ABROGAZIONI
Il decreto 59/2004 contiene disposizioni che si
applicano alle classi dei tre segmenti scolastici secondo il seguente schema:
Scuola
d’infanzia: a tutte le sezioni a partire
dall’A.S. 2004-2005
Scuola
primaria: alle prime e alle seconde
dall’A.S. 2003-2004, alle terze, alle quarte e alle quinte dall’A.S. 2004-2005
(art.
13, c. 2)13c2
Scuola
secondaria di primo grado: alle
prime classi dall’A.S. 2004-2005, alle seconde dall’A.S. 2005-2006, alle terze
dall’A.S. 2006-2007 (art. 14, c. 1)
Questo vuol dire che nel prossimo A.S. le
disposizioni del decreto si applicheranno a tutta la scuola d’infanzia e scuola
elementare e solo alle prime classi della scuola secondaria di primo grado; in
quest’ultimo ordine di scuola, quindi, le seconde e terze classi funzioneranno
secondo le norme previgenti.
Faccio notare una cosa curiosa e cioè che il decreto
pubblicato il 2 marzo 2004 contiene disposizioni che valgono in modo
retroattivo per l’A.S. 2003-2004 e avrebbero dovuto essere applicate
dall’inizio dell’A.S., nel settembre 2003! Sembra una burla ma questo consente
di far partire la validità delle disposizioni per tutte le sezioni di scuola
d’infanzia e le classi delle elementari già dal prossimo A.S..
Il decreto, nel suo ultimo articolo (il n° 19) 19c3, prevede una serie di abrogazioni che è utile
conoscere per cogliere la portata delle modifiche che esso comporta per la
scuola dell’obbligo.
Si tratta di abrogazioni che riguardano articoli del
Testo Unico (T.U.) delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
Le abrogazioni dell’art. 19 19c3 sono contenute in due commi il 3 e il 4.
A proposito delle disposizioni abrogate con il comma
3 si dice che “continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare
e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli
alunni ad essi iscritti”; questo vuol dire che dall’A.S.
2004-2005 si applicheranno solo per le seconde e terze delle medie, mentre
saranno abrogate per tutte le altre.
Le
disposizioni contenute nel comma 4 sono abrogate comunque a partire A.S.
2004-2005.
L’analisi delle norme abrogate fornisce interessanti
elementi di riflessione e strumenti di resistenza per i collegi, per cui è un
lettura che consiglio di fare.
Il testo che ho predisposto, grazie ai collegamenti
ipertestuali, dovrebbe aiutare proprio questa lettura che altrimenti sarebbe
molto laboriosa.
Per i più pigri riassumo di seguito nel dettaglio le
norme abrogate.
ARTICOLI DEL T.U. ABROGATI DAL COMMA 3:
Articolo 99, commi
1 e 2: per il comma 1 si
tratta delle finalità della Scuola Materna Statale sostituite dall’art. 1, c. 1 del decreto, mentre
per il comma 2 viene abrogato l’intervallo di età di frequenza previgente (da 3
a 6 anni), sostituito dall’art.
2 e dall’art. 12, c. 1 del decreto
che prevedono l’anticipo.
Articolo
104: riguarda i seguenti aspetti della scuola materna: orario di funzionamento
(8 ore e fino a 10
ore su richiesta del consiglio di circolo), del doppio organico, della
possibilità di orario ridotto con un solo turno antimeridiano, dell’obbligo di
assolvimento dell’intero orario per i docenti in caso di orario di
funzionamento inferiore a 10 ore (da cui la compresenza), delle dotazioni
organiche aggiuntive. Tutto ciò è abrogato e sostituito solo in parte dall’art. 3
del decreto in cui per l’orario si dice di tenere in conto le richieste delle
famiglie.
Articolo 109, commi 2 e 3: durata
della scuola elementare (5 anni) e della scuola media (tre anni); è sostituito
dall’art. 4 del decreto.
Articolo 118: abrogate le finalità
della scuola elementare, le nuove sono contenute nell’art. 5 del decreto.
