breve di cronaca
Organico delle scuole superiori
Sindacato Sab - 06-02-2007
Lì, 05/02/2007

Alla Stampa e TV -Loro Sedi-


Oggetto: C'è voluto il Tribunale di Castrovillari per far capire all'USP di Cosenza che i rilievi

mossi dal sindacato SAB erano giusti e che si doveva assicurare e salvaguardare la

continuità didattica sugli adeguamenti degli organici alle situazioni di fatto per come

previsto dal contratto nazionale sulla mobilità annuale.




Il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola nel formulare rilievi all'USP (ex Provveditorato agli Studi) di Cosenza in merito ai criteri assunti per la formulazione dell'organico delle scuole superiori per l'a.s. in corso evidenziava che, nell'adeguare l'organico di diritto alla situazione di fatto, non si era tenuto conto dell'art. 1 comma 2 del contratto nazionale decentrato che ha regolato la mobilità annuale del personale docente e non docente.

In particolare il SAB contestava all'USP che solo per alcuni docenti e non per tutti, era stato applicato il principio richiamato dalla norma contrattuale che prevede di assicurare la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

Nel merito, è sempre esistito un posto cattedra di Discipline Giuridiche ed Economiche, classe A019, tra le scuole superiori del comune di Spezzano Albanese, posto coperto da docente titolare; in organico di diritto, a seguito della perdita di una classe nella scuola di completamento, l'USP trasformava il posto cattedra nello stesso comune in posto cattedra esterno con completamento in altra scuola di altro comune -Castrovillari-.

A luglio, in fase di adeguamento di organico alla situazione di fatto, era ripristinata la classe mancante a Spezzano Albanese, per cui, ai sensi della norma contrattuale richiamata, il titolare doveva rientrare sul posto che si era riformato nello stesso comune; l'USP di Cosenza invece di assicurare il rientro e la continuità didattica al docente già titolare, assegnava tutte le ore a supplenza annuale.

Contro tale comportamento il SAB, in rappresentanza del docente, avanzava richiesta conciliativa che veniva ritenuta, dallo stesso USP, inammissibile, per cui, il titolare che non si era visto riconoscere l'assegnazione per continuità didattica c/o le predette scuole è stato costretto a ricorrere, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L'Avena del foro di Castrovillari, con procedura d'urgenza, al Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari.

Nell'udienza del 25/1/07 le parti in causa, il Ministero della P.I. rappresentato dall'USP di Cosenza, il docente ricorrente ed il supplente sottoscrivevano verbale di transazione della controversia per cui, il docente ricorrente veniva riconfermato sul posto cattedra tra le scuole di Spezzano Albanese dov'era già titolare, salvaguardando così la continuità didattica.

Il SAB non può che stigmatizzare il comportamento tenuto dall'USP che ha fatto instaurare un contenzioso durato oltre cinque mesi su una norma contrattuale che salvaguarda la continuità didattica soprattutto per gli alunni, per giungere poi alle stesse conclusioni già rilevate e proposte dal SAB che si ritiene soddisfatto ora delle determinazioni assunte davanti al Tribunale.

Prof. Francesco SOLA Segretario Generale SAB

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