002 e qualità dell’integrazione degli alunni in situazione di handicap


Questa Federazione e le Associazioni aderenti hanno preso atto con piacere del CCNL di cui all’oggetto.
In merito all’attuazione dello stesso si permettono sottoporre alla attenzione delle SS.LL. in indirizzo, un aspetto importante concernente gli indicatori che daranno origine alle voci della retribuzione di “posizione” e soprattutto di “risultato”.


Trattasi della qualità dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
Tale processo, ormai generalizzato da decenni, è divenuto un elemento strutturale del sistema d’istruzione e, come tale, dovrà rientrare nei parametri di valutazione della qualità dello stesso.
Il Dirigente delle Istituzione Scolastiche autonome, in quanto tale, deve garantire risultati di qualità della propria istituzione scolastica che produrranno effetti crescenti sulla sua retribuzione in proporzione al crescere della qualità del servizio realizzato.

Non risulta però, allo stato attuale, che esistano ufficialmente indicatori di qualità dell’integrazione scolastica ai quali possa connettersi un risultato di qualità del servizio reso dalle singole istituzioni scolastiche, tali da produrre effetti anche sulla retribuzione dei dirigenti scolastici.
E’ necessario, quindi, che nell’adottare gli atti applicativi del CCNL in oggetto, si individuino alcuni indicatori di qualità i cui livelli realizzati producano effetti anche sulla remunerazione variabile dei dirigenti scolastici.
Sembra, infatti, non conforme a criteri di giustizia stipendiale che, a parità di tutte le altre condizioni, un dirigente scolastico che si sia impegnato per realizzare un ottimo livello di qualità dell’integrazione nella propria istituzione scolastica, venga valutato, e quindi retribuito, allo stesso modo di un collega che non ha speso altrettante energie programmatorie, di contatti con i vari uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica, con gli Enti Locali, con le Asl e le altre realtà territoriali, e con le Associazioni di disabili e loro familiari, nella logica dei servizi territoriali in rete ai sensi del D.P.R. n. 275/99 e della L. n. 328/00.
Questa Federazione confida nell’accoglimento della propria richiesta e fa presente che alcune Associazioni federate sono già impegnate nella ricerca e nell’individuazione di alcuni indicatori di qualità a livello strutturale, di processo, e di esito.
Si confronti in proposito il volume, curato dall’Associazione Italiana Persone Down, di P. Gherardini e S. Nocera “L’integrazione scolastica delle persone Down” ed. Erickson 2000.
Questa Federazione inoltre al termine di un convegno svoltosi a Roma il 21 marzo 2002 sulla qualità dell’integrazione scolastica, nell’ambito della manifestazione Handylab (i cui atti si possono rinvenire sul sito www.edscuola.it), ha presentato un ipotesi di documento sugli indicatori di qualità relativi allo svolgimento di un corretto anno scolastico, con riguardo all’integrazione scolastica. Si allega tale documento quale dimostrazione dell’interesse della FISH per questa tematica come possibile contributo iniziale all’elaborazione di indicatori ufficiali di qualità da parte delle SS.LL. in indirizzo.
Sperando di aver offerto, come sempre, un contributo utile al miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica in Italia, si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro e si porgono distinti saluti.

Roma, 23 luglio 2002

Il Vicepresidente Fish
Salvatore Nocera

F.I.S.H.
FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP
C/O FAIP - VIA GIUSEPPE CERBARA, 20 - 00147 ROMA
TELEFONO 06/51605175 FAX 06/5130517


Allegato


IPOTESI DI INTESA STATO-REGIONI PER LA QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

(Documento della F I S H presentato al convegno “Handylab del 21/3/02 ed al convegno europeo del C N D del 14/6/02, ai quali però il MIUR è stato assente, pur avendo dato il patrocinio)