Articolo 119: riguarda la
continuità educativa che viene cancellata senza essere sostituita da alcuna
disposizione analoga nel decreto, se non vaghi accenni alla continuità e al
raccordo tra infanzia e primaria (art. 1, c. 1, art. 3, c. 2 e art. 4, c. 2) e tra secondaria
di primo e secondo grado (art.
4, c. 3).
Articolo
128, commi 3 e 4: l’articolo
riguarda la programmazione e l’organizzazione didattica; in particolare il comma
3 si riferisce all’assegnazione dei docenti alle classi da parte del DS e
all’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, mentre il comma 4
sancisce la collegialità e la contitolarità dei team di docenti sia per i
moduli sia per il tempo pieno. Nel decreto ritroviamo gli stessi temi nell’art. 7, c. 5 e 7, ma sparisce il termine
“collegialità”. Faccio notare che i commi non abrogati contengono
disposizioni interessanti che, evidentemente, rimangono in vigore: la competenza della
programmazione è dei docenti, nell’ambito dell’azione educativa
approvata dal collegio (c. 1), il modulo organizzativo nei primi due anni deve
prevedere una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle
classi (c. 5), il collegio aggrega le materie per ambiti disciplinari (c. 7) e si raccomanda di evitare di
raggruppare da sole o in un unico ambito disciplinare le cosiddette educazioni
(c. 7, lett. b), la valutazione è collegiale (c. 8).
Articolo 143: si parla di
iscrizione alla prima classe sia per quanto riguarda l’età (c. 1) sia per le
certificazioni sanitarie necessarie (c. 3) sia per l’impossibilità di imporre tasse e richiedere
contributi di qualsiasi genere (c. 2). Il comma 3 non viene ribadito nel decreto,
mentre per il comma 1 si parla di possibilità di anticipo dell’iscrizione (art. 6 e art.
13, c. 1). Per quanto riguarda invece il comma 2, segnalo
che nel decreto si parla
espressamente di gratuità solo a proposito della frequenza delle attività
opzionali e facoltative (art. 7, c. 2 e art. 10, c. 2).
Articolo 145: si riferisce
all’ammissione alla classe successiva; in sostituzione vedere l’art. 8, c. 1 e 2 del decreto,
dove si fa riferimento ai periodi biennali in cui è diviso il primo ciclo.
Articolo 148, articolo 149 e articolo 150: riguardano l’esame
di licenza elementare che viene perciò abolito visto che nel decreto si parla
di passaggio alla secondaria di primo grado a
seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico
biennale (art. 4, c. 4). Quindi le quinte
di quest’anno faranno l’ultimo esame di licenza.
Articolo 161,
comma 2: il comma abrogato contiene
le finalità della scuola media quindi,
come detto sopra, è ancora valido solo per le seconde e terze classi. Per le
prime classi viene sostituito dall’art. 9 del decreto.
Articolo 176: l’articolo riguarda
l’iscrizione alla prima classe delle medie e, oltre ad aspetti burocratici,
sancisce nel comma 3 la
gratuità di iscrizione e frequenza alla scuola media (né tasse né contributi di
qualsiasi genere). Segnalo
nuovamente che nel decreto si parla espressamente di gratuità solo a proposito
della frequenza delle attività opzionali e facoltative (art. 7, c. 2 e art. 10, c. 2).
Articolo 177 e articolo 178, commi 1 e 3: qui
si parla della valutazione dell’alunno e della scheda personale oltre che delle
modalità di comunicazione con le famiglie nella scuola media e dell’accesso
alle classi successive alla prima. Questi temi vengono trattati nel decreto nell’art. 11 e, in parte nell’art. 10, c. 5 (rapporti con le
famiglie).
Articolo 183, comma 2: cioè le
modalità di ammissione all’esame di terza media per i privatisti sostituito
dall’art. 11, c. 5 e 6.
Articolo 442: l’articolo riguarda
le dotazioni organiche delle scuole (anche delle superiori). Nell’articolo al
comma 2 si dice che l’organico alle elementari si determina sulla base
dell’organizzazione didattica prevista dall’articolo 121 dello stesso T.U., che fa riferimento ai moduli
(tre docenti su due classi) e al tempo pieno (doppio organico). Viene abrogato
senza che si spieghi come
verrà fatto l’organico delle elementari per il prossimo anno se il riferimento
non è più l’articolo 121.
