1. L'orario annuale delle
attivitā educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all'insegnamento della religione cattolica in conformitā all'Accordo che
apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle
conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 (n.d.r.:
25 ore settimanali) ad un massimo di 1700 ore (n.d.r.:
48,6 ore settimanali), a seconda dei progetti educativi delle singole
scuole dell'infanzia, tenuto
conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la
personalizzazione delle attivitā educative, attraverso la relazione con la
famiglia in continuitā con il primario contesto affettivo e di vita delle
bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per
assicurare il raccordo in
continuitā con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attivitā educative di cui ai commi 1 e 2 č
costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo
educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei
bambini, con la collaborazione delle famiglie.