F.I.S.H.
FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP
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Allegato
IPOTESI DI INTESA STATO-REGIONI PER LA QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
(Documento della F I S H presentato al convegno “Handylab del 21/3/02 ed al convegno europeo del C N D del 14/6/02, ai quali però il MIUR è stato assente, pur avendo dato il patrocinio)
Lungo il corso dei trenta anni in cui è venutosi sviluppando e generalizzando il processo d’integrazione scolastica in Italia, si è ormai consolidato un sistema normativo, rafforzato anche da diverse Sentenze delle supreme Magistrature, che , ove rispettato, offre serie garanzie di qualità.
Come “indicatori strutturali di qualità “ si possono evidenziare, fra gli altri, i seguenti:
- Istituzione, possibilmente con legge regionale, di un Osservatorio regionale sull’integrazione scolastica, costituito da due organi collegiali, uno politico e l’altro tecnico. Quello politico dovrebbe essere composto dal presidente della Giunta regionale, dal Direttore scolastico regionale e dagli Assessori competenti (istruzione, servizi sociali, sanità, formazione professionale etc). Quello tecnico dovrebbe essere composto da Dirigenti di queste ed altre amministrazioni, nonché da esperti delle associazioni di disabili e loro familiari maggiormente rappresentative per l’impegno svolto sul territorio.
- Esistenza di centri di documentazione didattica, risorse e consulenza sull’integrazione scolastica, , realizzati da reti di scuole, anche sotto l’iniziale promozione di Uffici dei CSA. Tali centri potrebbero essere finanziati dai fondi di cui alla L.n. 69/2000.
- Presenza di un buon accordo di programma fra Enti locali-scuola-ASL, con la chiara ripartizione delle competenze istituzionali rispettive, sulla base delle leggi nazionali e regionali, e la quantificazione e temporalizzazione dei rispettivi flussi finanziari, commisurati al numero di alunni con handicap da integrare in un certo territorio per un certo periodo.
- Istituzione di corsi di educazione permanente per adulti, al fine di consentire agli alunni maggiorenni (handicappati e non) di adempiere l’obbligo scolastico in corsi diversi da quelli del mattino (Sentenza Corte costituzionale n. 226/01), assicurando la fruizione di tutti i diritti garantiti per l’integrazione scolastica ( Sentenza Corte costituzionale n. 215/87).
- Previsione, della Carta dei servizi e nel POF delle singole istituzioni scolastiche autonome, delle modalità di accoglienza degli alunni con handicap con riguardo alle problematiche conseguenti alle diverse specifiche minorazioni.
- Iscrizione corredata di diagnosi funzionale con la previsione delle potenzialità da sviluppare, in continuità educativa, qualora si tratti di un ciclo scolastico successivo alla scuola materna.
- Richiesta del Dirigente scolastico agli uffici scolastici periferici per la nomina di insegnanti specializzati per le attività di sostegno all’integrazione in deroga (L.n. 448/01 art 22 e D.I. n. 331/98 art 41 e 45), nonché richiesta di riduzione a 20 del numero di alunni per classe, corredata dal progetto dettagliato predisposto (D.I. n. 141/99) dal Consiglio di classe (se l’alunno è già frequentante nella scuola) o dal Gruppo di lavoro d’istituto, in collaborazione con la famiglia e gli operatori sociosanitari di territorio, di cui all’art 15, comma 2, L.n. 104/92 (se trattasi di prima iscrizione).
- A partire dal 1° Agosto 2002 nomina diretta del Dirigente scolastico di insegnanti per le attività di sostegno e riduzione del numero di alunni per classe per sopravvenute esigenze (L.n. 333/01 art 3 e L.n. 448/01 art 22).
- Assegnazione di un insegnante specializzato in grado di rispondere in concreto ai bisogni educativi di quel determinato alunno con handicap ( Sentenza Consiglio di Stato n. 245/01).
- Richiesta del Dirigente scolastico ai Comuni (se scuola materna, elementare, media), alle Province (se trattasi di scuole superiori) di assistenti educativi per l’autonomia e la comunicazione (L.n. 104/92,art 13 comma3 e Dlgs n. 112/98, art 139).
- Calendarizzazione con l’unità multidisciplinare del Distretto socio-sanitario per la tempestiva formulazione del profilo dinamico funzionale, del PEI e delle verifiche in itinere.
- Individuazione da parte del Collegio dei Docenti della classe e del Consiglio di classe più adatto per quel determinato alunno con handicap.
- Deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto circa l’acquisto di ausilii e sussidi, anche tecnologici, necessari per ciascun alunno con handicap.
- Predisposizione del Dirigente scolastico dell’ordine di servizio ai Collaboratori scolastici per l’assistenza materiale ed igienica agli alunni con handicap ( Note ministeriali- dir gen per l’organizzazione dei servizi nel territorio – del 17/9/01 e del 30/11/01 ), con la calendarizzazione dei corsi di formazione, ove necessari.
- Calendarizzazione di corsi di aggiornamento per i Consigli di classe che accolgono alunni con handicap, da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni.