ARTICOLI DEL T.U. ABROGATI DAL COMMA 4:
Articolo 129: riguarda l’orario
delle attività didattiche nella scuola elementare e viene sostituito dall’art. 7, c. 1, 2 e 3 del
decreto.
Articolo 130: con l’abrogazione di
questo articolo vengono
abrogati tutti i progetti formativi di tempo lungo realizzabili nella scuola
elementare compreso il tempo pieno come previsto dalla legge 820/71 (ivi
citata) che lo istituiva. Nel decreto ci si limita a garantire il tempo mensa e dopo mensa per
un totale di 40 ore ma nulla si dice sull’organizzazione didattica e di
organico del tempo pieno che non viene, infatti, più nominato come tale se non
nell’art. 15 dove il riferimento è al tempo pieno residuale del
corrente A.S. ai fini del mantenimento dell’organico e solo per il prossimo A.S..
Articolo 143, comma 1: è abrogato il
vincolo dei sei anni per l’accesso alla prima in modo da consentire l’anticipo
dal prossimo anno (art. 6, c. 2 e art. 13, c. 1).
Articolo 147: l’articolo riguarda
gli esami di idoneità per l’accesso alla seconda, terza, quarta e quinta
elementare; è sostituito dall’art.
8, c. 4 del decreto.
Articolo 162, comma 5: l’articolo tratta
delle modalità per l’istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nella
scuola media. Viene abrogato il comma 5 che si riferisce alla modalità di
composizione delle cattedre “nelle scuole medie integrate a tempo pieno”. Nulla
del genere è contenuto nel decreto. Segnalo che non risulta abrogato il comma che detta le modalità di
determinazione delle cattedre di Educazione Tecnica.
Articolo 178, comma 2: si parla degli esami
di idoneità per l’accesso alle classi successive alla prima che viene ora
regolamentato dall’art. 11, c.
5.
DECRETO
LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59
Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
(pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
Visti
gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo
2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
settembre 2003;
Acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I Scuola
dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia,
non obbligatoria e
di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
Articolo del T.U.
abrogato:
Art. 99 - Finalità e caratteri
1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo
della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza
della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
2. è assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A
tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui
all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di
copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici
scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle
regioni e degli enti locali.
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti
le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
1. L'orario annuale delle
attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che
apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale,
reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si
diversifica da un minimo di 875
(n.d.r.: 25 ore settimanali) ad un massimo di 1700 ore (n.d.r.: 48,6 ore
settimanali), a seconda dei progetti educativi delle singole scuole
dell'infanzia, tenuto
conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la
personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la
famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle
bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per
assicurare il raccordo in
continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è
costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo
educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei
bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Capo II Primo
ciclo di istruzione
1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla
scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e
costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria,
della durata di cinque
anni, è articolata in un
primo anno, raccordato
con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità
di base, e in due periodi
didattici biennali.
3. La scuola secondaria di
primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il
secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di
valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo
ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra
loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia
esistenti sullo stesso territorio.
Capo III Scuola
primaria
1. La scuola primaria,
accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i
mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese,
di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile.
Articolo del T.U. abrogato:
Art.
118 - Finalità1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria,
concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo
della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione
culturale.
1. Sono iscritti al primo
anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere
iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
1. Al fine di garantire
l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale
delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della
religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo
3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto
al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del
piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa,
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e
opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le
rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono
formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la
scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro
autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato
alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi
1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore
annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui
all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della
scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse
iscritte nei loro bilanci, contratti
di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività
educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di
cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è
affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche,
previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità
didattica dei docenti,
per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione
che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni
di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di
tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche,
di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del
percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono
affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della
scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18
ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico,
sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri
generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di
istituto, dispone
l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni
per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze
e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento
dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta
formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta
salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione
delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le
attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.
1. La valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati; agli
stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con
decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati
da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza,
quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi
prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Capo IV
Scuola secondaria di
primo grado
1. La scuola secondaria di
primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini
all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione
allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea;
aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Articolo del T.U. abrogato:
Art. 161 - Finalità e durata della scuola media
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e
del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce
l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.
