APPROVATO IL DISEGNO DI
LEGGE DEL 29 SETTEMBRE 2004.
TITOLO 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 Risultati differenziali del bilancio dello Stato
TITOLO Il
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO 1 SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 2 Limite all’incremento delle spese delle pubbliche
amministrazioni
Art. 3 Bilancio dello Stato
Art. 4 Limitazione ai pagamenti
Art. 5 Disposizioni sulla tesoreria
Art. 6 Patto di stabilità interno per gli enti territoriali
Art. 7 Altri enti
Art. 8 Disposizioni in materia di finanza regionale
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE
Art. 9 Aperture di credito
Art. 10 Rinegoziazione mutui
Art. 11 Contabilizzazione debito
Art. 12 Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie
Art. 13 Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura
a seguito di calamità naturali
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14 Oneri contrattuali
Art. 15 Personale a tempo determinato
Art. 16 Prosecuzione di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici
ed altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Art. 17 Divieto di estensione dei giudicati e altre norme processuali
Art. 18 Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall’inquinamento
marino e di energie rinnovabili
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 19 Gestioni previdenziali
Art. 20 Trasferimenti all’I.N.P.S.
Art. 21 Invalidità civile e asili nido aziendali
CAPO V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 22 Interventi nel settore sanitario
Art. 23 Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto
di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati
dei proventi delle sanzioni medesime
CAPO VI
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Art. 24 Limiti di impegno
Art. 25 Attività in materia ambientale e culturale
Art. 26 Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 27 Rifinanziamento di misure a sostegno dell’ innovazione e delle
tecnologie, incluse la diffusione della
televisione digitale l’accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle
comunicazioni
CAPO VII
ALTRI INTERVENTI
Art. 28 Gestioni liquidatorie
Art. 29 Disposizioni varie
Art. 30 Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo
della Shoah
Art. 31 Interventi in materia di giustizia
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 32 Redditi immobiliari. Lotta al sommerso
Art. 33 Contrasto all’evasione in materia di Iva
Art.34 Accertamento e riscossione
Art.35 Demanio e patrimonio pubblico
Art. 36 Regimi speciali e disposizioni varie
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 37 Norme finali
Art. 38 Copertura finanziaria ed entrata in vigore
---------------------------------
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 Risultati differenziali del bilancio dello Stato
1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto
da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di
euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005,
resta fissato, in termini di competenza, in 298.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro
ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006
e 3.176 milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
275.000 milioni di euro ed in 230.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di
euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato
è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000
milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 2 Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate
per l’anno 2005 nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi
dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella G.U.R.I. non oltre il 31
luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla
Relazione previsionale e programmatica.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi
costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in
denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a
titolo di risorse proprie.
3. Le predette Amministrazioni, oltre ad applicare le specifiche disposizioni
di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto
previsto nel comma 1.
Art. 3 Bilancio dello Stato
1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi di cui all’articolo 2, per il triennio 2005 – 2007 gli
stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto
diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche Amministrazioni, tranne
quelli di cui al comma 2 dell’articolo 2 nonché quelli
connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già
attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il
limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del
precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa anche
mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi
ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
2. Per il triennio 2005 - 2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei
fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non
possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2
per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può
essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da
comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Le dotazioni indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate, nella medesima tabella, in coerenza con i limiti di cui al
presente articolo.
Art. 4 Limitazione ai pagamenti
1. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo
2, per i settori di intervento di cui ai punti a), b)
e c), è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei
soggetti beneficiari negli ammontari indicati: a) strumenti di intervento
finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre
2002, n.289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle
lettere b) e c) per complessivi 1.850 milioni; b) fondo investimenti -
incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, 2.750 milioni
di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo Innovazione tecnologica e
gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);c)
interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166,
articolo 13 comma 1 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 450 milioni
di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla
lettera a);
2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti
che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento Politiche di Sviluppo Coesione e
al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni
sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri
successivi.
3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a
7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo
per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio
nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di
sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo1, prevista dall’articolo 14
del Regolamento CE 1260/99, i predetti limiti settoriali possono essere
modificati con Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, in relazione
all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le
amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale. Le
amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei
confronti delle società di capitali a prevalente
partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive
per conformarsi ai principi di cui al presente comma.
Art. 5 Disposizioni sulla tesoreria
1. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i
soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso
2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è
disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da
contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata
effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche
dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle
finanze.
Art. 6 Patto di stabilità interno per gli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concorrono, in
armonia con i principi recati dall’articolo 2, alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2005, il complesso delle
spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma
3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere
superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del
4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d’incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale
determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal
presente articolo.
3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione
di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e
quelle in conto capitale al netto delle:a) spese di
personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;b) spese per la
sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono
disciplinate dall’articolo 22; c) spese derivanti dall’acquisizione di
partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di
capitale e dalle concessioni di crediti;d) spese per trasferimenti destinati
alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell’articolo 2.
4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per
spese di investimento e nei limiti delle maggiori
entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse
locali. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori
entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel
settore sanitario.
5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di
concerto con il Ministero dell’interno, sentiti
6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata
e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3
coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle
finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000
e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro
il mese successivo al trimestre di riferimento, il
rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale
e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero
dell’economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il
mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e
comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio
provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del
mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o
semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai
sensi del comma 3, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese
nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli
obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7,
8, 9 e 10.
7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l’Organo di revisione economico –
finanziaria di cui all’articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000
verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di
competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al
Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno
definiti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno
rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno
precedente non possono a decorrere dall’anno 2006:a) effettuare spese per
acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa
dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in
misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per
cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno
2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle
spese dell’anno 2003;b) procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo;c) ricorrere all’indebitamento per gli
investimenti.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province
e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato
gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non possono procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento
agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell’anno
2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo
dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli
incrementi di spesa stabiliti al comma 2.
