Scuola dell'infanzia

 

Art. 3  Attivitā educative

1. L'orario annuale delle attivitā educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformitā all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 (n.d.r.: 25 ore settimanali) ad un massimo di 1700 ore (n.d.r.: 48,6 ore settimanali), a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attivitā educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuitā con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuitā con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attivitā educative di cui ai commi 1 e 2 č costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.