1. Al fine di garantire
l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale
delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e
all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme
concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di
891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del
piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa,
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli
studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli
allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla
frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno
esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto
dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie,
le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato
alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi
1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore
annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui
all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una
specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i
quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche
stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di
prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo
restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato,
anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche
previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera
durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di
orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli
alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
1. Ai fini della validità
dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate
ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e
didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti
della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli
interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo
sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo
anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi
formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli
stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe
successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un
esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale
sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il
dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che
abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due
anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati
privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che
abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati
che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico.
Capo V Norme finali e transitorie
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono
essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta
anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,
compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture,
la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli
obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di
distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza
penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni
scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale
anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto
all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le
anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via
transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato
nell'allegato A.
1.
Nell'anno scolastico
2003-2004 possono
essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto
dall'articolo
6, comma 2.
2.
Per l'attuazione delle
disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004,
la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno
scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3.
Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo
ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del
relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto
pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato
nell'allegato D.
1. A decorrere dall'anno scolastico
2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di
primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006,
la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la
terza classe di completamento del ciclo.
2.
Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via
transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e
professionale individuato nell'allegato D.
3.
Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno
scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di
primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come
definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati
nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4.
In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed
organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e
dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente
decreto.
5.
Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale
docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene
utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche
individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10.
6.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i
nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
1.
Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e
3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima
applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati
complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le
attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti.
Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità,
possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo
del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1.
Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il
quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia
di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito
dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata
il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative
finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate
sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e
dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e
alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731
migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e
66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi
previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
1.
Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di
handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.
Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e
"scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono
sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola
dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di
primo grado".
3.
Le seguenti disposizioni
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle
classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere
dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni
e classi: articolo 99,
commi 1 e 2; articolo 104;
articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118;
articolo 119;
articolo 128, commi 3 e 4;
articolo 145;
articolo 148;
articolo 149;
articolo 150;
articolo 161, comma 2;
articolo 176; articolo 143;
articolo 177;
articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo
442.
4.
Le seguenti disposizioni
del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:
articolo 129;
articolo 130;
articolo 143, comma 1;
articolo 147;
articolo 162, comma 5;
articolo 178, comma 2.
5.
è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente
decreto.
6.
Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a.
all'articolo 100, comma 1,
le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
b.
all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma
dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.
7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297
Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE
I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA
SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
... Omissis
1.
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore
didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti
di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la
contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o
scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati,
ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per
le competenze di cui al comma 2.
2.
Il collegio dei docenti:
a)
ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa
anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti
dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e
di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b)
formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di
circolo o d'istituto;
c)
delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le
classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d)
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento
dell'attività scolastica;
e)
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o
di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio
di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f)
adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g)
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h)
elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole
fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle
scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o
preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 ,
le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di
minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del
circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i)
elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l)
elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione
del servizio del personale docente;
m)
programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di
handicap;
n)
nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative
previste dagli articoli 115 e 116;
o)
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi
di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa
dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in
modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di
orientamento;
p)
esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione
dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando
ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q)
esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette
alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r)
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto
delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse
o di classe.
4.
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si
riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la
necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5.
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
6.
Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico
o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera
h).
... Omissis
TITOLO II - RAZIONALIZZAZIONE DELLA
RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO,
FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO
1.
Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche,
il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità
per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di
razionalizzazione della rete scolastica.
2.
Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti
intervenuti.
3.
Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni
frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni
in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale
considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso
esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì
dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle
esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e
minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che
possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle
comunità e zone montane e nelle piccole isole.
4.
A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale
ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri:
almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di
scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie;
almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve
essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.
5.
Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità
scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle
cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6.
Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di
istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei
comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti
comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità
stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
7.
Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che,
ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono
ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il
provveditore agli studi e gli enti interessati.
... Omissis
PARTE II -
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I - LA SCUOLA
MATERNA STATALE
CAPO I - Finalità e
ordinamento della scuola materna
1.
