Capo IV
Scuola secondaria di
primo grado
1. La scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, č finalizzata alla crescita
delle capacitā autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini
all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilitā, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della
realtā contemporanea; č caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalitā dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacitā di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni
degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attivitā di
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione
e formazione.
Articolo del T.U. abrogato:
Art. 161 - Finalitā e durata della scuola media
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e
del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce
l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivitā
successiva.