12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità
montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese. Pertanto
le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all’UPI,
all’ANCI e all’UNCEM.
13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
14. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, così come modificato ed integrato dagli articoli
1-quater e 1- quinques del decreto legge 31 marzo 2003,
n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole
del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni
2005 e successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili con le
disposizioni recate dalla presente legge.
Art. 7 Altri enti
1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco n. 1 di cui al
comma 1 dell’articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10
febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, nonché
delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato, possono incrementare
per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura
non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per
cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l’anno precedente con
i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti
indicati negli articoli 3, 6 e 22, nonché
nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica
la disciplina ivi prevista.
Art. 8 Disposizioni in materia di finanza regionale e locale
1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle Regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa
sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, viene riconosciuto l’importo di euro 342,583
milioni. Detto importo è ripartito tra le Regioni entro il 30 aprile 2005, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
2. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 1 si
tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle Regioni a
statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Il fondo di cui al richiamato articolo 70 è soppresso.
3. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti
territoriali ai sensi dell’articolo 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’inizio ovvero la
ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre
5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna Regione – connessi
alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni
recate dall’art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – indicate,
solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze sulla base della proposta presentata dalle
Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in quattro rate annuali di
eguale importo a partire dall’esercizio 2005.6. I trasferimenti erariali per
l’anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.7. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a
340 milioni di euro, derivante dal reintegro della
riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia
delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 488, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti
locali per confermare i contributi di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo
periodo, 36 e 141 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni
di euro in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE
Art. 9 Aperture di credito
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti
integrazioni e modifiche: a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è
sostituita dalla seguente: “h) contrazione di mutui e
aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del
consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;”; b) all’articolo 204, comma
2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:“a) l’ammortamento non può
avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell’ammortamento deve
essere fissata al primo gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del
contratto. In alternativa, la decorrenza
dell’ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo
gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre
dell’anno, può essere anticipata al primo luglio dello stesso anno;” c) dopo
l’articolo 205 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 205-bis (Contrazione di
aperture di credito)1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di
credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.2. Le spese
per investimenti finanziate con il contratto di apertura
di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto stesso
e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o
esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del
contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.3. Il ricorso
alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui al
precedente art. 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 204,
comma 1, calcolati con riferimento all’importo complessivo dell’apertura di
credito stipulata.4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla
disciplina di cui all’art. 204, comma 3. 5. I contratti di apertura
di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e
contenere le seguenti clausole e condizioni: a) la banca è tenuta ad effettuare
erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle
richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di
quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi del successivo
art. 206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento
della contrazione dell’apertura di credito ha luogo
nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l’ente locale
di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale
utilizzo parziale;b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi
ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata
non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio
successivi alla data dell’erogazione;c) le rate di
ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota
capitale e della quota interessi;d) unitamente alla prima rata di ammortamento
delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi
decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata;e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto
dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o
esecutivi, secondo le norme vigenti;f) deve essere rispettata la misura massima
di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono
demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.6. Le aperture di credito sono
soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui
all’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità
previsti dal relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto
interministeriale 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle
caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura
di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del
precedente comma
2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo 41,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 non si applica il principio di
accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3 All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
sono soppresse le parole “e contrarre mutui” e le
parole “o dell’accensione”.
Art. 10 Rinegoziazione mutui
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche
parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o
alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei
mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una
riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la
convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche
delle commissioni che non potranno in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento. In caso di mutuo a tasso fisso, per la
verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico
interessato osservano regolarmente i tassi di mercato
e si attivano allorché il tasso swap con scadenza
pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di
almeno un punto percentuale.
2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle
operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui
di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dal perfezionamento
delle operazioni di cui al comma 1, all’Amministrazione statale interessata, la
relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di
rimborso
4. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del
capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento
dell’emissione venga costituito un fondo di
ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap
per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del
decreto ministeriale 1/12/2003, n° 389, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
4 febbraio 2004, n.28
Art. 11 Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari
1. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto
degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le
rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri
enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti
pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel
bilancio dell’Amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le
rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del
prestito sia destinato ad un’Amministrazione pubblica diversa.
L’Amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori
da un’Amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle
entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli
investimenti. L’Istituto finanziatore, contestualmente alla stipula
dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia
all‘Amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento
che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra
i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione
contabile dell’operazione.
3. Le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, procede
alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
Art. 12 Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie
1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del
sistema di tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti
2. L’art. 213 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal
seguente: “1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano
il servizio di tesoreria può essere gestito con
modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di
riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze
informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto
del tesoriere di cui all’art. 226.2. La convenzione di tesoreria di cui
all’art. 210 può prevedere che la riscossione delle entrate ed il pagamento
delle spese possano essere effettuati, oltre che per
contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 3. Gli incassi
effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno
luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per
il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse
dell’ente, con rilascio della quietanza di cui al successivo art. 214, non
appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai
servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta
convenzione di tesoreria.”.
4. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività
amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la
semplificazione della gestione finanziaria degli Uffici all’estero.
Art. 13 Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura
a seguito di calamità naturali
1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al
sistema assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 3, lett. b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori,
viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il
corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula
di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle
strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi
2. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è
sostituito dal seguente: “Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà
nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi
di cui all’articolo 1, comma 3, lett. a), si provvede
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarietà nazionale – interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, così come determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite
stabilito annualmente dalla legge finanziaria”.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2005, la dotazione del
Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’ ISMEA, ai sensi
dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
incrementata di euro 50 milioni.”
4. Per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo capitale di rischio, di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 182 del 2004, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004, è incrementata per il 2005 di 50
milioni di euro.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14 Oneri contrattuali
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n.
2. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall’anno 2005, di 22
milioni di euro di cui 20 milioni di euro per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall’articolo 5 della legge
23 agosto 1988, n.362.