La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della
personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della
scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
2.
La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6
anni.
3.
L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.
1.
L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell'età
di cui all'articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle
vaccinazioni di cui all'articolo 117.
...
Omissis
1.
L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può
raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio
di circolo.
2.
A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione
di docenti aggiunti.
3.
In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento
di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto
per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per
ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente
stesso di cui all'articolo 491.
4.
Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore
giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero
orario di servizio.
5.
Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto
disposto dall'articolo 445. Per la loro
utilizzazione si applica quanto disposto dall'articolo 455.
...
Omissis
PARTE II -
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II - L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CAPO I - Obbligo scolastico
1.
In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è
impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto
anni ed è obbligatoria e gratuita.
2.
La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3.
La scuola media ha la durata di anni tre.
...
Omissis
TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola
elementare
1.
La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali,
sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del
fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
1.
La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare
ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a
realizzare la continuità del processo educativo.
2.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del
raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a:
a)
la comunicazione di dati sull'alunno;
b)
la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia
o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà
parentale;
c)
il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d)
la formazione delle classi iniziali;
e)
il sistema di valutazione degli alunni;
f)
l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.
3.
Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune
armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri
periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali
e terminali dei gradi di scuola interessati.
...
Omissis
1.
L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di
personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle
esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di
funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo
didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.
2.
Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai
programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola
elementare, è costituito:
a)
da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b)
da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove
possibile, pluriclassi.
3.
I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre
docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi
del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di
titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo
da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 129.
4.
I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo 443.
1.
Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione
del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della
personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività
scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di
classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2.
Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per
l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in
situazione di handicap.
3.
Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il
piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati
dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo
conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque
assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e
assistenziali e delle esigenze ambientali.
4.
Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso
collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5.
I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare
l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza
e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.
...
Omissis
1.
La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di
insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della
programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in
attuazione dell'articolo 7.
2.
La programmazione dell'attività didattica si propone:
a)
il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo
un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di
apprendimento degli alunni;
b)
la verifica e la valutazione dei risultati;
c)
l'unitarietà dell'insegnamento;
d)
il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento
delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli
obiettivi previsti dai programmi.
3.
Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione
dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di
ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti
disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione
nel tempo.
4.
Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente
e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5.
Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione
unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo
organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una
maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.
6.
La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari,
anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.
7.
Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa,
procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla
ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline
del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo
conto:
a)
dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola
elementare;
b)
dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare
l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione
motoria.
8.
La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi
e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti corresponsabili
nella attività didattica.
9.
Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione
educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei
docenti.
1.
L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di
ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in
relazione a quanto previsto dal comma 7.
2.
Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività
didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il
limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto
previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza
delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata
riguardi tutte le predette classi del plesso.
3.
Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4.
Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione
dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua
ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza
sacrificarne alcuno.
5.
I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle
attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei
servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta
salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti
soluzioni:
a)
orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b)
orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6.
Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito
adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.
7.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore
aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento
della lingua straniera.
1.
Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di
classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti
curriculari alle seguenti condizioni:
a)
che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore,
ivi compreso il tempo-mensa;
b)
che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c)
che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d)
che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo
svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si
riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario
settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede
di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi,
con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare
del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento;
ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di
altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2.
Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre
1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti
nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a)
che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b)
che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in
quaranta ore;
c)
che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano
uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la
suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.
3.
I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo
pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121.
...
Omissis
CAPO IV - Itinerario scolastico
...
Omissis
1.
Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto
l'età di sei anni.
2.
Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o
richiedere contributi di qualsiasi genere.
3.
All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui
all'articolo 117.
1.
In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore,
il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le
modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di
comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
2.
Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
3.
Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni
trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente
informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene
illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali
illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai
sensi dell'articolo 126.
4.
Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la
base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio
dell'alunno alla classe successiva.
5.
La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito
attestato.
6.
Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità
per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della
scuola dell'istruzione obbligatoria.
7.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda
personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra documentazione
ritenuta necessaria.
1.
Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità
al disposto del precedente articolo 144.
2.
I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva,
soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse,
riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata
relazione.
3.
L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
...
Omissis
1.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
2.
La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati
motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
1.
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza
mediante prove scritte e colloquio.
2.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo
dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche
sull'alunno operate dai docenti di classe.
3.
La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due
docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.
4.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.
5.
Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico successivo.
6.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di
svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.
7.
Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri
stabiliti dall'articolo 318.
1. La licenza elementare
è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per
l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di
idoneità e di licenza di scuola media.
1.
Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici
sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il
relativo attestato.
2.
Il rilascio dell'attestato è gratuito.
3.
Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari
parificate.
4.
Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza
presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio
dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.
5.
Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o
contributo.
...
Omissis
TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
1.
L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita
gratuitamente nella scuola media.
2.
La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei
giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.
3.
Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.
1.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del
tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono
costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle
cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento, sono
ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con quello del tesoro.
3.
Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie
sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e
non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola
media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i
posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno,
di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di
istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive
delle ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio
sussidiario e delle libere attività complementari.
... Omissis
1.
Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti:
religione con la particolare disciplina di cui all'articolo 309 e seguenti;
italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica;
educazione fisica; educazione tecnica; educazione musicale.
2.
Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria
unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al
mese.
I
programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione
cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui
all'articolo 309.
2.
Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le
seguenti esigenze: (N.d.R.)
a)
rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo
dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine
latina e alla sua evoluzione storica e delle lingue straniere;
b)
potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso
l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di
sistemazione delle conoscenze;
c)
valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio
di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e
tecnologiche.
3.
L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali,
ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella
provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena,
nonché per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di
musica e per le scuole medie per ciechi.
4.
Previo accertamento delle possibilità locali possono essere organizzate scuole
medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite, sulla base dei
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui
al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle
discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività
complementari.
5.
Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le
modalità di organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono
precisate le funzioni integrative e di sostegno ad esse affidate, nonché le
condizioni necessarie perché possa prevedersene il funzionamento, con riguardo
anche alla prescuola ed all'interscuola.
6.
Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con il
funzionamento della scuola di cui all'articolo 491.
1.
Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione
della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere
attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare,
organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed
iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2.
Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi
degli articoli 315 e 316.
3.
Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente,
in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160
ore nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale
e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di
integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base
di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei
consigli di classe.
4.
Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo
settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
5.
Le attività previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono essere coordinate con le
iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente articolo.
6.
Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio
dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
7.
I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell'articolo 165, verificano
l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza
e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.
...
Omissis
CAPO IV - Itinerario scolastico
1.
Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per la presentazione della
domanda di iscrizione e la documentazione, di cui essa va corredata, sono
stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
3.
Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse
o richiedere contributi di qualsiasi genere.
1.
Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e
a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul
medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le
osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2.
Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla
scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna
disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di
maturazione.
3.
Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
4.
I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci
i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione
raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in
favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.
5.
Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o
non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda
classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un
giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla
classe successiva o all'esame di licenza.
6.
Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione,
con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
7.
La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito
attestato.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda
personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
9.
Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il libretto
scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati
all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
1.
Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore
quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al
comma 5 dell'articolo 177.
2.
Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi
i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno
solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso della
licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano
conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3.
La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
...
Omissis
1.
Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono
ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.
2.
All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età,
purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i
candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.
3.
Al momento dell'ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione
dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.
...
Omissis
PARTE III -
PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E
ISPETTIVO
CAPO
II - Reclutamento
...
Omissis
Sezione
VIII – Organici
1.
Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite
anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti
che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore
di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una
cattedra della stessa materia.
2.
A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o
nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia
nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia
facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali.
1.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le
dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte
sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo.
2.
L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'articolo 121.
3.
A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in
relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite
delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di
cui all'articolo 51.
4.
I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica.
1.
In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero
dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap
della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio
di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di
sostegno per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati,
nell'ambito dell'organico, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti
delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate dall'
articolo
42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di
sostegno nella scuola elementare sono determinati nell'organico di diritto in
modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni
portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in
organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la
diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel
caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone
di montagna e nelle piccole isole.