- Accordi con reti di scuole per l’utilizzazione di “centri di documentazione e consulenza pedagogica”, necessari per la documentazione del percorso d’integrazione o l’utilizzo della documentazione preesistente sul territorio, nonché del “comodato gratuito” di materiali, ausili e sussidi, oltre che di reciproche consulenze, anche a favore delle famiglie.
Gli “ Indicatori di qualità di Processo” possono così sintetizzarsi:
- Iniziale attività mediativa degli insegnanti di classe nei confronti degli alunni perché sappiano correttamente accogliere il compagno con handicap ed instaurare un corretto rapporto relazionale cameratesco, né distaccato, né sdolcinato.
- Verifiche frequenti del progetto didattico in itinere, specie se sperimentale (D.I. n. 331/98 art 43).
- Oculata predisposizione di prove “equipollenti” (quando utili, L.n. 104/92, art 16 comma 3) o “differenziate” (quando necessarie, O.M. n. 65/98 art 10 comma 11 recepiti nelle successive OO.MM., da ultimo O.M. n. 90/01).
- Svolgimento di “GLH operativi” con la partecipazione dei genitori dell’alunno ed eventualmente anche dell’esperto che segue l’alunno per incarico della famiglia, fuori della scuola.
- Nei casi di alunni con handicap in situazione di particolare gravità, predisposizione e realizzazione di un percorso educativo e didattico molto articolato, anche con partecipazione a laboratori, a classi aperte ed attività parascolastiche, purché previste dal PEI, fermo restando il rapporto stretto con la classe di appartenenza e coi compagni.
- Programmazione accurata della partecipazione dell’alunno con handicap alle gite scolastiche, accompagnato non necessariamente dall’insegnante per il sostegno, ma da un qualunque membro della comunità scolastica (C.M. n. 291/92, confermata dalle successive circolari) e, nelle classi superiori, possibilmente da un compagno maggiorenne.
Realizzazione, nella scuola media, di orientamento dell’alunno con handicap, assieme ai compagni, per le scelte successive.
- Nelle scuole superiori, svolgimento di percorsi “integrati” fra istruzione, formazione professionale e stages prelavorativi.
Gli indicatori di risultato di qualità si possono indicare come segue:
- Valutazione ancorata al PEI (L.n. 104/02 art 12 comma 5) ed al progetto didattico (L.n. 104/92 art 13, comma 1, lett. “a” ), che può anche prevedere la riduzione e semplificazione di contenuti disciplinari (L.n. 104/92 art 16,comma 1).
- Rilascio dei titoli legali di studio, ove ritenuto dal Consiglio di Classe, eventualmente a maggioranza o, in caso di parità, col voto determinante del Dirigente scolastico o del suo delegato.
- Valutazione non limitata agli apprendimenti disciplinari, ma anche a competenze e capacità, oltre che alle altre finalità dell’integrazione scolastica, quali “la crescita in autonomia sotto il profilo della comunicazione, della socializzazione e dello scambio relazionale” (L.n.104/92 art 12, comma 3).
- Rilascio di un articolato “attestato, concernente i crediti formativi maturati, quando non sia possibile il rilascio del titolo legale di studio ( C M n. 125/01)
- Iscrizione alla scuola superiore, anche se sprovvisto di diploma di licenza media, al solo fine dell’adempimento dell’obbligo scolastico e del successivo obbligo formativo (O.M. n. 90/01 art 12, comma 11, ed art 14, comma 5 ).
- Valutazione della qualità del servizio scolastico, che tenga conto del livello della qualità raggiunta dell’integrazione scolastica in quell’anno in quella scuola. La valutazione deve essere effettuata:
- dagli stessi operatori scolastici, in Consiglio di Classe ed in Collegio dei Docenti;
- dalle famiglie degli alunni;
- da soggetti esterni, tenendo conto di tutti gli indicatori di qualità sopra enumerati (L.n. 104/92 art. 12, comma 6 e dPR n. 275/99).
- valutazione circa l’attuazione dell’accordo di programma, effettuata dal Consiglio comunale alla fine delle lezioni ed in vista del prossimo anno scolastico, con eventuali modifiche all’accordo medesimo L.n. 142/90, art 27).
- valutazione dell’attuazione del ”Piano di zona, di cui all’art 19 L.n. 328/00, nel cui ambito si colloca l’accordo di programma per l’integrazione scolastica e dei “progetti individuali globali di vita” delle persone con handicap, di cui all’art 14 L.n. 328/00.
- valutazione del corretto funzionamento del servizio sanitario nazionale da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto ( decreto legislativo n. 229/99, comma 3 quater lett. “c” e comma 4) e da parte della Conferenza dei Sindaci della provincia (dlgs n. 229/99 art 3, comma 2 sexies).
Per un maggior approfondimento dei temi trattati, cfr S.Nocera “La nuova cittadinanza” Ed. SEI 1995; P Gherardini e S.Nocera “L’integrazione delle persone Down” Ed. Erickson 2000; S. Nocera “Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia” Ed. Erickson 2001; S. Nocera “La legge di riforma dei servizi sociali, L.n. 328/2000” Ed. Centro Servizi “Il Melograno di Larino, FIVol,MoVI 2001.