Capo IV

 

Scuola secondaria di primo grado

Art. 9  Finalitā della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, č finalizzata alla crescita delle capacitā autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilitā, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtā contemporanea; č caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalitā dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacitā di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attivitā di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Articolo del T.U. abrogato:

Art. 161 - Finalitā e durata della scuola media

2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivitā successiva.