4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali
trova applicazione l’art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo
provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori
incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di
contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle Pubbliche
Amministrazioni.
Art. 15 Personale a tempo determinato
1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell'anno 2005, assunto ai sensi della Legge 5 aprile 1985 n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione
nei confronti del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale.
Le limitazioni di cui al presente comma non trovano
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli
enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore.
2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della
salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può
continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai
sensi dell'articolo 47, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.
3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'I.N.P.S., dall'I.N.P.D.A.P. e
dall'I.N.A.I.L già prorogati ai sensi dell'art.l del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a
carico dei bilanci degli enti predetti.
4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente dei servizi tecnici (APAT) può
continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra
forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla
predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio
dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio
nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio del
Centro.
5. Al fine di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la
rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art.
2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell’anno
2005 fino al completamento dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi
dell’articolo 1--bis del decreto legge 31 marzo 2003 n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n.122.6. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono
essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità
previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono comunque prorogati al
31 dicembre 2005.
7. Per l'anno 2005 per gli Enti di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità
(ISS), l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
l'Agenzia spaziale Italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), nonché per le Università e le scuole superiori ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui
oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli Enti o del
Fondo di finanziamento degli Enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
Università.
8. I comandi del personale delle Poste Italiane - S.p.A. e dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall' articolo 3, comma 64 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
Art. 16 Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Per
la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
2. Per l’anno scolastico 2005/2006, la consistenza numerica della dotazione del
personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno
scolastico 2004/2005 .
3. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai
docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente
facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti
richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a
docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia
possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto.
Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi
di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio
del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti
privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera.
4. A partire dall’anno scolastico 2005 – 2006, al fine
di ampliare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti, di testi,
documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle
loro famiglie, i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via
sperimentale ai fine della loro adozione nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione
di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e “on-line”
scaricabile da Internet.
5. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazione nazionali
dei piani di studio e sono realizzati in
fascicoli o in sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di
apprendimento, di costo contenuto e possibilità di successivi arricchimenti e
aggiornamenti. Essi sono composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il
peso trasportato dagli alunni.
6. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina, con
decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri
di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al
comma 4, assicurando comunque il compenso per il
diritto d’autore e la copertura dei costi di produzione.
7. A decorrere dall’anno scolastico 2005 – 2006, i dirigenti scolastici
adottano le disposizioni organizzative idonee a consentite la conservazione,
presso la scuola, di libri e del restante materiale didattico in uso agli
studenti.
8. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’art. 1, comma 3, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005,
l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi:
anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle
istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro
Art. 17 Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali
1. Per il triennio 2005 – 2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti
per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche.
2. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma
1 è inserito il seguente:“1-bis. Le pubbliche
amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze l’esistenza di controversie relative ai
rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o
indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica.
3. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto
il seguente:“63-bis. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni–ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di
garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Per le controversie relative al personale
di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentale e
retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso
Art. 18 Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall’inquinamento
marino e di energie rinnovabili
1. Al fine di assicurare al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed
internazionale in materia di lotta all’inquinamento marino accidentale
2.
3. Nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri
dell’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili l'efficienza negli usi
finali dell'energia.
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 19 Gestioni previdenziali
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2005:a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);b) in 131,55 milioni di
euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di
euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
Art. 20 Trasferimenti all’INPS
1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a
carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi
finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai
sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto legge 14 marzo 2003, n. 73, convertito in legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del
predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi: - finanziamento
delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all’articolo 3, comma
14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a
804,98 milioni di euro;- finanziamento degli oneri per
pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 della legge 19 luglio 1994,
n.451 e all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare
complessivo pari a 457,71 milioni di euro;- finanziamento degli oneri per
l’assistenza ai portatori di handicap grave di cui all’articolo 80, comma 2,
della legge n. 388 del 2000, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni
di euro;- finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo
pari a 10,97 milioni di euro. -
2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di
cui al comma 1 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione
per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112, valutati in 1326 milioni di euro per
l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:a) per l’esercizio
2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse
derivanti da:- i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore
di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;- i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;- i minori
oneri accertati nell’attuazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di
handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi,
per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;- i minori oneri,
rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre
1991, n. 415 e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati
nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un
ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro. b) a decorrere dall’anno
2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:- i
minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;- i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a
277 milioni di euro;- i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di
euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992,
n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di
pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di
euro.
Art. 21Asili nido aziendali
1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all’articolo 91,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l’anno 2005,
di 10 milioni di euro.
CAPO V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 22 Interventi nel settore sanitario
1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per l’anno 2005,
90.014 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.813 milioni di euro per l’anno
2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale “Bambino Gesù”.
2.Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia del farmaco di garantire per la
quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione
vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro della Salute al
Direttore dell’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo del rispetto
del predetto livello della spesa farmaceutica.
3. L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da
quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all’Accordo
Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su
base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di un specifica Intesa tra Stato e Regioni ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai
fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario;
c) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano Sanitario Nazionale;
d) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
e) in ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di garantire
in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi
sull’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l’equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere,
aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con
gli obiettivi dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e
prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la riconduzione in
equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale.
4. Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario,
5. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso
l’accesso al maggior finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con
conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
6. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e
dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e
degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 3. La sottoscrizione
dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione
interessata del maggior finanziamento anche in maniera parziale e graduale,
subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.
7. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma
di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005, 1.200 milioni di euro per l’anno 2006
e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il relativo riconoscimento alle
regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche
al rispetto da parte delle regioni medesime dell’obiettivo per la quota a loro
carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’articolo 48 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.
8.Al fine di consentire in via anticipata l’erogazione dell’incremento del
finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e
delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate
al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 7, da
accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23
dicembre 2000, n.
