Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (Testo
Unificato C. 4091 e abb.).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO
NUOVE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI
INSEGNANTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE
Art. 1.
(Funzione docente).
1. La funzione docente, quale
funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle
giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.
2.
3. Con le modalità di cui
all'articolo 10 sono dettate le norme che definiscono lo stato giuridico degli
insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dei princìpi
sanciti dalla Costituzione, dell'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 2.
(Princìpi e criteri per la definizione dello stato
giuridico degli insegnanti).
1. Lo stato giuridico degli
insegnanti del sistema nazionale di istruzione e di formazione è definito
secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) applicazione delle nuove norme sullo stato giuridico
degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative del
sistema nazionale di istruzione e di formazione;
b) individuazione degli aspetti comuni della funzione
docente, quale funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani
all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di
apprendimento culturale, tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo,
nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;
c) garanzia dell'autonomia della professione docente e della
libertà di insegnamento quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per
assicurare la qualità e l'efficacia della prestazione professionale e del
servizio di istruzione e di formazione;
d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che
caratterizzano la professione docente e le sue articolazioni di cui
all'articolo 3;
e) definizione delle modalità di accesso dei docenti alle
singole articolazioni, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3;
f) determinazione delle modalità in cui si esprime l'autonomia
e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del
rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e
dirigenza scolastica;
g) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare
della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;
h) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema
nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali;
i) determinazione delle modalità e degli strumenti
organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese
nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli
studenti;
l) regolamentazione delle incompatibilità della professione
di docenti con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e
professioni.
Art. 3.
(Articolazioni della professione docente).
1. È istituita l'articolazione
della professione docente nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente
ordinario e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha anche
responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di
aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di
gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col
dirigente dell'istituzione scolastica o formativa. La collocazione in livelli è
riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente certificata e non
implica sovraordinazione gerarchica. All'interno di ciascun livello
professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità,
secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in sede di contrattazione
collettiva, così come disposto dall'articolo 9, comma 3. Il passaggio da un
livello al successivo comporta l'attribuzione della relativa differenza
stipendiale iniziale tra i due livelli e il mantenimento della retribuzione di
anzianità fino a quel punto maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello
al successivo prima di aver maturato un'anzianità di almeno cinque anni nel
livello di appartenenza. L'accesso ai livelli superiori a quello iniziale è
programmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che,
con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per
ciascun di tali livelli professionali.
2. Coloro i quali hanno
conseguito la laurea specialistica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 28 marzo 2003, n. 53, svolgono le specifiche attività di tirocinio
previste alla lettera e) del medesimo articolo 5, comma 1, ai fini
dell'accesso all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della
presente legge. Per l'intera durata del tirocinio sono assunti dall'istituzione
scolastica o formativa con contratto temporaneo di formazione e lavoro. Il
superamento positivo del periodo di tirocinio costituisce titolo valido per
l'accesso all'albo.
3. È disposta la valutazione
periodica dell'attività docente per i livelli iniziale e ordinario, da
effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni scolastiche e formative
istituiscono un'apposita commissione permanente di valutazione con il compito
di valutare l'attività dei singoli docenti in ordine a:
a) efficacia dell'azione didattica e formativa;
b) impegno professionale nella progettazione ed attuazione
del piano dell'offerta formativa;
c) contributo fornito all'attività complessiva
dell'istituzione scolastica o formativa;
d) titoli professionali acquisiti in servizio.
4. La valutazione non ha
carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed
adeguatamente documentato riferito alle lettere a) e b) del comma
3, che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione
economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito
professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e
vengono raccolte nel port-folio personale del docente.
5. La commissione permanente di
valutazione di cui al comma 3 è presieduta da un funzionario del competente
ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva ed è composta
dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, da due docenti esperti,
da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore
ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo
nonché da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo
tecnico rappresentativo, di cui all'articolo 4.
a) della valutazione sulle competenze professionali espressa
dalla commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica o
formativa di titolarità;
b) di apposita valutazione espressa dal dirigente
dell'istituzione scolastica o formativa;
c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli
professionali certificati.
8. Alla selezione possono partecipare
sia i docenti interni, sia docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche
o formative. Le modalità per la compilazione delle graduatorie sono definite
nelle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2. Il
dirigente dell'istituzione scolastica o formativa dispone, secondo la normativa
vigente, l'avanzamento di livello dei vincitori della selezione.