Lungo il corso dei trenta anni in cui è venutosi sviluppando e generalizzando il processo d’integrazione scolastica in Italia, si è ormai consolidato un sistema normativo, rafforzato anche da diverse Sentenze delle supreme Magistrature, che , ove rispettato, offre serie garanzie di qualità.
Come “indicatori strutturali di qualità “ si possono evidenziare, fra gli altri, i seguenti:
- Istituzione, possibilmente con legge regionale, di un Osservatorio regionale sull’integrazione scolastica, costituito da due organi collegiali, uno politico e l’altro tecnico. Quello politico dovrebbe essere composto dal presidente della Giunta regionale, dal Direttore scolastico regionale e dagli Assessori competenti (istruzione, servizi sociali, sanità, formazione professionale etc). Quello tecnico dovrebbe essere composto da Dirigenti di queste ed altre amministrazioni, nonché da esperti delle associazioni di disabili e loro familiari maggiormente rappresentative per l’impegno svolto sul territorio.
- Esistenza di centri di documentazione didattica, risorse e consulenza sull’integrazione scolastica, , realizzati da reti di scuole, anche sotto l’iniziale promozione di Uffici dei CSA. Tali centri potrebbero essere finanziati dai fondi di cui alla L.n. 69/2000.
- Presenza di un buon accordo di programma fra Enti locali-scuola-ASL, con la chiara ripartizione delle competenze istituzionali rispettive, sulla base delle leggi nazionali e regionali, e la quantificazione e temporalizzazione dei rispettivi flussi finanziari, commisurati al numero di alunni con handicap da integrare in un certo territorio per un certo periodo.
- Istituzione di corsi di educazione permanente per adulti, al fine di consentire agli alunni maggiorenni (handicappati e non) di adempiere l’obbligo scolastico in corsi diversi da quelli del mattino (Sentenza Corte costituzionale n. 226/01), assicurando la fruizione di tutti i diritti garantiti per l’integrazione scolastica ( Sentenza Corte costituzionale n. 215/87).
- Previsione, della Carta dei servizi e nel POF delle singole istituzioni scolastiche autonome, delle modalità di accoglienza degli alunni con handicap con riguardo alle problematiche conseguenti alle diverse specifiche minorazioni.
- Iscrizione corredata di diagnosi funzionale con la previsione delle potenzialità da sviluppare, in continuità educativa, qualora si tratti di un ciclo scolastico successivo alla scuola materna.
- Richiesta del Dirigente scolastico agli uffici scolastici periferici per la nomina di insegnanti specializzati per le attività di sostegno all’integrazione in deroga (L.n. 448/01 art 22 e D.I. n. 331/98 art 41 e 45), nonché richiesta di riduzione a 20 del numero di alunni per classe, corredata dal progetto dettagliato predisposto (D.I. n. 141/99) dal Consiglio di classe (se l’alunno è già frequentante nella scuola) o dal Gruppo di lavoro d’istituto, in collaborazione con la famiglia e gli operatori sociosanitari di territorio, di cui all’art 15, comma 2, L.n. 104/92 (se trattasi di prima iscrizione).
- A partire dal 1° Agosto 2002 nomina diretta del Dirigente scolastico di insegnanti per le attività di sostegno e riduzione del numero di alunni per classe per sopravvenute esigenze (L.n. 333/01 art 3 e L.n. 448/01 art 22).
- Assegnazione di un insegnante specializzato in grado di rispondere in concreto ai bisogni educativi di quel determinato alunno con handicap ( Sentenza Consiglio di Stato n. 245/01).
- Richiesta del Dirigente scolastico ai Comuni (se scuola materna, elementare, media), alle Province (se trattasi di scuole superiori) di assistenti educativi per l’autonomia e la comunicazione (L.n. 104/92,art 13 comma3 e Dlgs n. 112/98, art 139).
- Calendarizzazione con l’unità multidisciplinare del Distretto socio-sanitario per la tempestiva formulazione del profilo dinamico funzionale, del PEI e delle verifiche in itinere.
- Individuazione da parte del Collegio dei Docenti della classe e del Consiglio di classe più adatto per quel determinato alunno con handicap.
- Deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto circa l’acquisto di ausilii e sussidi, anche tecnologici, necessari per ciascun alunno con handicap.
- Predisposizione del Dirigente scolastico dell’ordine di servizio ai Collaboratori scolastici per l’assistenza materiale ed igienica agli alunni con handicap ( Note ministeriali- dir gen per l’organizzazione dei servizi nel territorio – del 17/9/01 e del 30/11/01 ), con la calendarizzazione dei corsi di formazione, ove necessari.
- Calendarizzazione di corsi di aggiornamento per i Consigli di classe che accolgono alunni con handicap, da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni.
- Accordi con reti di scuole per l’utilizzazione di “centri di documentazione e consulenza pedagogica”, necessari per la documentazione del percorso d’integrazione o l’utilizzo della documentazione preesistente sul territorio, nonché del “comodato gratuito” di materiali, ausili e sussidi, oltre che di reciproche consulenze, anche a favore delle famiglie.