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c) all’erogazione dell’ulteriore 5
per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dall’Accordo
Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su
base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si
provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 3 e 7;d)
nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell’Intesa
di cui al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno
Art. 23 Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto
di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati
dei proventi selle sanzioni medesime
1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dall’articolo 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del
dieci per cento.
2. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare
inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori
proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi
capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi
ispettivi e di controllo, come pure per la realizzazione di campagne di
informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del
tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
3. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole
Regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma e 29, terzo comma della legge
24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma
1, accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.
CAPO VI
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
Art. 24 Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione
centrale
1. Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione
e per il contenimento della spesa pubblica, con DPCM sono individuate le
applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e
sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione stipula contratti-quadro per
l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di
carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che
riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e
le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al
comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere
di congruità tecnico economica di cui all’art. 8 dello stesso decreto
legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni,
risulti economicamente più vantaggiosa.
3. Ai fini di cui al comma 1, con DPCM sono individuati interventi di
razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.
4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono
avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definirsi
in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali.
5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione finanziamenti a carico del Fondo
di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui
all’articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3.
6. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del
personale delle amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 2
febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta
elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
sono emanate le relative norme attuative.
7. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli Uffici cassa delle Amministrazioni, anche periferiche,
dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative
informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici,
anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando
modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono
emanate le relative norme attuative.
Art. 25 Attività in materia ambientale e culturale
1. Per la realizzazione, a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Dipartimento dell’innovazione e le tecnologie, del
progetto Scegli-Italia è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus
S.p.A. - ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per l’anno 2005, continuano ad applicarsi, fino all’entrata in vigore del
regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto
legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2004, n. 128.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 22 marzo
2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento
delle attività in materia di difesa del suolo, di cui al regio decreto 25
luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e alle leggi 1 gennaio
1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183 e 28 dicembre 2001,
n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di Società per azioni già
esistente, controllata direttamente o indirettamente dallo Stato, con la quale
stipula apposita Convenzione.
5. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento
delle attività di cui al comma 4, e di uniformare le relative procedure di
spesa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite
procedure per l’utilizzo delle predette risorse finanziarie.
6. All’articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il periodo
da “, attraverso il finanziamento” fino alla fine del comma è sostituito con il
seguente: “. La ripartizione dei predetti limiti di impegno
è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano. L’utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la
tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell’ambito
delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n.
7. Per l’utilizzo dei limiti d’impegno quindicennali di cui all’articolo 4,
comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n.
8. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del
piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi
delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all’aggiornamento dello stesso
piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
9. Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente della
tutela e del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla
riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, delle
somme da versare in entrata per revoche e economie dei finanziamenti di cui
alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero
competente e con lo stesso, destinate alla realizzazione di interventi
finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma
quadro da stipularsi con le regioni territorialmente interessate.
10. All’articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 settembre 1996, n. 486,
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996 n. 582, è soppresso
il periodo “,a seguito dell’approvazione” fino a “delle aree” e dopo le parole
“gli interventi della bonifica“ sono aggiunte le seguenti ”di interesse
pubblico” e dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: “1-quater: “Per
l’attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di
cui all’articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471 e di cui al decreto 18
settembre 2001, n.
Art. 26 Disposizioni in materia di protezione civile
1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi
livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di
beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da
calamità naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b) del
presente comma, con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell’economia e delle finanze, sentiti
a. estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con esclusione dei fabbricati abusivi;
b. copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici;
c. copertura dei danni che presentino le caratteristiche di catastrofalità stabilite per ciascuna delle tipologie di cui alla lettera b) dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale dei grandi rischi;
d. correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;
e. definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l’assicurazione di rischi relativi agli immobili;
f. previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
g. esclusione dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con reddito ai fini IRPEF superiore a soglie da determinare allo scopo;
h. definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischi, prevedendo, in via transitoria,in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della peculiare natura dei rischi, la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;
i. previsione delle modalità di intervento del consorzio riassicurativo;
l. previsione delle modalità di intervento dello Stato a garanzia delle attività consorzio riassicurativo;
m. incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell’invarianza del gettito;
n. previsione di un regime
applicativo transitorio.
2 Per i fini di cui al comma 1, lettera l, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un
apposito fondo di garanzia, la cui gestione è affidata alla Consap S.p.A.
3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti
competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di
ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo
dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992 destinando il 5%
delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del
Comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro
per 15 anni, a decorrere dall’anno 2005.
4. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di
Genova – Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della
legge n. 448 del 2001, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei
soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32 –
bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tal fine integrato
dell’importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2005.
Art. 27 Rifinanziamento di misure a sostegno dell’innovazione e delle
tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l’accesso a larga
banda ad Internet e lo sviluppo delle comunicazioni
1. Il Fondo di cui all’art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è
destinato alla copertura delle spese relative al
progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato “PC ai giovani”, diretto ad
incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali
tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione,
fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli
incentivi stessi, sono disciplinati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, emanato ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
2. I benefici di cui all’art. 4, comma 11, della legge 26 dicembre 2003, n.
350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo,
sono prorogati a tutto l’anno 2005.
3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal
computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti
nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.)
4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie del 27/06/2004, è integrata della somma di
quaranta. Milioni di euro per l’anno 2005, quaranta
milioni di euro per l’anno 2006, 20 milioni di euro per l’anno 2007.
5. L’intervento di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per
l’importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro
120,00.
6. L’intervento di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per
l’importo di 30 milioni di euro. Il contributo si
applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l’accesso alla
rete fissa da parte dell’utente ricada all’interno delle aree di cui agli
Obiettivi 1 e 2
7. Il contributo dello Stato alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) previsto dal
comma 5 dell’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è rinnovato, per il
triennio 2005-2007, per l’importo di 5 milioni di euro
annui
CAPO VII
ALTRI INTERVENTI
Art. 28 Gestioni liquidatorie
1. Gli immobili di cui all’art. 9 comma 1-bis, lett. A) del decreto legge 15
aprile 2002 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112 – ivi compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno
2003, pubblicato sulla G.U. n. 150 dell’1 luglio 2003
– possono essere alienati anche nell’ambito dell’attività di gestione della
liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai
sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 1-bis, lett. C) del medesimo
decreto legge.