1.
Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole
di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base
dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o
posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto
conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.
2.
I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti
prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente,
per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini
dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole,
possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non
superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilita
al ruolo organico medesimo.
3.
Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore
agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del
presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.
1.
A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono
aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un
incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dell'anno scolastico precedente.
2.
La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1 comma è ripartita
dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di
scuola in relazione alle specifiche esigenze.
3.
La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e
artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso
su base regionale.
4.
La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente
articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del
personale docente.
...
Omissis
CAPO III - Diritti e
doveri
... Omissis
Sezione II -
Utilizzazione ed esoneri
... Omissis
1.
L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata
alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché
di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura
prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi.
Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è
consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.
2.
Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle
predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento,
nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a)
copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire
cattedre o posti orario;
b)
copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un
periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti
viciniori;
c)
sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;
d)
sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo
pieno;
e)
sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione
per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per
l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f)
sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo 456 comma 1;
g)
partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola
materna, alla realizzazione della programmazione educativa.
3.
Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente
su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle
esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola
materna e media.
4.
In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso
circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del
distretto viciniore.
5.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della
dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le
esigenze di cui ai punti a), b), c) ed f) del comma 2.
6.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è
stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
7.
Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche
aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in
possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di
tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in
attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione
di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi
mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alla
attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di
handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento,
nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari.
8.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati
per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento
di titoli di studio.
9.
Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo,
purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente
di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche
aggiuntive.
10.
Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia
è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 162.
11.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è
disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla
disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale
docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato
alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali
o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di
aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di
titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione
e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di
cui all'articolo 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo
stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti
universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382.
12.
E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche
aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui
è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli
alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale
specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di
dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale
eventualmente in soprannumero.
13.
Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione
delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai
provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica
istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione
del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche
delle consistenze di personale in servizio.
1.
Il Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale
direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000
unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:
a)
uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e
dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti
all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio,
all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla
prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonché allo
sport;
b)
università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi
gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle
metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica,
anche per compiti di direzione tecnica;
c)
associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti
cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il
servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed
organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;
d)
enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
e)
enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad
essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad
esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con
particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi
finalità istituzionali nel campo della cultura.
2.
Fermo restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale
docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera
d), possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100
unità. Tale personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal
provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale e
sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni
derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3.
Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica
istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono
effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute,
di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua
ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta
ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il
Ministero dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni
formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di
una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi.
4.
La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli
culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio
complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli
scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli
professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello
svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La
graduatoria ha validità triennale.
5.
Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia
da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli
interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al
comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su
richiesta motivata del predetto ufficio.
6.
Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un
massimo di nove anni complessivi.
7.
Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di
utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli
alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze e
all'educazione della salute.
8.
I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi
di personale che abbia superato il periodo di prova.
9.
Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli
effetti come servizio di istituto nella scuola.
10.
Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici,
enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui
compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa
valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal
Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai fini
della eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.
11.
Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite
dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi
consentiti di comando od utilizzazione.
12.
Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono
comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli
altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale
della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo
1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio
1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione
fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a
loro carico.
13.
Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale
necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione
e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla
legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge e
dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola
elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. E' fatto
altresì salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad
esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della
scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.
14.
Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi
internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si
applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento
che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica
istruzione.
15.
Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le
modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo,
stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale,
soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuità ed il
completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il
personale utilizzato o comandato sia impegnato.
16.
Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di
istituto sono annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.
17.
I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di
titolarità, anche quella degli enti, degli uffici e delle organizzazioni presso
i quali è disposta la utilizzazione.
... Omissis
Sezione V - Doveri
(articolo
disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1.
Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di
servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2.
L'orario di servizio per i docenti è costituito:
a)
dalle ore da destinare all'insegnamento;
b)
dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.
3.
L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è
stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.
4.
L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è
costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 131.
5.
L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.
6.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni
contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.