Schema di delibera per contestare la funzione tutorale

Il collegio dei docenti del Circolo didattico / Istituto Comprensivo / Scuola Media Statale ....

Nella seduta del ..................................

con all’o.d.g.: individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale,

vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003

visto il D.Lgvo n. 59 del 23 gennaio 2004 concernente la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e scuola secondaria di I grado ed in particolare gli artt. 7, comma 5 e art. 10, comma 5 che attribuiscono ad un docente “in possesso di specifica formazione” compiti inerenti alla funzione docente

considerato

che per effetto dell’art. 117, comma 3 della Costituzione, l’autonomia scolastica è “fatta salva” e quindi deve essere rispettata anche dal legislatore ed a maggior ragione dal Governo;

che peraltro per effetto del D.P.R. n. 275/99 e segnatamente degli artt. 3, 4 e 5 e 6 tutti gli aspetti dell’attività didattica sono attribuiti all’autonomia delle istituzioni scolastiche e quindi sono di competenza degli organi collegiali della scuola;

che l’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 297/94 stabilisce: “il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto ... Esso esercita tale potere nel rispetto delle libertà d’insegnamento garantito a ciascun docente”;

che l’art. 395 del citato D.Lgs. n. 297/94 definisce la funzione docente in modo comprensivo di tutte le attività connesse con l’insegnamento

che peraltro ai sensi dell’art. 76 Costituzione il Governo può adottare decreti con forza di legge soltanto previa determinazione di principi e criteri direttivi e per un tempo determinato e per oggetti definiti.

che la legge di delega n. 53/2003 non ha conferito al Governo alcuna delega in materia di organizzazione dell’attività didattica e, tanto meno, per l’introduzione di specifiche figure professionali, confermando il potere del collegio dei docenti in materia didattica;

che pertanto il Governo con i suindicati artt. 7, comma 5 e 10, comma 5 ha previsto l’attribuzione di funzioni specifiche della funzione docente a “docenti in possesso di specifica formazione” senza avere alcuna delega in materia e con indebita interferenza in una materia riservata dalla Costituzione all’autonomia scolastica;

che peraltro la normativa  dei citati artt. 7, comma  5 e 10, comma 5, oltre ad essere illegittima, è anche contraddittoria perchè l’attribuzione di determinate funzioni insite nella funzione docente ad una specifica figura, peraltro non definita, di docente, contrasta con il principio della piena corresponsabilizzazione nell’attività didattica di tutti i docenti e con il ruolo degli organi collegiali e come tale è inapplicabile;

che, stante la palese contraddittorietà delle citate disposizioni del D. Lvo n. 59/04, come ha costantemente affermato la giurisprudenza della Corte Costituzionale, è necessario adottare l’interpretazione più coerente con i principi costituzionali e nel caso specifico con il principio della salvaguardia dell’autonomia scolastica e quindi del potere degli organi collegiali di deliberare in piena autonomia il funzionamento didattico della scuola;

che, contrariamente a quanto previsto nei citati art. 7, comma 5 e 10, comma 5, tutti i docenti devono essere corresponsabilizzati nell’attività esplicativa della funzione docente e nella scelta dei modelli organizzativi più opportuni, ferma restando in ogni caso la libertà di insegnamento di ciascun docente, e che comunque non è opportuno assegnare tali funzioni ad un singolo docente

tuttto ciò premesso e condiderato, il Collegio dei docenti

delibera

di non indicare alcun criterio per l’individuazione di un docente  al quale assegnare le funzioni previste dall’art. 7, comma 5 e 10, comma 5 e di affidare invece ai Consigli di classe, nella loro collegialità, ed a ciascun docente per quanto di competenza la progettazione e l’attuazione delle attività previste dall’art. 7, comma 5 o dall’ art. 10, comma 5 del citato D.Lvo n. 59/04.

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