2 All’art. 9 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:a) nel comma 1-bis lett. C), all’inizio
del secondo periodo, dopo il termine “La società”, la locuzione “si avvale …” è
sostituita con “può avvalersi anche …”;b) nel comma 1-bis lett. C), dopo il
secondo periodo è inserito il seguente : ”E’, altresì, facoltà della società di
procedere alla revoca dei mandati già conferiti.”.
3 Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 9 del
decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di
cui al comma 1-bis lett. C) del medesimo art. 9 del già citato decreto legge
63/02, convertito, con modificazioni, dalla legge 112/02, esercita ogni potere
finora attribuito all’Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti
Disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario
liquidatore in essere.
4. L’Ufficio stralcio di cui all’art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
del D.P.C.M. 24 marzo 1979 è soppresso; le residue funzioni passano
definitivamente alle Regioni interessate.
Art. 29 Disposizioni varie
1. Il comma 40 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è
sostituito dal seguente:“Le somme di cui al comma 38,
lettera b), afferenti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai
bilanci dei predetti enti”.
2. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate su un
unico capitolo nell’ambito delle pertinenti unità previsionali di base.
3. L’articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal
seguente:“5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita
4. Le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste
ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003,
nonché alle attività di cui al comma 8. Il relativo riparto è stabilito con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze
5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in
materia di internazionalizzazione, di studenti
italiani e stranieri. A tal fine il Ministero delle attività produttive può
promuovere protocolli di intesa con le Università e le
associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione
dell’Istituto nazionale per il commercio estero.
6. Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro
per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all’utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
7. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui
all’articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l’IPI adotta, d’intesa con il
Ministero delle attività produttive, apposito programma. Il relativo
finanziamento, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e
dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è determinato, per
l’anno
8. All’articolo 3, comma primo della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole
“di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in
materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1° dicembre 1986,
n.
Art. 30 Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo
della Shoah
1. I beni culturali immobili dello Stato, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono
interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con
pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla
tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a
proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto
ufficio.
2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal
concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il
concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con
le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.
3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su
proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del
concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
4. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo della Shoah di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91.
Art 31 Interventi in materia di giustizia
1. All’art. 10, comma 4 del D.P.R. n. 115 del 30
maggio 2002 le parole "il processo di valore inferiore a
euro 1.100" sono soppresse.
2. I commi 1 e 2 dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 sono
sostituiti dai seguenti:“1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000;
3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro
200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione
agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.”
4. L’art. 46, comma 1 della legge 30 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal
seguente:“1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui
valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti
e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del
contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30.5.2002”.
5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono
versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero della Giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari.
6. All’articolo 11, della legge 21 novembre 1991, n.
7. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
e successive modificazioni, le parole: “nove anni”,
sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”.
8. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di
provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria,
anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione,
mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano ritenute cessate, con provvedimento dell’autorità giudiziaria da comunicarsi all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico ;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione dell’ordinanza di cui alla
lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.
9. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo
stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o
dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il
modello ed il numero di targa o di telaio.
10. All’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procede una
commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali dei minorenni,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della Giustizia di
concerto con le altre amministrazioni interessate
11. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode
acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal
quale risulta la determinazione all’alienazione da
parte dell’ufficio giudiziario competente.12. Il provvedimento di alienazione è
comunicato all’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.13. Il
provvedimento è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico
competente, il quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento delle relative
iscrizioni.14.Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui agli
articoli 59 e 276 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, un importo complessivo
forfetario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di
custodia, come di seguito:
a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;
b) euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3, 5 tonnellate, per le macchine agricole ed operatrici;
c) euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso
per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3, 5
tonnellate.15. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento
per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo,
salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
16. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui
costanti a decorrere dall’anno 2006.
17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora
concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque
presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in
possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni che precedono.
18. All’art. 82, comma 1, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 le parole “e previo
parere del consiglio dell’ordine” sono soppresse.
19. L'articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 è sostituito
dal seguente:“1. La parte che per prima si costituisce
in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero
che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su
richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfetizzato, nella
misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della
legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”.
20. La tabella, contenuta nell'allegato n. 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio
2002 è abrogata
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 32 Redditi immobiliari. lotta al sommerso
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, primo comma: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai progettisti dell’opera”; 2) nella lettera g-ter), dopo le parole “contratti di somministrazione di energia elettrica”, sono inserite le seguenti: “di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas,”; b) all’articolo 7:
1) nel primo comma, le parole: “riguardanti
gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo
2) nel quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza”;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Le banche, la società Poste italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ed ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dalla lettera g-quater) del primo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria”;
4) l’undicesimo comma è sostituito dal seguente: “Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”;
5) nel dodicesimo comma, le parole “il Ministro delle
finanze” sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore
dell’Agenzia delle entrate”.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7,
quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del
comma
3. Con provvedimento di concerto dei Direttori delle Agenzie delle entrate e
del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano
univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di
cui al comma 9.
4. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in
microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato
individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 ed il corrispondente valore medio catastale ai
fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, si discosta
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone
comunali, è richiesta dai Comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di
mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L’Agenzia del Territorio, esaminata la
richiesta del Comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il
procedimento revisionale con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del territorio.
5. I Comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto
ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti
catastali, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari
interessate, la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del
regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora
accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata,
con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla
iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica
del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze
del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le
violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.