10. Con proprio regolamento da
adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa
con
11. Incarichi aggiuntivi rispetto
all'insegnamento per funzioni complesse da svolgere nell'ambito
dell'istituzione scolastica o formativa, disciplinate dalle norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2, possono essere conferiti
esclusivamente a docenti ordinari o esperti. Detti incarichi saranno retribuiti
con specifiche retribuzioni, aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, su
cifre iscritte in apposito fondo di istituto.
Art. 4.
(Istituzione della vicedirigenza).
1. È istituita la qualifica di
vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e formative. Alla qualifica di
vicedirigente si accede mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in
sede regionale con cadenza periodica.
2. Ai concorsi di cui al comma 1
sono ammessi, previa selezione per titoli, i docenti ordinari ed esperti in
possesso di laurea. I docenti ordinari devono aver maturato almeno cinque anni
di effettivo servizio nel livello di appartenenza. I candidati debbono
indicare, all'atto della domanda, la provincia e l'ordine di scuola per cui
intendono concorrere.
3. Il concorso consta di una
prova scritta e di una prova orale ed è indetto con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante le disposizioni in
ordine alle procedure e le tabelle di valutazione relative alla selezione dei
titoli accademici e professionali per l'ammissione. La commissione giudicatrice
del concorso è composta da un funzionario dell'ufficio scolastico regionale
appartenente alla carriera ispettiva e da due dirigenti scolastici.
4. All'esito del concorso sono
costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni
ordine e grado di istituzioni scolastiche e formative. Le nomine dei
vicedirigenti sono effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, per le sedi
disponibili. L'iscrizione nella graduatoria permanente degli idonei è valutata
adeguatamente in sede di corso-concorso selettivo per dirigente delle
istituzioni scolastiche o formative.
5. Il vicedirigente svolge
attività di collaborazione diretta col dirigente dell'istituzione scolastica o
formativa, secondo gli ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto
al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non
possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura
discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. In caso di
assenza del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La
qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla
docenza per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
6. Ai vicedirigenti si applicano
le norme di stato giuridico vigenti per il personale docente. La retribuzione
economica dei vicedirigenti è definita in sede di contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola, attraverso l'autonoma contrattazione
di cui all'articolo 9, comma 3.
Art. 5.
(Funzioni di dirigenza e ispettiva).
1. La funzione di dirigente
scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il
dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
2. La funzione ispettiva, come
definita dall'articolo 397 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è caratterizzata dall'ampiezza delle conoscenze e delle
competenze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità
e autonomia di ricerca. L'organico degli ispettori tecnici è fissato in 1.500
unità, di cui 500 sono assegnate agli uffici dell'amministrazione centrale.
L'organico è assicurato, anche riducendo gradualmente i posti di dirigente
amministrativo e quelli previsti dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 26
delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, in relazione
al processo di decentramento e di potenziamento dell'autonomia organizzativa
delle istituzioni scolastiche.
3. Alle funzioni di cui ai commi
1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare
esclusivamente i docenti ordinari o esperti di cui all'articolo 3 e i
vicedirigenti di cui all'articolo 4.
Art. 6.
(Organismi tecnici rappresentativi).
1. Al fine di garantire
l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti
alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione e di formazione sono
istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati
in un organismo nazionale e in organismi regionali.
2. Gli organismi nazionale e
regionali di cui al comma 1 sono composti da non più di trenta membri, di cui
venti eletti dai docenti iscritti rispettivamente all'albo di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), e alle rispettive sezioni regionali dell'albo
stesso. I restanti membri sono designati in pari numero dalle associazioni
professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale e dalle università
e, per gli organismi regionali, dalle università aventi sede nella regione.
Tutti i membri durano in carica tre anni.
3. Le elezioni dei membri di cui
al comma 2 sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati
rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione
docente.
4. Gli organismi di cui al comma
1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria.
Art. 7.
(Associazionismo professionale).
Art. 8.
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).
3. Gli organismi tecnici
rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali
dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di
competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di
rispettiva competenza.
4. Nell'ambito di ogni organismo
di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la
scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo
grado e per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e la
formazione professionale.
Art. 9.
(Contrattazione e area autonoma).
1. Al fine di garantire
l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, con le
modalità di cui all'articolo 10 sono individuate le materie riservate alla contrattazione
nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di
compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge. A tal fine è
istituita l'area della professione docente come articolazione autonoma del
comparto scuola.
2. Alla elezione della
rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, partecipa esclusivamente il personale
non docente delle istituzioni scolastiche.
3. La retribuzione economica dei
docenti, secondo le articolazioni di cui all'articolo 3, e dei vicedirigenti di
cui all'articolo 4 è disciplinata attraverso un'autonoma area di contrattazione
in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento emanato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con