A cura di: avv. Isetta BARSANTI
MAUCERI, legale Cgil scuola nazionale
e
Fabrizio DACREMA, segreteria naz. Cgil scuola
Il collegio dei docenti del Circolo didattico / Istituto
Comprensivo / Scuola Media
Statale ....
Nella seduta del
..................................
con all’o.d.g.:
individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale,
vista la legge n. 53 del
28 marzo 2003
visto il D.Lgvo n. 59 del
23 gennaio 2004 concernente la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e
scuola secondaria di I grado ed in particolare gli artt. 7, comma 5 e art. 10,
comma 5 che attribuiscono ad un docente “in possesso di specifica formazione”
compiti inerenti alla funzione docente considerato
che l’art. 7, comma 2 del
D.Lgs. n. 297/94 stabilisce: “il collegio dei docenti ha potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto ... Esso
esercita tale potere nel rispetto delle libertà d’insegnamento garantito a
ciascun docente”;
che l’art. 395 del citato
D.Lgs. n. 297/94 definisce la funzione docente in modo comprensivo di tutte le
attività connesse con l’insegnamento
che peraltro per effetto
del D.P.R. n. 275/99 e segnatamente degli artt. 3, 4 e 5 e 6 tutti gli aspetti
dell’attività didattica sono attribuiti all’autonomia delle istituzioni
scolastiche e quindi sono di competenza degli organi collegiali della scuola;
che per effetto dell’art.
117, comma 3 della Costituzione, l’autonomia scolastica è stata
costituzionalizzata e quindi deve essere rispettata anche dal legislatore ed a
maggior ragione dal Governo;
che ai sensi dell’art. 76
Costituzione il Governo può adottare decreti con forza di legge soltanto previa
determinazione di principi e criteri direttivi e per un tempo determinato e per
oggetti definiti.
che la legge di delega n.
53/2003 non ha conferito al Governo alcuna delega in materia di organizzazione
dell’attività didattica e, tanto meno, per l’introduzione di specifiche figure
professionali;
che pertanto il Governo
con i suindicati artt. 7, comma 5 e 10, comma 5 ha previsto l’attribuzione di
funzioni specifiche della funzione docente a “docenti in possesso di specifica
formazione” senza avere alcuna delega in materia e con indebita interferenza in
una materia riservata dalla Costituzione all’autonomia scolastica;
che peraltro la
normativa dei citati artt. 7,
comma 5 e 10, comma 5, oltre ad essere
illegittima, è anche contraddittoria perchè l’attribuzione di determinate
funzioni insite nella funzione docente ad una specifica figura, peraltro non
definita, di docente, contrasta con il principio della piena
corresponsabilizzazione nell’attività didattica di tutti i docenti e con il
ruolo degli organi collegiali e come tale è inapplicabile;
che, stante la palese
contraddittorietà delle citate disposizioni, come ha costantemente affermato la
giurisprudenza della Corte Costituzionale, è necessario adottare l’applicazione
più coerente con i principi costituzionali e nel caso specifico con il
principio della salvaguardia dell’autonomia scolastica e quindi del potere
degli organi collegiali di deliberare in piena autonomia il funzionamento
didattico della scuola;
che, contrariamente a
quanto previsto nei citati art. 7, comma 5 e 10, comma 5, tutti i docenti
devono essere corresponsabilizzati nell’attività esplicativa della funzione
docente e nella scelta dei modelli organizzativi più opportuni, ferma restando
in ogni caso la libertà di insegnamento di ciascun docente, e che comunque non
è opportuno assegnare tali funzioni ad un singolo docente;
che il contratto nazionale
di lavoro definisce in modo unitario la funzione docente e considera di
competenza di ogni insegnante i compiti affidati dal Dlgs approvato il 23/1/04
alla funzione tutoriale (assistenza tutoriale gli alunni, rapporto con le
famiglie, orientamento, cura della documentazione, coordinamento delle attività
didattiche ed educative);
delibera
di non indicare alcun
criterio per l’individuazione di un docente
al quale assegnare le funzioni previste dall’art. 7, comma 5 e 10, comma
5 e di affidare invece ai Consigli di classe, nella loro collegialità, ed a
ciascun docente per quanto di competenza la progettazione e l’attuazione delle
attività previste dall’art. 7, comma 5 o dall’ art. 10, comma 5 del citato
D.Lvo n. 59/04.
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