6. Le rendite catastali dichiarate o comunque
attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al
comma 5, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal
Comune, ovvero dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune.
7. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificati
dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono
elevati rispettivamente a euro
8. Con provvedimento del Direttore della Agenzia del territorio, da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con
9. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dall’1 gennaio 2005, per gli
immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può
in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già
denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a
seguito di incrocio con i dati forniti dall’Agenzia del territorio, secondo
modalità d’interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta
Agenzia, sentita la conferenza Stato–Città e autonomie locali. Nel caso in cui
manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare
la determinazione della superficie catastale, i soggetti di cui all'articolo
63, se intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare
all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale
del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato
con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale
conseguente modifica, al comune, della consistenza di riferimento”.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni e integrazioni, dopo l’articolo 52 è aggiunto il seguente: “Art.
52-bis. - Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione - 1. La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42,
comma 1, è esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal
contratto in misura non inferiore al dieci per cento del valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni.
Restano comunque fermi i poteri di liquidazione
dell’imposta per le annualità successive alla prima”.
11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è inserito il seguente: “Art.
41-ter. – Accertamento dei redditi di fabbricati – 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 32, comma 1, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con
riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in
misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di
locazione risultante dal contratto ridotto del quindici per cento e il 10 per
cento del valore dell’immobile.2. In caso di omessa
registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva
documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i
quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il
rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale
importo del canone, il 10 per cento del valore dell’immobile.3. Ai fini di cui
ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo
52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni”.
12. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10
e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma
3, e 4, commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
13. Il modello per la comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile
gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione
è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, nonché degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in
formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità
telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare
avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero
dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro
successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per
la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del
decreto-legge n. 191 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al
medesimo articolo 12.
14. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 13 trova applicazione anche nei
riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di
intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per
le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi
concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a
quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata
inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo di cui al precedente
periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma
dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda
violazione, il Sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo
periodo, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei
medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
15. I contratti di locazione o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di
loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti,
non sono registrati.
Art. 33 Contrasto all’evasione in materia di IVA
1. Nell’articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: “a lire 50 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro
2. All’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonché l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi.”;
b) il comma 6, è sostituito dal seguente: “6. Per
l’omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché
per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri restano
applicabili le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.
3. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dall’articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
224, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter Ai fini
dell’applicazione dell’art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito con modificazioni nella legge 26 ottobre 1993, n. 427, i
soggetti di imposta trasmettono attraverso lo
sportello telematico dell’automobilista di cui al comma 1, entro il termine di
15 giorni dall’acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in
presenza di successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione, il
codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di 15 giorni dalla vendita,
anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi
veicoli”.
4. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti
e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.
5. Con la convenzione prevista dell’articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è
definita la procedura di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate
delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.
6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è
aggiunto il seguente periodo: “Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore
deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica
entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione
ricevuta.”.
7. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare
secondo quanto disposto dall’articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia
delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia
di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle dichiarazioni,
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
8. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. È punito con la
sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il
prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti”.
9. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, inserito dal comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata
all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.
10. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate determina, con suo provvedimento, i
contenuti e le modalità della comunicazione di cui al comma 6.
11. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l’articolo 60, è inserito il seguente: “Art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento
dell’imposta) 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla
base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni
per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.2. In caso di mancato
versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a
prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti
ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della
predetta imposta.3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia
documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato
in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla
base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il
mancato pagamento dell’imposta.”.
Art. 34 Accertamento e riscossione
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto
l’istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono
accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni.
L’adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per
un triennio, della base imponibile caratteristica dell’attività svolta e
comporta la limitazione dei poteri di accertamento da
parte dell’amministrazione finanziaria.
2. Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003;
b) non erano in attività al 1° gennaio 2002;
c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
d) hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002
e al 31 dicembre 2003.
3. L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l’accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall’Agenzia delle
entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di
reddito di carattere straordinario.
4. La proposta individuale è formulata sulla base di elaborazioni operate
dall’anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell’applicazione
degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per
distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi
di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
5. L’adesione alla proposta è comunicata dal contribuente entro trenta giorni
dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì
definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di
documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza
di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della
proposta divergenti sensibilmente, all’atto della definizione.
6. Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente
al reddito caratteristico d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l’aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;
c) è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali per
la parte di reddito dichiarato eccedente quello
definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.
7. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare degli eventuali
maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle
scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato.
8. Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli
articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
9. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella
dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto dell’accordo nonché, per l’imposta sul
valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o
compensi caratteristici a base dell’accordo, salve le ipotesi di documentati
accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
10. L’inibizione dei poteri di cui al comma 6, lettera
a), e 8 non opera qualora sia constatata l’emissione o l’utilizzo di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti dei medesimi soggetti
non operano i benefici di cui al comma 6, lettere b) e c).
11. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione
fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione
dei criteri di cui al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione;
con il medesimo regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della
pianificazione fiscale concordata, sono altresì individuate le categorie di
contribuenti che possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione
degli importi proposti per uno o due periodi d’imposta.
12. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
13. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427 sono soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di
categoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-bis, entro il quarto
anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero
dell’ultima revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di
settore sono aggiornate ogni anno, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell’ISTAT che individuano, in
relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore,
territorio e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti
dall’ISTAT alla Agenzia delle entrate entro il mese di
gennaio di ciascun anno; il provvedimento del Direttore della predetta Agenzia,
sentite le associazioni professionali e di categoria, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dello stesso anno ed ha effetto con
riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno
precedente.