Gli “ Indicatori di qualità di Processo” possono così sintetizzarsi:
- Iniziale attività mediativa degli insegnanti di classe nei confronti degli alunni perché sappiano correttamente accogliere il compagno con handicap ed instaurare un corretto rapporto relazionale cameratesco, né distaccato, né sdolcinato.
- Verifiche frequenti del progetto didattico in itinere, specie se sperimentale (D.I. n. 331/98 art 43).
- Oculata predisposizione di prove “equipollenti” (quando utili, L.n. 104/92, art 16 comma 3) o “differenziate” (quando necessarie, O.M. n. 65/98 art 10 comma 11 recepiti nelle successive OO.MM., da ultimo O.M. n. 90/01).
- Svolgimento di “GLH operativi” con la partecipazione dei genitori dell’alunno ed eventualmente anche dell’esperto che segue l’alunno per incarico della famiglia, fuori della scuola.
- Nei casi di alunni con handicap in situazione di particolare gravità, predisposizione e realizzazione di un percorso educativo e didattico molto articolato, anche con partecipazione a laboratori, a classi aperte ed attività parascolastiche, purché previste dal PEI, fermo restando il rapporto stretto con la classe di appartenenza e coi compagni.
- Programmazione accurata della partecipazione dell’alunno con handicap alle gite scolastiche, accompagnato non necessariamente dall’insegnante per il sostegno, ma da un qualunque membro della comunità scolastica (C.M. n. 291/92, confermata dalle successive circolari) e, nelle classi superiori, possibilmente da un compagno maggiorenne.
Realizzazione, nella scuola media, di orientamento dell’alunno con handicap, assieme ai compagni, per le scelte successive.
- Nelle scuole superiori, svolgimento di percorsi “integrati” fra istruzione, formazione professionale e stages prelavorativi.

Gli indicatori di risultato di qualità si possono indicare come segue:
- Valutazione ancorata al PEI (L.n. 104/02 art 12 comma 5) ed al progetto didattico (L.n. 104/92 art 13, comma 1, lett. “a” ), che può anche prevedere la riduzione e semplificazione di contenuti disciplinari (L.n. 104/92 art 16,comma 1).
- Rilascio dei titoli legali di studio, ove ritenuto dal Consiglio di Classe, eventualmente a maggioranza o, in caso di parità, col voto determinante del Dirigente scolastico o del suo delegato.
- Valutazione non limitata agli apprendimenti disciplinari, ma anche a competenze e capacità, oltre che alle altre finalità dell’integrazione scolastica, quali “la crescita in autonomia sotto il profilo della comunicazione, della socializzazione e dello scambio relazionale” (L.n.104/92 art 12, comma 3).
- Rilascio di un articolato “attestato, concernente i crediti formativi maturati, quando non sia possibile il rilascio del titolo legale di studio ( C M n. 125/01)
- Iscrizione alla scuola superiore, anche se sprovvisto di diploma di licenza media, al solo fine dell’adempimento dell’obbligo scolastico e del successivo obbligo formativo (O.M. n. 90/01 art 12, comma 11, ed art 14, comma 5 ).
- Valutazione della qualità del servizio scolastico, che tenga conto del livello della qualità raggiunta dell’integrazione scolastica in quell’anno in quella scuola. La valutazione deve essere effettuata:
- dagli stessi operatori scolastici, in Consiglio di Classe ed in Collegio dei Docenti;
- dalle famiglie degli alunni;
- da soggetti esterni, tenendo conto di tutti gli indicatori di qualità sopra enumerati (L.n. 104/92 art. 12, comma 6 e dPR n. 275/99).
- valutazione circa l’attuazione dell’accordo di programma, effettuata dal Consiglio comunale alla fine delle lezioni ed in vista del prossimo anno scolastico, con eventuali modifiche all’accordo medesimo L.n. 142/90, art 27).
- valutazione dell’attuazione del ”Piano di zona, di cui all’art 19 L.n. 328/00, nel cui ambito si colloca l’accordo di programma per l’integrazione scolastica e dei “progetti individuali globali di vita” delle persone con handicap, di cui all’art 14 L.n. 328/00.
- valutazione del corretto funzionamento del servizio sanitario nazionale da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto ( decreto legislativo n. 229/99, comma 3 quater lett. “c” e comma 4) e da parte della Conferenza dei Sindaci della provincia (dlgs n. 229/99 art 3, comma 2 sexies).


Per un maggior approfondimento dei temi trattati, cfr S.Nocera “La nuova cittadinanza” Ed. SEI 1995; P Gherardini e S.Nocera “L’integrazione delle persone Down” Ed. Erickson 2000; S. Nocera “Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia” Ed. Erickson 2001; S. Nocera “La legge di riforma dei servizi sociali, L.n. 328/2000” Ed. Centro Servizi “Il Melograno di Larino, FIVol,MoVI 2001.



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