14. Negli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono, rispettivamente:
a) al primo comma, numero 5), dopo le parole “richiedere”, “possono essere richiesti” e “devono essere fornite” sono inserite le seguenti: “anche telematicamente”; al primo comma, numero 7), dopo le parole “richiedere”, “possono essere richiesti” e “deve essere inviata” sono inserite le seguenti: “anche telematicamente”
b) al secondo comma, numero 5), dopo le parole “richiedere”,
“possono essere richiesti” e “devono essere fornite” sono inserite le seguenti:
“anche telematicamente”; al secondo comma, numero 7),
dopo le parole “richiedere”, “possono essere richiesti” e “deve essere inviata”
sono inserite le seguenti: “anche telematicamente”.
15. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto
della pianificazione fiscale concordata, nel primo periodo del comma 1
dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni:
a) le parole da “gli uffici delle imposte” a “delle imposte dirette” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni, e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione Centrale Accertamento, da una Direzione Regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali”;”;
b) dopo le parole “non spettanti” sono inserite le seguenti: “nonché l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi”;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi
delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
16. Nel quinto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:
a) le parole da “l’ufficio dell’imposta” a “indirette sugli affari” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni, e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione Centrale Accertamento, da una Direzione Regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali”;”
;b) dopo le parole “l’esistenza di
corrispettivi” sono inserite le seguenti: “o di imposta”;c) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “, nonché l’imposta o la maggiore imposta non
versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle
procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
17. Nel comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo
periodo dell’alinea, le parole “alle altre categorie reddituali” sono
sostituite dalle seguenti: “alle medesime o alle altre categorie reddituali,
nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto,”.
18. Nell’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342:a) al comma 1, le
parole “alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto
degli accertamenti stessi” sono sostituite dalle seguenti: “alle medesime o
alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;
b) al comma 2, le parole da “qualora” a “indipendentemente”
sono sostituite dalle seguenti: “indipendentemente
dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e”.
19. I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono
abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004.
20. Nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:a) al comma 1:1) le
parole “il primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “i periodi”;2) le
parole “nella dichiarazione dei redditi” sono sostituite dalle seguenti: “nelle
dichiarazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,”;3) le parole “per adeguare i ricavi o i compensi” sono
sostituite dalle seguenti: “per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive,”;
b) al comma 2:1) le parole da “Per
il primo periodo d’imposta” a “revisione del medesimo,” sono sostituite dalle
seguenti: “Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma
21. In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di
ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata
ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La
relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a
decorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento,
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento dell’apposita
comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo
13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi
di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602 del
22. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento
alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le
seguente parole: “e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”.
23. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è inserito
il seguente: “Art. 10-bis. (Omesso versamento di
ritenute certificate) E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.
24. All’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole “costituisce
titolo esecutivo” sono aggiunte le seguenti: “; il concessionario può altresì
promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista
dalle norme ordinarie a tutela del creditore”.
25. Nell’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole “alla consegna del ruolo ovvero,” sono inserite le seguenti: “per i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché,”;
b) al comma 4, dopo le parole “di segnalare azioni cautelari
ed esecutive” sono inserite le seguenti: “nonché
conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore”.
26. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 12, comma 3, dopo la parola “contribuente,” sono aggiunte le seguenti: “la specie del ruolo,”;
b) all’articolo 19, comma 4 bis, le parole “ad espropriazione forzata” sono sostituite dalle seguenti: “alla riscossione coattiva”; nel medesimo comma sono aggiunte infine: “secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto”;
c) all’articolo 25, comma 1, sono aggiunte infine le
seguenti: “, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del quinto mese
successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella
è relativa ad un ruolo straordinario”.
27. Nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole
“garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
b) nell’articolo 15, comma 2, le parole “commi 2 e
28. All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
le parole “garanzia secondo le modalità di cui all’articolo 38 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
29. Le disposizioni del comma 24, lettera a), e del comma 25, lettere a) e c),
si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1°
gennaio 2005.
30. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’Agenzia delle Entrate può
emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le
modalità previste dall’articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle attività di recupero
delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge21 febbraio 2003, n.
27.
31. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro
il termine assegnato dall’ufficio, comunque non
inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le
modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
32. La competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 29, emessi prima
del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella
cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente
periodo d’imposta.
33. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000 n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti
dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le
dichiarazioni presentate nell’anno 2003.
34. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell’imposta comunale sugli immobili si
esegue utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei
compensi per la riscossione, nonché le modalità di rendicontazione e di
riversamento.
35. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l’articolo 75 è inserito il seguente: “Art. 75-bis (Dichiarazione
stragiudiziale del terzo). 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi
dell’articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a
soggetti terzi, debitori del soggetto che iscritto a ruolo, di indicare per
iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al
creditore”.
36. E’ effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dall’incaricato del servizio di intermediazione
all’incasso ovvero dal garante del debitore di entrate riscosse ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
37. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e
degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla
riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2005.
Art. 35 Demanio e patrimonio pubblico
1. Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’Agenzia del demanio è
autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di
beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti
reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è
titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato,
tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il
perfezionamento della vendita determina il venir meno dell’uso governativo,
delle concessioni in essere nonché di ogni altro
eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
2. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno
realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del
comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
3. La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale
dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle
planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di
trasferimento.
4. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i
parametri fissati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I parametri sono
aggiornati annualmente, a decorrere dall’1 gennaio 2006, nella misura dell’8
per cento.
5. Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di cui al comma 2,
non versate fino alla data di stipulazione dell’atto del loro trasferimento,
sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all’elenco 2 allegato alla
presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione
quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti,
promossi dall’amministrazione demaniale e comunque
preordinati alla liberazione della aree di cui al comma 2, e restano compensate
fra le parti le spese di lite.
6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai
200.000 euro, individuati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello
stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente
dall’Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita,
al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di
durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito
Internet della medesima Agenzia.
7. Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui
al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente
il diritto di prelazione degli enti locali territoriali: Non sono altresì
soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni
effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a
seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore
inferiore a 500.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto
importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente locale entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e
delle relative condizioni, da parte dell’Agenzia del demanio.
8. Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di
prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che
si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione, a
condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti
dall’Amministrazione competente.
9. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di
enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo
di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità
in favore delle Amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per
usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
10. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro
trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I Comuni
procedono, entro 120 giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le
disposizioni del presente comma non trovano applicazione agli alloggi
realizzati in favore dei profughi ai sensi dell’articolo 18 della
legge 4 marzo 1952, n. 137.
12. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono inseriti i seguenti:“13-ter. In sede di prima
applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione
generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio,
individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque
in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali,
da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell’economia e delle
finanze e, per esso, all’Agenzia del Demanio.13-quater. Gli immobili
individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del
patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di
valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da
13. Le finalità di cui all’art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono
essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche
finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31
dicembre 2004.
14. Il comma 65 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
abrogato.
15. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione
e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul
patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente,
ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione
degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini
del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio
dello Stato a comunicare all’Agenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione di interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni
anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi,
necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le
previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più
necessario all’esecuzione delle predette finalità.
16. L’Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la
formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali degli interventi,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce
alle amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la
redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
17. L’Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al
Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in
attuazione delle disposizioni di cui al comma 16.
18. I piani di investimento immobiliare, deliberati dall’INAIL, sono approvati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia
programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni,
costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete
stradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il
prezzo è fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e le società interessate. Si applicano il secondo e il terzo
periodo dell’articolo 7, comma 1-bis del citato decreto–legge n. 138 del 2002.
20. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 36 Regimi speciali e disposizione varie
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, commi 1, 2, e 3 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si
applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui
al Libro V, Titolo VI, capo I, sezione I, del codice
civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono
iscritti all’Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente
di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del
codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali
delle altre cooperative e loro consorzi.
2. L’articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
3. L’articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, si applica, limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività
produttive.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative
sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. Resta, in ogni caso, l’esenzione da imposte e la
deducibilità delle somme previste dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59.
6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a
mutualità prevalente resta ferma l’applicabilità dell’articolo 12 della legge
16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima
obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità della
predetta riserva.
7. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società
cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall’articolo 13 del
decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono
indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla
misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali
fruttiferi, aumentata dello 0,90.
8. Le disposizioni dei commi da
9. A decorrere dall’1 gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le
modalità di liquidazione e di versamento dell’imposta sul valore aggiunto
contenute nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze del 24
ottobre 2000, n.. 370 e n. 366, non si applicano ai soggetti che nell’anno
solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo
superiore a 2 milioni di euro.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di eseguire le annotazioni
relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione.
11. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al
capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel
rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono
essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per
cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve per
ammortamenti anticipati.12. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai
sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre
1991, n. 413 e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’imposta sostitutiva di
cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento.13. Le riserve e i fondi di cui al comma
1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all’imposta sostitutiva, non
concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e
dell’ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il
credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre
1990, dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e
dell’articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.14. L’imposta
sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio di cui al comma 11 ed è versata, in unica soluzione, entro
il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale
esercizio.15. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in
tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l’imposta
sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del
codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del
medesimo codice.16. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
17. Per l’anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata
l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo
28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 500 milioni di euro.
18. Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute
pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche
dell’andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al
dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di
determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.
19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo
erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali
delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto
1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, comma 4, della legge 29 gennaio
1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del dieci per cento.
20. E’ istituita una ulteriore estrazione settimanale del concorso ENALOTTO,
anche non abbinato all’estrazione del Lotto; con provvedimento direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l’eventuale
estrazione non abbinata a quella del Lotto.
21. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere istituite
ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.
22. All’articolo 110, comma 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, la lettera b) è abrogata.23.
All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo
periodo, le parole “non possono consentire il prolungamento o la ripetizione
della partita e,” sono abrogate.24. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:“7-ter. La
sanzione di cui alla lettera c) è applicata al gestore di apparecchi
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, in
tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi
pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole
tecniche definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n.
28. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
“31 dicembre
29. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: “Per l’anno 2003 e per l’anno
30. Per l’anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in
euro 3.615,20.
31. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato
dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: “anni dal 1998 al
b) al comma 5-bis, le parole: “10 gennaio
32. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 19
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2005.
33. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: “31 dicembre
34. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: “per i
cinque periodi d’imposta successivi” fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: “per i sei periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita
nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio
35. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2005.
36. Per l’anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota
di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;c) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;d) le disposizioni in
materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas
metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;f) le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui
al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;g) le
disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;h) le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
38. Per l’anno 2004 non si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
39. E’ abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
40. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota
prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391
per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui
all’articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui al periodo precedente è limitata ad euro
16,03656 per mille litri.
41. La riduzione prevista al comma 33, primo periodo, si applica altresì ai
seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali
esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92
del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
42. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40
e 41 presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore
degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per
l’agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini
delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
43. Il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti: “6. Le disposizioni del comma 2 si
applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come
combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la
miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito
fiscale. Nell’ambito di un programma della durata di
sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel,
puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall’accisa nei limiti di un
contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, ed i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonché le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di
distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003, n. 256. Per
il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.6.1. Entro il 1° settembre
di ogni anno di validità del programma di cui al comma
6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi
del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di
evitare la sovra compensazione dei costi addizionali legati alla produzione,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio
e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è
eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo
comma 6.6.2 Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i
quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno,
non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle
quote loro assegnate per l’anno in questione, purché vengano immessi in consumo
entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o
parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.”.
44. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 43 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
45. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sei anni».
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 37 Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente
legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005
e triennio 2005-
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno
7. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i- quater della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato n. 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3.
8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2.
Art. 38 Copertura finanziaria ed entrata in vigore
1. La copertura della presenta legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n..
468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Per gentile concessione di
Aniat